Area riservata ai Soci
Dimenticato la Password?

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza: i chiarimenti di Regione Lombardia
Tossicodipendenza Aspettando le modifiche di fine anno

Parole chiave: MDL / Sicurezza / Visite mediche

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza: i chiarimenti della Regione Lombardia. In attesa delle modifiche di fine anno.

Nel gennaio scorso, attraverso una propria circolare, la Regione Lombardia aveva fornito gli indirizzi operativi per l’applicazione puntuale e uniforme, nelle aziende lombarde, delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.

Da allora ha preso il via l’esecuzione degli accertamenti mirati in tutte le tipologie di lavoratori obbligati nella totalità delle aziende lombarde.
Un primo sforzo, al fine di chiarire i molti dubbi sorti da allora, è stato compiuto dalla Direzione Regionale con una propria circolare del 22/09/09 nella quale vengono pubblicati alcuni quesiti e risposte sull’argomento.
I lavori di stesura di questo documento sono però terminati nel luglio 2009 a ridosso della pubblicazione del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (il correttivo del DLgs. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” entrato in vigore il 20 agosto 2009).
In attesa di quanto “promesso” dal D.Lgs. 106/09 - e cioè attraverso la scrittura nel comma 4bis dell’art. 41 che “entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza” - riteniamo che il documento di Regione Lombardia possa essere una prima utile base di analisi dei dubbi ancora irrisolti.

Le domande più frequenti:
1. Quali categorie di lavoratori devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti?
I lavoratori da sottoporre nel corso della sorveglianza sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti, sono esclusivamente quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n. 99/CU). Si commentano in seguito le mansioni incluse nell’Allegato I che hanno determinato difficoltà interpretative rispetto all’obbligo o meno dell’effettuazione degli accertamenti sanitari:
» Punto 2, lett. a) dell’elenco: sono inclusi i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E; non sono invece da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.
» Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
» Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, sono esentati dagli accertamenti gli addetti che manovrano: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
» I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
» Punto 2, lett. n) dell’elenco: sono inclusi gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
Per gli addetti alla movimentazione terra si fornisce un commento nell’allegato 2. Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche se per tempi brevi nell’arco della giornata/settimana, qualora l’attività rientri tra i compiti lavorativi (si ribadisce l’importanza che l’individuazione delle attività incluse, così come la determinazione dei tempi cui i lavoratori sono in queste impiegati, deve avvenire nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
Aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte (si veda la D.G.R. n. 13-10928 del 09/03/2009) si assume, per definire l’inclusione o meno degli operatori nell’obbligo di esecuzione degli accertamenti, il seguente orientamento: “Per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia”, o sulla base di valutazione del rischio di incidente/infortunio, per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato all’Atto di Intesa del 2007”.

2. Gli accertamenti previsti dalle norme sulle sostanze stupefacenti/psicotrope si applicano anche ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri e che svolgono mansioni che rientrano nell’allegato?
L’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori autonomi hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria relativamente ai rischi propri delle attività svolte.
L’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/08, in combinato disposto con l’Allegato XVII, punto 2 lett. d), nella formulazione modificata introdotta dal D.Lgs. 106/09, prevede l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di richiedere, anche ai lavoratori autonomi, gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”.
Pertanto, si evince che non è più esigibile per i lavoratori autonomi produrre gli attestati d’idoneità sanitaria, fatto salvo il caso in cui tale obbligo non dovesse essere introdotto dalle modifiche annunciate all’art. 41, c. 4 bis del D.Lgs. 81/08. In considerazione della facoltà comunque concessa al lavoratore autonomo di beneficiare della sorveglianza sanitaria, si ritiene auspicabile che tale facoltà venga esercitata nella direzione di sottoporsi agli accertamenti per sostanze stupefacenti e psicotrope, a maggior tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e garanzia del committente.

3. Chi svolge saltuariamente le mansioni previste nell’allegato deve essere sottoposto agli accertamenti?
Sì, la normativa non prevede un limite temporale nello svolgimento delle mansioni a rischio. Tuttavia vale il principio dell’effettività. Come già sostenuto più volte in questo documento, la determinazione dei tempi cui i lavoratori sono impegnati nello svolgimento dei lavori a rischio, al fine di aderire correttamente al principio di effettività, deve avvenire nell’ambito del processo di valutazione come specificato nella risposta n. 1. Infatti, non dovranno essere sottoposti ad accertamenti i lavoratori che, pur avendo frequentato specifici corsi di formazione, non svolgano effettivamente tale mansione.

4. Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli. La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d’impiego nell’attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali o a motore.

5. I mulettisti esterni all’azienda, lavoratori autonomi o soci di cooperative, rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
I lavoratori autonomi che svolgono attività di mulettisti, in quanto non classificati lavoratori subordinati, non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, il cui impianto è determinato dalle regole del D.Lgs. 81/08. Sulla base della definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2 del DLgs.81/08 rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di Cooperative.
Si rileva nel merito l’obbligatorietà di assicurare ai mulettisti informazione, istruzione, formazione ed addestramento adeguati in considerazione di quanto disposto dall’art. 73, c. 1 del D.Lgs. 81/08 (così come modificati dal D.Lgs. 106/09).

6. Chi utilizza trattori deve essere sottoposto ad accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti?
No, in quanto per la conduzione su strada di tutte le macchine agricole (inclusi i trattori) è richiesta la patente di tipo B. Per essere considerate macchine per la movimentazione terra, queste devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento (es. ruspa o sollevatore) immatricolati e targati a tale scopo. Solo in questo caso i conducenti del trattore devono essere sottoposti agli accertamenti.

7. In caso di positività al test di screening e di conferma, è possibile adibire il lavoratore a mansione non a rischio senza inviarlo al sert?
L’art. 5 (comma 1 e 3) dell’Atto di Intesa 30 ottobre 2007 (1) prevede che il lavoratore venga inviato alla struttura competente, per accertamenti di secondo livello, solo nel caso il medico competente ne ravvisi la necessità al fine di verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza. L’art. 9 comma 3 dello stesso Atto di Intesa 30 ottobre 2007 (2) prevede che il lavoratore per il quale sia stato accertato uno stato di tossicodipendenza possa essere adibito a mansioni diverse.
L’Atto di Intesa del 18 settembre 2008 (punto 4 delle premesse e punto 3 del capitolo sulle procedure diagnostiche-accertative di 2° livello) prevede che debba essere obbligatoriamente preso in considerazione il rilevamento di “condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza” in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione (3,4).
Pertanto, qualora il medico competente abbia il sospetto che sussista una condizione di tossicodipendenza anche senza aver effettuato gli specifici test di screening, oltre all’obbligo di sospendere il lavoratore cautelativamente dalla mansione a rischio, ha l’obbligo di inviarlo al SERT.
Ciò non risulta tassativamente indicato, al contrario, in caso di sola positività agli accertamenti di primo livello. Infatti (il punto 5…) prevede che l’invio alle strutture sanitarie competenti venga attuato in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga “motivatamente necessario”. Sembra, pertanto, di intendere dalla lettura della normativa che esista una discrezionalità da parte del medico competente per non proseguire negli accertamenti di secondo livello presso il SERT, qualora non identifichi segni e sintomi suggestivi di tossicodipendenza e il lavoratore venga permanentemente adibito a mansioni non a rischio (5).
Il percorso, invece, dovrà essere tassativamente completato prima di riammetterlo alla mansione a rischio con acquisizione da parte del SERT di certificazione di assenza di tossicodipendenza, in presenza anche di un solo esito positivo degli accertamenti sanitari condotti dal medico competente, seguito dal monitoraggio cautelativo come prescritto dall’Atto di Intesa del 18 settembre 2008.
Tale tassatività è affermata altresì dall’art. 4, comma 3, della prima Intesa del 30 ottobre 2007 (6).
Non risultano infine accettabili procedure, pervenute all’attenzione del gruppo di lavoro regionale, per le quali:
» a seguito di positività ad una o più sostanze confermata da un’analisi di Laboratorio B2, il lavoratore viene allontanato dalla mansione a rischio per un periodo di 6 mesi;
» alla conclusione di questo periodo il Medico Competente ripeterebbe le analisi riammettendo il lavoratore nella mansione a rischio qualora queste risultino negative.
Tali procedure sono scorrette in quanto introducono una deroga all’invio al SERT di lavoratori che si vogliono comunque riadibire, a conclusione del periodo di monitoraggio cautelativo, a mansioni a rischio.
Per contro si potrà derogare all’invio al Sert del lavoratore, qualora si opti di destinare in via definitiva quest’ultimo a mansioni non a rischio.

8. In caso di test di screening positivo con riferita assunzione di sostanze farmacologiche note per essere interferenti, è necessario effettuare il test di conferma?
Sì. E’ noto, infatti, che alcuni farmaci possono dare false positività al test di screening. Si cita l’esempio del test di screening per gli oppiacei che risultano positivi anche dopo assunzione di codeina e diidrocodeina. Attraverso il test di conferma emergerà la falsa positività e si escluderà l’assunzione di altre sostanze. In tal caso la procedura potrà essere interrotta senza invio al SERT tenendo conto anche dei dati clinici ed anamnestici.

9. Il medico competente può non sottoporre a test di screening il lavoratore che dichiara l’assunzione di sostanze stupefacenti?
No. La normativa prevede di fare lo screening per diverse sostanze, per ciascuna delle quali l’inquadramento diagnostico potrebbe essere diverso, con evoluzioni diverse e ricadute diverse sul giudizio di idoneità e relativa tempistica per la riammissione alla mansione a rischio.

10. Quando il lavoratore deve essere giudicato “temporaneamente inidoneo alla mansione”?
Il giudizio deve essere espresso alla conclusione delle procedure di primo livello, ossia a seguito del risultato positivo del test di conferma mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa eseguito presso un laboratorio.

11. Come può essere gestito il caso specifico di lavoratori con problemi alcol-correlati?
La norma di riferimento prevede l’effettuazione di test alcolimetrici che consentono l’accertamento immediato di un’intossicazione alcolica acuta, che possono essere effettuati indifferentemente dal medico competente o dalla struttura di vigilanza. A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa (art. 15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro). Inoltre, a seguito di una positività ai test alcolimetri, allo stato attuale della normativa non risulta possibile, da parte del medico competente aziendale, l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alle mansioni.
E’ tuttavia facoltà dell’impresa richiedere l’idoneità fisica del lavoratore secondo quanto prevede l’art. 5.


Riferimenti legislativi:
Regione Lombardia - Decreto del Direttore Generale di Sanità n. 9056 del 14/09/2009
Regione Lombardia - Circolare e 22/09/2009


Lunedi 26 Ottobre 2009

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
facebook twitter youtube

Scadenziario

<

Maggio '12

>

L

M

M

G

V

S

D

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

I nostri Speciali Entra >>