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Acque. Modifiche al TU Ambiente
Acque Le novità in vigore dal 13 febbraio 2008.

Le principali modifiche previste dal decreto legislativo in parola coincidono con:
» Definizione di "scarico" nelle acque, cioè la reintroduzione della definizione di "scarico diretto" nelle acque, in modo da precludere che i rifiuti liquidi possano contaminare le acque.
» Regime dei valori limite di emissione. Razionalizzazione del sistema dei valori limite contenuto in più norme del Dlgs 152/2006.
» Regime delle autorizzazioni. Eliminazione del meccanismo del "silenzio assenso nelle procedure autorizzative per gli scarichi.

Sono considerate:
Acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Acque reflue urbane, quelle domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
Scarico, qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.

Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.
b) Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.
c) Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.
d) Provenienti da impianti di acqua coltura e di pescicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
e) Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
f) Provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
Scarichi in reti fognarie: non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo. Ferme restando, naturalmente, le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile, e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.


Venerdi 22 Febbraio 2008

Michele Pasciuti
Email: pasciuti@asarva.org
Tel. 0332 256252
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