Ascensori: verifica per gli impianti precedenti al 1999
Ascensori Con decreto 23 luglio 2009, il ministero fornisce le indicazioni per l'adeguamento del livello di sicurezza anche degli ascensori preesistenti al giugno 1999
Parole chiave: Ascensori / Impianti / Verifiche periodiche
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Dal giugno del 1999, con l’entrata in vigore della direttiva europea 95/16/CE, non è più possibile installare Ascensori/Montacarichi all’interno dell’Unione Europea se non realizzati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute indicati nella direttiva stessa.
Ora, con decreto 23 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 n. 189, il ministero fornisce le indicazioni per l'adeguamento del livello di sicurezza anche degli ascensori preesistenti al giugno 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 162/99.
Infatti, il decreto prevede una verifica di rispondenza ai requisiti tecnici contenuti nella norma UNI EN 81-80 per ogni singolo impianto, al fine di identificare gli interventi correttivi da apportare per migliorarne la sicurezza.
Tale verifica dovrà essere richiesta dal proprietario o dal legale rappresentante (es. amministratore di condominio) in occasione della prima verifica periodica sull'impianto già prevista dalla normativa, allo stesso Organismo Notificato già incaricato delle verifiche di sorveglianza periodica.
Le verifiche dovranno essere svolte entro un periodo variabile da due a cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto secondo la seguente scadenza:
» Due anni per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
» Tre anni per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
» Quattro anni per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
» Cinque per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
Qualora fosse riscontrata la necessità di interventi di adeguamento, questi dovranno essere effettuati entro i tempi stabiliti dal provvedimento, che prevede essenzialmente due scadenze di 5 e 10 anni in relazione alla criticità del rischio stabilita dalla UNI EN 81-80:
a) Entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica se i rischi accertati hanno priorità alta;
b) Da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media;
c) Da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa.
Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento saranno definite con un provvedimento in attesa di emanazione.
Il proprietario, o legale rappresentante, avrà la responsabilità della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento entro i termini previsti; in caso di non ottemperanza, l'impianto non potrà essere mantenuto in esercizio.
L'Ente incaricato delle verifiche periodiche avrà la responsabilità di accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento e di procedere all'emissione di verbale con esito negativo in caso contrario.
Ricordiamo che il D.P.R. 162/99 fornisce le seguenti definizioni:
a) Ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
b) Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.
Venerdi 18 Settembre 2009
Lucia Pala
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