Contenitori di alluminio per alimenti: si cambia
Contenitori in alluminio Il nuovo regolamento è in vigore dal 5 luglio 2007
Dal 5 luglio 2007 i contenitori per alimenti in alluminio o di leghe di questo metallo dovranno essere prodotti secondo un nuovo regolamento contenuto nel decreto n. 76/2007 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 giugno.
I materiali interessati dal decreto
Ad essere interessati dal provvedimento saranno tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nel settore alimentare sia per un contatto breve, sia per un contatto prolungato; per “breve” il DM intende tempi inferiori alle 24 ore ed in qualunque condizione di temperatura, mentre per prolungato per più di 24 ore a temperatura refrigerata, oppure a temperatura ambiente. In quest’ultimo caso gli alimenti potranno essere solo prodotti di cacao e cioccolato, caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e prodotti derivati, paste alimentari non fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati, frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotti della confetteria, prodotti da forno fini, purché la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio.
I materiali non interessati dal decreto
Invece, non dovranno rispettare le nuove norme i materiali e gli oggetti di alluminio ricoperto, sempre che lo strato a diretto contatto con gli alimenti funga semplicemente da barriera. La deroga comprende anche tutti quelli legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato comunitario, in Turchia e quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico. L’alluminio usato per produrre i contenitori per alimenti dovrà in ogni caso rispettare precisi requisiti di purezza, indicati nell’allegato I al DM, e chi li produce dovrà attestare la conformità al regolamento per ogni partita. Questa dichiarazione di conformità potrà anche essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
Obblighi anche per industriali e commercianti
Ci saranno obblighi anche per gli industriali o i commercianti che li utilizzeranno; infatti, dovranno accertarsi non solo che siano conformi al regolamento, ma anche tecnologicamente idonei allo scopo a cui verranno destinati. Per questi motivi, le imprese che faranno uso di materiali o oggetti di questo tipo dovranno sempre conservare la dichiarazione di conformità e poter sempre consentire all'autorità sanitaria di identificarne il fornitore od il produttore.
Maggiori informazioni presso il Servizio Ambiente Sicurezza – Servizio HACCP.
Riferimenti normativi:
DM Salute 76/2007 - GU n. 141 del 20.6.2007