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Domanda emissioni in atmosfera
entro il 29 ottobre
Emissioni in atmosfera Impianti e attivitą soggetti al D.Lgs 152/06, parte V, titolo I, art. 281 commi 2 e 3

Il nuovo Testo unico ambientale, prevede che gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152 ( che ricordiamo è il 29 aprile 2006) e rientranti nel campo di applicazione del titolo I ma non del D.P.R. 203/88 (ora abrogato) sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro il 29 ottobre 2007.
Anche per gli impianti di combustione ad uso civile in esercizio al 29 aprile 2006, era stata prevista un’ apposita autorizzazione di carattere generale da emanarsi entro luglio 2007 a cura dell’autorità competente (la Provincia). Tuttavia, poichè relativamente a questa tipologia di impianti non sono state adottate le autorizzazioni generali (nè sono stati esercitati i poteri sostitutivi previsti dal comma 3), si ricorda che tutti i gestori degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera di qualunque sostanza, siano esse diffuse o tecnicamente convogliabili, compresi gli impianti di combustione (per l’utilizzazione del relativo calore prodotto) e gli impianti di distribuzione del carburante non precedentemente autorizzati, devono presentare alle Province di competenza entro il 29 ottobre p.v. le domande ordinarie di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Tali domande, secondo i modelli e le procedure già in uso dovranno essere presentate alla Provincia e, per conoscenza, al sindaco del Comune e ad ARPA.
La Regione Lombardia rende noto in un proprio comunicato che il progetto dell’impianto e la relazione tecnica (previsti dall’art. 269 comma 2) potranno essere trasmessi in un momento successivo.

Ricordiamo che la mancata autorizzazione dell’impianto comporta a titolo di sanzione quanto indicato all’art. 279 del DLgs. 152/06 e cioè :
  • chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell’attività, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro;
  • chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 1.032 euro;
  • chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista è punito con la pena dell'ammenda fino a 1.000 euro.
» Clicca per approfondimento sul testo legislativo

IL NOSTRO SERVIZIO
La nostra Associazione è a disposizione per la predisposizione delle domande di autorizzazione, delle relative relazioni tecniche, planimetrie e campionamenti ambientali successivi.
Per aderire al servizio basta contattare tutte le nostre
sedi territoriali o direttamente il Servizio Ambiente e Sicurezza presso la sede di Varese Gloria Cappellari - cappellari@asarva.org - telefono 0332 256249

Per informazioni:
Gloria Cappellari
e-mail: cappellari@asarva.org
telefono: 0332 256249 o sedi territoriali




Martedi 23 Ottobre 2007

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