Edilizia: nuove regole per il montaggio dei ponteggi
Edilizia Nuovo obbligo per il settore delle costruzioni, per coloro che usano, montano e smontano ed effettuano verifiche sui ponteggi
Il 19 luglio scorso è entrato in vigore un nuovo obbligo per il settore delle costruzioni in particolar modo per i “lavori in quota” ovvero per coloro che usano, montano e smontano ed effettuano verifiche sui ponteggi
Le nuove disposizioni prevedono che il datore di lavoro debba:
- redigere il calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, è previsto un esonero, di questo punto, in caso in cui il ponteggio da montare sia conforme al DPR 164/1956.
- redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio uso e smontaggio(PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto;
- assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e a opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste attraverso appositi corsi di formazione.
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) si integra con altri 2 strumenti di programmazione della sicurezza già presenti in cantiere:
- Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) redatto dal coordinatore alla progettazione
- Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) redatto dalle imprese esecutrici
Generalmente, nei cantieri edili, di natura civile e impiantistica, sono presenti ponteggi in cavalletti, in tubi e giunti, nonché trabatelli e castelli di carico; ne consegue che, in questi cantieri, la gestione della sicurezza, sul profilo della redazione documentale, avverrà attraverso 3 strumenti, il PSC; il POS e il PIMUS:
Il PIMUS è uno strumento che definisce le modalità di uso, montaggio, verifica controllo e manutenzione corretta dei ponteggi e delle opere provvisionali in genere. All’interno dei cantieri esistono più tipi di ponteggi, per questo dovranno essere predisposti più piani di montaggio; si possono identificare almeno 5 distinti PIMUS:
• PIMUS per ponteggi su cavalletti in genere;
• PIMUS per ponteggi in tubi e giunti;
• PIMUS per ponteggi misti in cavalletti e giunti;
• PIMUS per castelli di carico;
• PIMUS per tra battelli o ponti su ruote;
Il legislatore non ha ancora definito i contenuti minimi di un PIMUS, in attesa che ciò avvenga le imprese comunque dovranno predisporre il piano ed è consigliabile che i singoli datori di lavoro procedano ad un primo percorso di formazione/informazione generale.
Pertanto a breve verrà organizzato un corso che fornirà chiarimenti sul PIMUS e la normativa sui ponteggi: coloro che fossero interessati a partecipare possono comunicare la loro adesione tramite la scheda di partecipazione da inviare correttamente compilata al fax n. 0332/256200. Coloro che avranno inviata la scheda di preadesione saranno successivamente contattati e riceveranno tutte le informazioni circa costi, luoghi e date di svolgimento dei corsi. Da tener presente che tale corso non esime dall’obbligatorietà a carico dei datori di lavoro di assicurare una formazione adeguata ai lavoratori preposti alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi mobili.