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Emissioni in atmosfera ed impianti industriali
"esistenti", i tempi per l'adeguamento
al D.Lgs 152/2006
Aria Adeguamento delle nuove prescrizione degli impianti di emissione autorizzati in base alle previgenti norme

La Parte quinta del D.Lgs 152/2006 prevede la completa abrogazione dei provvedimenti precedenti in materia di inquinamento atmosferico, come il Dpr 203/1988, ed introduce nuovi parametri sulle emissioni in atmosfera e sul regime autorizzatorio da osservare.
I nuovi impianti industriali devono adeguarsi da subito alle nuove disposizioni, mentre per quelli già esistenti alla data del 29 aprile 2006 il Dlgs 152/2006 prevede un regime transitorio di graduale adeguamento che - in base alla tipologia della fonte inquinante – arriva sino al 2018.
Il regime autorizzatorio (art. 269- Dlgs 152/06). In via generale tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione deve essere chiesta all'Autorità competente (coincidente con la Regione, la Provincia autonoma o altro Ente indicato dalle leggi regionali) sia per l'installazione di un nuovo impianto, sia per la sua sostanziale modifica.
Le deroghe (art. 269 - Dlgs 152/06). Stabilisce un sistema di deroghe all'ordinario regime autorizzatorio a favore di determinati impianti. Tale sistema di deroghe è strutturato sostanzialmente secondo due criteri:
a) impianti ed attività esclusi totalmente dal regime autorizzatorio;
b) impianti ed attività soggetti ad un regime di "autorizzazione generale", una forma semplificata che impone ai titolari degli impianti di presentare unicamente una domanda di adesione nei tempi e nelle modalità stabilite dall'Autorità competente. Il regime di "autorizzazione generale" è a sua volta suddiviso in:
- regime di "autorizzazione generale", che l'Autorità ha FACOLTA’ di adottare in deroga alla disciplina autorizzatoria generale;
- regime di "autorizzazione generale" che l'Autorità ha l’OBBLIGO di adottare in deroga alla disciplina autorizzatoria generale.
Riportiamo ancora una volta uno schema riassuntivo delle principali scadenze dove abbiamo evidenziato quelle previste per l’anno in corso.

Tipologia
di impianti
Data di esercizio,
costruzione,
autorizzazione
Adeguamento
Impianti già autorizzati ex Dpr 203/1998 (ad esclusione di quelli ora rientranti nell'articolo 272, comma 3 del Dlgs 152/2006). • Impianti in esercizio, costruiti o autorizzati prima del 1988.



_____________________

• Impianti autorizzati alla data del 29 aprile 2006 (e messi in esercizio entro i 24 mesi successivi).
• Presentazione nuova domanda di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006 tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2014.
_____________________

• Presentazione nuova domanda di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006:
- tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014 per gli impianti autorizzati prima del 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 1999.
Impianti non rientranti nel campo di applicazione del Dpr 203/1998 ed ora rientranti nel Dlgs 152/2006. • Già in esercizio alla data del 29 aprile 2006. • Adeguamento al Dlgs 152/2006 entro il 29 aprile 2009.
• Presentazione di nuova domanda di autorizzazione (se richiesta) entro l'ottobre 2007.
Impianti rientranti nella previgente disciplina ex legge 615/1966; Dpr 1391/1970; Titolo II, Dpcm 8 marzo 2002, ed ora rientranti nel Dlgs 152/2006 • Già in esercizio alla data del 29 aprile 2006. • Adesione all'autorizzazione generale adottata dalle Autorità competenti (Regioni, Province autonome) o dal MinAmbiente.
• I suddetti Enti devono adottare tale autorizzazione entro il luglio 2007.
Impianti rientranti nella previgente disciplina ex allegati 1 e 2 del Dpr 25 luglio 1991, ed ora obbligati ad autorizzazione ex Dlgs 152/2006. • Già in esercizio
alla data
del 29 aprile 2006.
• Presentazione domanda di autorizzazione entro il luglio 2007.




Giovedi 25 Gennaio 2007

Servizio Ambiente e Sicurezza
Email: asarva@asarva.org
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