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Entro il 30 giugno la domanda di rinnovo per i trasportatori in c/proprio
Rifiuti Il Ministero dell’Ambiente ha modificato l'articolo riguardante gli obblighi delle imprese che trasportano i propri rifiuti

Parole chiave: Dlgs 205/2010 / Mud / Rifiuti / Sistri

Il Ministero dell’Ambiente, con Dlgs. 205/2010 ha modificato l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, riguardante gli obblighi delle imprese che trasportano i propri rifiuti prevedendo che:
» Le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011, attraverso presentazione di domanda di aggiornamento che deve essere presentata entro il 30 giugno 2011.
» Per le domande presentate oltre tale data, la Sezione non garantisce il rispetto dei termini previsti.
La documentazione per la domanda di rinnovo è uguale a quella prevista per l' iscrizione.
Altra delibera importante contenuta nel decreto è la durata delle iscrizioni.
» Le iscrizioni hanno durata decennale (dietro contributo annuale da versare entro il 30 APRILE di ogni anno);
» Per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, la validità dell'iscrizione decorre dalla data della delibera di aggiornamento dell'iscrizione;
» Per le iscrizioni effettuate dopo il 14 aprile 2008, la validità dell'iscrizione decorre dal 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010).
Infine, non è più previsto l'esonero dall'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti per le imprese il cui trasporto è esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale hanno stipulato una convenzione.

LA DOMANDA
Le domande dovranno essere corredate da apposta marca da bollo da Euro 14,62, compilato e sottoscritto con firma semplice dal titolare dell'impresa individuale, o da tutti i legali rappresentanti della società, unitamente alle fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità del legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale) e attestazione originale del bollettino postale comprovante il pagamento del diritto di segreteria di 10 Euro.
Particolare attenzione all’indicazione dei rifiuti trasportati e i relativi codici CER. Non possono essere richiesti i codici CER contenuti nel capitolo 20, in quanto rifiuti non decadenti da attività di impresa.

Le uniche eccezioni riguardano le seguenti attività (per le quali sono autorizzati i codici 20, in quanto i rifiuti non riconducibili a codici CER di rifiuti speciali):
» Attività di manutenzione del verde: tutti i CER della voce 20.02 attività di produzione di prodotti di panetteria/pasticceria: CER 20.01.25;
» Attività di esecuzione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici: CER 20.01.21.

La descrizione dei codici CER deve essere riportata solo nel caso dei codici che terminano con le cifre 99.
L'utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre 99, ha carattere residuale: non possono essere richiesti come "rifiuti non specificati altrimenti", ma devono essere adeguatamente descritti con descrizioni che non siano già specificate nell'elenco europeo dei CER.



IL NOSTRO SERVIZIO
Presso il nostro Servizio Clienti, è possibile la compilazione dei modelli per la domanda di rinnovo che sarà poi da noi inoltrata all’Albo Gestori Ambientali - sezione Regionale Lombardia - Via Meravigli 9/A - Milano.





Venerdi 15 Aprile 2011

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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