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Finanziari 2006: proroga tariffa rifiuti urbani
(comma 134)
Finanziaria 2006

Vengono prorogati di un anno - 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2007 - i termini per l'applicazione della TIA, Tariffa sui rifiuti urbani di cui al DPR n. 158/99.
Viene quindi prolungata la durata della fase transitoria, entro la quale i Comuni sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti.
Ben sappiamo quanto disagio devono affrontare, ogni anno, le imprese allorquando si vedono recapitare fatture o cartelle esattoriali relative al servizio di smaltimento rifiuti.
Al riguardo desideriamo ricordare che, proprio perché non in tutti i Comuni è adottato lo stesso sistema di quantificazione dei costi di smaltimento, ci è impossibile dare un quadro riassuntivo delle modalità e tempi per esercitare eventuali azioni per la rettifica degli importi conteggiati.
In linea di massima, tuttavia, nei Comuni dove è ancora in vigore il regime di TARSU (Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) per la determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dimessa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni, si formano di regola rifiuti, allo smaltimento, dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
Occorre quindi tenere ben in evidenza quanto presentato al Comune (normalmente i termini sono fissati entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione delle aree), quale denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comunale. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Per I Comuni, invece, dove si è già adottato il sistema TIA (Tariffa per la gestione dei Rifiuti urbani) la tariffa è suddivisa in fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche.
La tariffa è costituita da una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e una quota variabile relativa alla produzione presuntiva di rifiuti da parte di ciascuna utenza.
In entrambi i casi è sempre bene richiedere copia del Regolamento comunale di applicazione della Tassa per lo smaltimento rifiuti. Il passaggio da tassa (TARSU) a tariffa (TIA) delle somme dovute per la gestione dei rifiuti urbani comporta l'applicazione dell'IVA sulle stesse, per il fatto che le somme non saranno più dovute a titolo di tassa, bensì a titolo di corrispettivo per il servizio reso dall'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti. Ne consegue l'assoggettamento all'aliquota Iva del 10% con l'inevitabile lievitazione dei costi per l'utenza. Di seguito un raffronto tra le principali differenze tra Tassa e Tariffa.


Venerdi 3 Febbraio 2006

Michele Pasciuti
Email: pasciuti@asarva.org
Tel. 0332 256252
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