Gestione RAEE:
Cosa aspettarsi a giugno 2007?
RAEE Ulteriore proroga
L’ultimo atto riguardante la partenza del Sistema di gestione RAEE risale a dicembre 2006 nel decreto “milleproroghe”.
Originariamente fissata dal Dlgs 151/2005 nel periodo tra il 1° luglio ed il 13 agosto del 2006, la partenza della raccolta separata dei RAEE è stata poi posticipata alla data di emanazione di alcuni decreti attuativi previsti al massimo entro il 30 giugno 2007 (introducendo così una ulteriore proroga all'originario termine del 13 agosto 2006, già spostato al 31 dicembre 2006).
Si sa, ad oggi, che il Ministero dell’Ambiente sta osservando l’evoluzione dell’accordo tra ANCI (Associazione dei Comuni) e i vari Consorzi ed enti che partecipano al “Sistema” di gestione dei Raee. Si stanno mettendo a punto criteri e requisiti per le ecopiazzole e i centri di raccolta comunali.
Anche Confartigianato, nel novembre scorso, avanzò una serie di richieste al Ministero a tutela del comparto artigiano:
- Essere equiparati ai distributori nel conferire a titolo gratuito i RAEE raccolti sia per vendita sia per operazioni di riparazione non andata a buon fine;
- Che venissero considerati a tutti gli effetti RAEE anche i componenti rotti, sostituiti con pezzi di ricambio nuovi durante le operazioni di manutenzione, affinché fossero smaltiti a titolo gratuito come i prodotti interi;
- Essere esentati dall’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti nella sezione “trasportatori in conto proprio” per il conferimento dei RAEE, dai relativi versamenti e dalla tassa di concessione governativa per non aggravare di ulteriori costi i Centri di Assistenza che ovviamente ricadrebbero sugli utenti finali.
Le imprese artigiane di riparazione e manutenzione, infatti, sono costrette dal mercato attuale, più propenso alla sostituzione che alla riparazione, a tenere in giacenza centinaia di migliaia di RAEE lasciati per l’accertamento dei difetti e mai riparati; utilizzano pezzi di ricambio per la sostituzione di componenti di AEE (che necessitano anch’essi di un adeguato smaltimento con alti costi di gestione); gestiscono esercizi in aree di dimensioni limitate, spesso a conduzione familiare, con superfici poco adatte a fungere da deposito/stoccaggio dei RAEE.
Nonostante il loro ruolo attivo nella raccolta dei RAEE, le piccole imprese non sono state contemplate nelle definizioni del D.Lgs151/05, articolo 3. Eppure sono proprio le nostre imprese a favorire il corretto smaltimento dei RAEE grazie anche alla loro distribuzione capillare sul territorio nazionale. Ci aspettiamo quindi risposte chiare, che non costringano per l’ennesima volta ad operare in un regime di incertezza, come se le imprese siano più soggetto di sanzioni che attori ai quali fornire indicazioni di comportamento o consigli di buona prassi desunte dai testi legislativi.
Riferimenti legislativi:
D.Lgs 151/2005
Venerdi 20 Aprile 2007
Servizio Ambiente e Sicurezza
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