GPL e gas refrigeranti: istruzioni per l'uso
Autoriparatori La legge vieta il rilascio in atmosfera dei gas
Nell’attività di autodemolizione, durante le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, viene effettuata la rimozione delle varie componenti quali, ad esempio, fluidi, liquidi, oli, batterie al piombo e anche il Gpl e i gas refrigeranti.
La legge vieta il rilascio in atmosfera dei gas.
Il GPL è estremamente infiammabile ed essendo più pesante dell’aria non si disperde ma tende a stabilizzarsi nei luoghi chiusi anche per diverso tempo. Se non emesso in atmosfera, che è vietato, costituisce rifiuto.
E’ altresì vietata l’emissione in atmosfera dei gas refrigeranti, poiché danneggiano lo strato d’ozono.
Per quanto concerne la commercializzazione di HCFC rigenerati e la corretta gestione di HCFC riciclati, il Regolamento (Ce) 1005/2009 ha dettagliato obblighi e doveri già presenti nel precedente Regolamento (Ce) 2037/2000.
Tra questi, si evidenziano:
a) Distinzione tra prodotto “riciclato” e prodotto “rigenerato”. È riciclato il prodotto estratto dall’impianto e trattato “in situ”, tramite un processo di pulizia di base; è rigenerato il prodotto oggetto di un trattamento, a valle del suo recupero, effettuato da aziende autorizzate al riguardo e dotate di idonee apparecchiature. È questo un trattamento complesso che non è possibile effettuare “in situ” e che mira ad ottenere il rendimento e le caratteristiche equivalenti a quelle di una sostanza vergine.
b) È espressamente vietata la commercializzazione di prodotto “riciclato”. Il Regolamento (Ce) 1005/2009 stabilisce espressamente che gli HCFC riciclati possono essere impiegati in un impianto solo se recuperati dall’impianto stesso e pretrattati “in situ” e soltanto dall’impresa che ha effettuato o commissionato il recupero; tale operazione deve essere chiaramente ed espressamente indicata sul libretto dell’impianto.
c) Requisiti del prodotto “rigenerato”. Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile immettere sul mercato HCFC rigenerati, usati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché la bombola sia dotata di etichetta la quale indichi che la sostanza è stata rigenerata. Si aggiungono le informazioni su numero di lotto, nome ed indirizzo dell’impianto di rigenerazione.
d) È ribadita la definizione di rifiuto assegnata al prodotto HCFC estratto dal sistema e/o presente presso lo stabilimento come “scorta”. Le discipline nazionali e comunitarie stabiliscono che gli HCFC prelevati dagli impianti di condizionamento e/o refrigerazione, in occasione di operazioni di manutenzione e retrofit, o piuttosto derivanti da dismissione definitiva, sono rifiuti speciali pericolosi (lo stesso dicasi per le scorte presso lo stabilimento utilizzatore e che non possono essere più utilizzate per attività di rabbocco su impianti esistenti).
I rifiuti non possono essere liberati in atmosfera, né essere riutilizzati in altri impianti, ma devono necessariamente essere conferiti ai Centri di raccolta e trattamento istituiti ai sensi della legge 549/1993 e del successivo Dm 3 ottobre 2001.
Le macchine di recupero gas refrigerante consentono di recuperare il refrigerante dai circuiti ed alcune di esse prevedono anche una filtrazione del prodotto, ma in nessun caso possono garantire che il prodotto sia correttamente rigenerato secondo i dettami del Regolamento europeo 1005/2009.
Solo il gas refrigerante “Rigenerato”, da società che hanno stipulato un “Accordo di Programma” con il Ministero dell’ambiente e in possesso delle autorizzazioni al trattamento dei gas refrigeranti, potrà essere commercializzato come “refrigerante rigenerato”, in bombole con etichettatura indicante il sito di trattamento ed il n° di lotto di produzione.