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Il nuovo decreto su “Lavori in ambienti confinati” interessa anche la tua impresa?
Sicurezza Le ultime novità

Parole chiave: ASL / Infortuni / Inquinamento / Sicurezza
(25 novembre 2011)

Il nuovo Decreto sugli ambienti confinati o a sospetto inquinamento, adottato lo scorso settembre anche a seguito dei gravi infortuni mortali accorsi in questi anni, contiene sostanzialmente due serie di misure:
» la prima (art. 2) riguarda i requisiti professionali delle imprese e dei lavoratori autonomi ora necessari per operare negli ambienti confinati;
» la seconda (art. 3) riporta le nuove e specifiche procedure di sicurezza da adottare in questi casi.
Di primaria importanza rimane l’assicurarsi sempre di aver messo in atto un sistema sicuro di con “procedure di sicurezza” scritte che pertanto costituiscono per i destinatari (lavoratori, ditte esterne di manutenzione, fornitori, ecc) una responsabilità della corretta loro applicazione, escludendo un utilizzo difforme o arbitrario.

La Qualificazione delle imprese (art. 2):
Oltre alla più generale osservanza delle norme di sicurezza già in vigore (effettuazione della formazione, possesso di idonei DPI, regolarità contributiva, applicazione delle norme contrattuali, ecc.) i requisiti che le imprese ed i lavoratori autonomi devono possedere per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono:
1 obbligo per i lavoratori autonomi di aver effettuato la formazione ed essersi sottoposti a sorveglianza sanitaria come da comma 2 lettere a) e b) art. 21 d.lgs 81/08 (il quale per gli altri casi prevede queste azioni solo in modalità volontaria);
2 presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti confinati assunti a tempo indeterminato oppure con contratti certificati (vedi titolo VIII, capo I, d.lgs 276/2003).
La figura di preposto deve necessariamente possedere il requisito di cui sopra.
Le Procedure di sicurezza (art. 3):
Da adottare obbligatoriamente da parte del datore di lavoro committente e da parte di chi è chiamato ad operare negli ambienti confinati:

1. fornitura da parte del datore di lavoro committente agli operatori incaricati, di informazione puntuale e dettagliata (non inferiore a un giorno) prima dell’acceso ai luoghi sulle loro caratteristiche, i rischi presenti, quelli derivabili da lavorazioni in situ precedenti, misure di prevenzione ed emergenza;
2. individuazione da parte del datore di lavoro committente di un suo rappresentante adeguatamente esperto ed informato, incaricato di vigilare, indirizzare e coordinare la sicurezza delle attività e di limitarne i rischi da interferenze;
3. adozione di specifica procedura di lavoro comprensiva di una fase di soccorso coordinata con ASL e VVFF.

E ancora…
» integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;
» applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatrici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal Datore di Lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 276/2003.


Quali sono le situazioni lavorative che devono mettere in pratica i dettati del nuovo Decreto?
Vediamo di fare alcuni esempi che naturalmente non vogliono essere esaustivi degli infiniti casi che possono verificarsi ma, solo rappresentare la casistica più frequente di ambienti in cui avvengono gli eventi incidentali.
In questi casi infatti la valutazione dei rischi deve considerare anche tutti i pericoli e le situazioni che, in ambienti non confinati, non genererebbero rischi significativi.


1. Cosa si intende per “ambiente confinati”?
Per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).
Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota.
Alcuni ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati, ma in particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti dall’ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi.
É il caso ad esempio di:
• camere con aperture in alto,
• vasche,
• depuratori,
• camere di combustione nelle fornaci e simili,
• canalizzazioni varie,
• camere non ventilate o scarsamente ventilate.
Comunque si fa riferimento agli art. 66 e 121 del d.lgs 81/08 che li individuano in: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, cunicoli e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili oppure all’allegato IV punto 3 che cita: vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos.

2. Quali i soggetti tenuti ad osservare il nuovo Regolamento?
Il soggetto tenuto ad applicare le disposizioni è il datore di lavoro committente che – nell’ambito di un appalto od una richiesta di prestazione di lavoro, servizio o fornitura – ordina ad imprese o a lavoratori autonomi di svolgere lavori in luoghi di cui abbia la disponibilità giuridica.

3. Quindi le attività svolte da una impresa con propri lavoratori che svolge attività entro le proprie pertinenze non è coinvolta da questo Regolamento ?
Per questi casi valgono comunque le disposizioni già citate dal Dlgs. 81/2008 agli artt. 66 e 121 e dell’allegato IV punto 3 – Requisiti dei luoghi di lavoro – Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.

4. Quali sostanze considerare fonti pericolose di inquinamento?
Sostanze asfissianti (carenza di ossigeno): La normale aria ambiente contiene una concentrazione di ossigeno pari a circa il 20.9 % volume di ossigeno/volume totale. Quando tale livello scende al di sotto del 19.5 v/v, l’aria viene considerata carente di ossigeno, mentre concentrazioni di ossigeno inferiori al 16% sono ritenute pericolose per gli esseri umani.
La riduzione della percentuale di ossigeno può essere causata da:
• incendio,
• reazione chimica (ad esempio, ossidazione),
• sostituzione dell’ossigeno con altri gas.
Anche l’arricchimento di ossigeno può causare rischi poiché aumentando i livelli di ossigeno, anche l’infiammabilità dei materiali e dei gas aumenta (es. a livello del 24% di O2, articoli quali i capi di vestiario possono subire una combustione spontanea; i grassi vegetali ed idrocarburici, se investiti da ossigeno nascente, possono autoinfiammarsi)
Sono sostanze asfissianti, ad esempio, l’anidride solforica, il fosforo, i pentacloruri, l’anidride carbonica.
Sostanze tossiche: Le sostanze “tossiche” (o “molto tossiche”) le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole (piccolissime) quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche (cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione).
Sono sostanze tossiche molti metalli, idrocarburi e ammine
Sostanze infiammabili e esplosive: Una sostanza infiammabile è una sostanza, sotto forma di gas, vapore, liquido, solido o di una loro miscela, capace di produrre una reazione esotermica con l’aria a seguito di accensione. Appartengono a tale categoria ad esempio, il metano, il propano, l’acetilene,
le benzine, i solventi e le polveri.
La reazione esotermica di ossidazione (=combustione) è caratterizzata da numerosi parametri fisici e chimici quali la temperatura di accensione, temperatura di infiammabilità, limiti di infiammabilità.
L’esplosione è una reazione rapida di ossidazione che produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente.
Liquidi infiammabili: Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura differente a seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di separazione tra pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta.
Nei liquidi infiammabili la combustione avviene quando, in corrispondenza della suddetta superficie, i vapori dei liquidi, miscelandosi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati.
La tensione di vapore di un liquido è un indicatore della tendenza più o meno accentuata ad evaporare a temperatura ambiente.
La temperatura di infiammabilità è importante perché permette di valutare se nelle condizioni di temperatura in cui si trova il liquido (ambientali, di stoccaggio, di processo) esiste il pericolo di esplosione.
Gas e vapori infiammabili: I gas, i vapori e le nebbie infiammabili che, miscelati con l’aria, possono formare atmosfere esplosive.
Polveri combustibili : Le polveri combustibili sono polveri, fibre o particelle in sospensione, che possono bruciare o incendiarsi nell’aria e potrebbero formare miscele esplosive con l’aria in condizioni di pressione atmosferica e temperature normali.
In genere si parla di polveri quando le particelle hanno dimensioni fino ad 1 mm ma si ritiene che, per provocare un’esplosione, debbano avere dimensioni inferiori a 500 micron.
La pericolosità delle polveri è associata alla possibilità di formazioni di nubi, che in presenza di una sorgente di accensione possono esplodere. Gli strati, i depositi e gli accumuli di polvere devono essere considerati come possibili sorgenti di nubi, sollevate da spostamenti e movimenti di aria.
Esistono polveri combustibili di vario genere, alimentari (ad esempio, farine, zuccheri, foraggi), chimiche (ad esempio, plastiche, detergenti, resine), metallurgiche (ad esempio, alluminio, magnesio).
È necessario far eseguire analisi di laboratorio per individuare le caratteristiche delle polveri per quanto concerne l’esplodibilità ed una indagine accurata sulle condizioni fisico-ambientali del sito in cui le polveri sono presenti.

5. Cosa e quali sono i VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE?
In considerazione della tipologia delle attività condotte all’interno di vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, possono essere individuate esposizioni professionali a sostanze caratterizzate da potere tossico, irritante o nocivo per la salute sotto forma di liquidi che si sviluppano in seguito all’utilizzo di specifiche sostanze o che si producono durante processi fermentativi o a seguito della presenza di condizioni microclimatiche particolari.
Ai fini della tutela della salute dei lavoratori esposti, occorre individuare il valore limite riferito all’esposizione inalatoria e, in alcuni casi, cutanea, all’agente chimico, che deve necessariamente essere effettuata in prima istanza nelle disposizioni normative (All XXXVIII e XLIII del D.Lgs. 81/08) o, qualora non presente basandosi sulle liste della American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
Tali valori indicano, per ognuna delle sostanze considerate, le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute anche se, a causa della suscettibilità individuale, possono essere accusati sintomi di disagio anche per concentrazioni pari o inferiori a questi.
L’adozione dei TLV istituisce in pratica un controllo permanente e sistematico dell’ambiente di lavoro che va abbinato alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti.

6. Quali i rischi più comuni associati alla presenza di Agenti chimici pericolosi in ambienti confinati?
Le sostanze chimiche possono penetrare nell’organismo umano per via inalatoria, cutanea o digestiva. Qualunque sia la via d’ingresso, esse vanno quindi incontro a processi di assorbimento, distribuzione, eventuale trasformazione metabolica a livello cellulare ed eliminazione, processi che, globalmente, vengono denominati come tossicocinetica. Gli effetti specifici poi, delle sostanze chimiche sull’organismo, sono molteplici (ad esempio, epatotossici, nefrotossici, neurotossici, immunotossici, cancerogeni, mutageni, tossico-riproduttivi), complessi, e di alcuni non è ancora completamente noto il meccanismo
d’azione patogenetico con effetti sull’organismo acuti (quando l’effetto si manifesta immediatamente dopo l’esposizione alla sostanza tossica esterna) e cronici (quando l’effetto si verifica dopo molto tempo, come nel caso degli agenti cancerogeni).

Rischio di asfissia (ovvero mancanza di ossigeno) può essere causata da:
- permanenza prolungata/sovraffollamento con scarso ricambio di aria,
- reazioni chimiche di ossidoriduzione di sostanze (ad esempio, combustione con rilascio di anidride carbonica, di ammoniaca, di acido cianidrico, di acido solfidrico);

Ci può essere rischio di asfissia ad esempio nei seguenti casi:
• dove c’è una reazione tra rifiuti e l’ossigeno dell’atmosfera;
• a seguito della reazione tra l’acqua del terreno ed il calcare, con produzione di anidride carbonica, che va a sostituire l’aria;
• nelle stive delle navi, nei containers, nelle autobotti, e simili, come reazione delle sostanze contenute con l’ossigeno presente all’interno;
• all’interno di serbatoi di acciaio e recipienti quando si ossidano (formazione di ruggine);
• nell’uso di agenti estinguenti come l’anidride carbonica o agenti alogenati (halon) in ambienti non aerati;
• in presenza di solidi sfusi o in granuli che, accorpandosi a formare blocchi, possono improvvisamente collassare, soffocando le persone travolte;
• ambienti o recipienti in aziende vitivinicole.

Rischio di avvelenamento che può avvenire per inalazione o per contatto epidermico:
- per gas, fumi o vapori velenosi normalmente presenti (ad esempio, residui in recipienti di stoccaggio o trasporto di gas) o che possono penetrare da ambienti circostanti (ad esempio, rilascio di monossido di carbonio), in relazione all’evaporazione di liquidi o sublimazione di solidi normalmente presenti (ad esempio, serbatoi, recipienti) o che possono improvvisamente riempire gli spazi, o rilasciarvi gas,
quando agitati o spostati (ad esempio, acido solforico, acido muriatico, zolfo solido).
Ci può essere rischio di avvelenamento per gas, fumi o vapori velenosi ad esempio nei seguenti casi:
• nelle fogne, nelle bocche di accesso e nei pozzi di connessione alla rete;
• negli accessi ai serbatoi e nei recipienti con connessioni alle tubazioni;
• nelle combustioni in difetto d’ossigeno (stufe catalitiche, bracieri);
• negli ambienti confinati dove si effettuano processi di saldatura;
• negli scavi e nei fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti;
• nei vecchi gasometri;
• nei serbatoi dove sono presenti residui di sostanze tossiche;
• negli ambienti confinati quando nelle immediate vicinanze si producono fumi tossici che possono entrare negli stessi.

Ci può essere rischio di avvelenamento ad esempio nei seguenti casi:
• quando liquidi e solidi vengono agitati o spostati (ad esempio, acido cloridrico, oleum);
• quando si impiegano liquidi e solidi che emettono gas tossici in presenza di aria o vapori d’acqua (ad esempio, zolfo, fosfuri che emettono fosfina a contatto di acidi ed acqua o vapore);
• in presenza di liquidi che possono improvvisamente riempire gli spazi provocando annegamenti o altri inconvenienti in base alle loro caratteristiche di tossicità o corrosività.


Rischio di incendio e esplosione si può verificare in relazione alla presenza di:
- gas e vapori infiammabili (ad esempio, metano, acetilene, propano/butano, xilolo, benzene), nelle vasche e nelle fosse biologiche, nei collettori fognari;
• nelle strutture dei depuratori, nei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei liquami (presenza di biogas, che è una miscela di vari tipi di gas, prodotti dalla fermentazione batterica di rifiuti, vegetali, liquami di fognatura e zootecnici, materiale organico in decomposizione). Ai fini del rischio di infiammabilità/esplosione interessa la percentuale di metano (CH4), presente in quantità significativa, che può variare dal 50% all’80 %;
• nei silos e nei serbatoi di varia tipologia, possono essere presenti in quantità non facilmente stimabili gas che derivano da residui o di materiale stivato lasciato dopo lo svuotamento, la cui natura dipende dal materiale stoccato, o da residui di lavaggio e pulitura. In questi casi il tipo di gas è funzione delle sostanze che erano presenti o che vi sono state introdotte e quindi dipende dal caso specifico;
• nell’impiego in ambienti depressi di gas pesanti e quindi ristagnanti, come il propano/butano (gpl)
usato come propellente nell’impiego di prodotti sanificanti o disinfettanti sotto forma di aerosol.
- liquidi infiammabili (ad esempio, benzine e solventi idrocarburici),
- polveri disperse nell’aria in alta concentrazione (ad esempio, farine nei silos, nerofumo, segatura), questo può accadere in luoghi confinati come i silos, i serbatoi o i grandi contenitori di stoccaggio per polveri di varia natura: alimentare (ad esempio, farine, zuccheri, malto, amido), chimica (ad esempio, plastica, resine, detergenti, farmaceutica), metallurgica (ad esempio: alluminio, magnesio), per verniciare, proveniente da lavorazione del legno.
In questi ambienti è possibile che rimangano, dopo lo svuotamento, strati residuali di polvere che possono a loro volta diventare sorgenti di nubi
- eccesso di ossigeno o di ossidanti in genere (ad esempio, a causa di violenta ossidazione di sostanze grasse/oleose; nitrato di ammonio con paglia o trucioli di legno),
- macerazione e/o decomposizione di sostanze organiche con autoriscaldamento della massa fino a raggiungere la propria temperatura di autoaccensione.

Molte delle condizioni sopraesposte possono già esistere in origine negli ambienti confinati, mentre altre possono sopraggiungere durante l’esecuzione dei lavori, a causa di operazioni eseguite (ad esempio, esecuzione di saldature), materiali o sostanze (ad esempio, utilizzo di colle, solventi, prodotti per la pulizia), attrezzature di lavoro impiegate (ad esempio, uso di macchine elettriche che producono inneschi), a causa dell’inefficienza dell’isolamento dell’ambiente confinato rispetto ad altri ambienti pericolosi, (ad esempio, perdite da tubazioni presenti negli ambienti confinati o negli spazi limitrofi).

Un elemento di amplificazione della gravità delle conseguenze dannose in caso di evento accidentale è presente in tutti i casi in cui gli accessi agli ambienti confinati sono particolarmente disagevoli, (ad esempio, attraverso passi d’uomo, cunicoli o aperture molto piccole) poiché in tal caso la fuga o il soccorso d’emergenza risultano molto difficili.


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Martedi 29 Novembre 2011

Lucia Pala
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