L'INAIL ed il sostegno economico alle Imprese
Sicurezza Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio
Parole chiave: Sicurezza / Testo Unico
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(25 novembre 2010)
L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000 (TU INAIL) prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare entro il prossimo 31/01/2011 istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. OT24).
La riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
L’individuazione di un sistema di gestione della sicurezza (SGSL), o di modalità operative socialmente responsabili, rientrano fra gli interventi “particolarmente rilevanti” previsti nella sezione A del modello di domanda e, come tali, sufficienti singolarmente per formulare la richiesta. È bene precisare che, tale richiesta, può comunque essere formulata anche se l’azienda, in alternativa, ha effettuato almeno tre degli interventi indicati nelle altre sezioni 16 della domanda, di cui almeno uno nel settore della “formazione” dei lavoratori.
Per dare il giusto peso della misura che INAIL propone, sembra opportuno ricordare che adottare un sistema di gestione della sicurezza, o comunque effettuare alcune fra le attività espressamente previste, significa comunque scegliere ed adottare dei meccanismi e delle strategie che consentono di mantenere bassi i livelli di rischiosità delle aziende nel tempo. Ne consegue che, oltre alla già citata oscillazione del tasso per prevenzione, per le aziende possa sommarsi positivamente l’oscillazione per andamento infortunistico strutturata secondo il criterio del bonus-malus in base al quale le tariffe che le imprese pagano variano al variare dell’andamento infortunistico registrato. Ne risulta che, in funzione della dimensione aziendale e sommando positivamente i due andamenti, si possano ottenere sconti complessivi fino al 40% dell’importo dovuto.
Concludendo:
1. I modelli organizzativi e gestionali richiamano l’adozione e l’efficace attuazione di un sistema di gestione aziendale,
2. Essi sono inoltre uno strumento per esimere efficacemente dalla responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/01,
3. Il campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies), riprende ed enfatizza la necessità di individuare modelli organizzativi adeguati,
4. Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono modelli che si presumono conformi, per le parti corrispondenti, ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01 stesso,
5. Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale,
6. La sua adozione, pur non essendo non obbligo di legge, se è conforme a quanto previsto dall’art.30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001),
7. E’ contemplato tra le attività che permettono di accedere alla domanda per la riduzione del tasso di premio INAIL.
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Giovedi 25 Novembre 2010