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Infortuni al di fuori del proprio lavoro.
Amministrazione Personale Decide la Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha affermato con una propria sentenza il principio che, in caso d’infortunio, se questo è avvenuto nell’espletamento di mansioni estranee a quelle assegnate al lavoratore e non è ricollegabile al lavoro svolto, nessun indennizzo sia dovuto nei suoi confronti se il gesto derivi da un comportamento personale ed arbitrario da parte sua ed il danno procurato poteva capitare anche al di fuori del contesto lavorativo.

L’ESEMPIO
Nel caso in questione un’impiegata si era lussata una spalla spostando di propria iniziativa una fotocopiatrice.
Secondo la Corte, il fatto di spostare la macchina per le fotocopie è stata una scelta autonoma ed estranea all’attività della lavoratrice, tale da far considerare l’infortunio come non derivante dall’attività lavorativa, e quindi estraneo alla copertura garantita dall’Inail.

Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione, sentenza n. 12327/2008
 



Venerdi 20 Giugno 2008

Maria Rosa Carcano
Email: carcano@asarva.org
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