Interinali e sicurezza sul lavoro
Interinali Sono stati ribaditi dal Ministero del Lavoro gli obblighi delle ditte "utilizzatrici" ai fini della tutela della salute e sicurezza del lavoratore
Sono stati ribaditi dal Ministero del Lavoro gli obblighi delle ditte "utilizzatrici" ai fini della tutela della salute e sicurezza del lavoratore e cioè:
1) "Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore".
2) L'esercizio del potere direttivo datoriale spetta all'utilizzatore e non al somministratore che altrimenti, in quanto formale datore di lavoro, secondo lo schema generale dell'art. 2094 del codice civile, ne sarebbe il titolare per così dire "naturale".
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione di quelle relative alle materie dell'igiene e sicurezza del lavoro.
3) Per quanto concerne gli obblighi inerenti la sicurezza e la salute del lavoratore, questi sono ripartiti fra agenzia e utilizzatori. Gli obblighi di formazione e di informazione gravano sul somministratore che è il "formale datore di lavoro", salva diversa ed espressa pattuizione nell'ambito del contratto di somministrazione, e che può prevedere che tali obblighi siano direttamente posti a carico dell'utilizzatore. L'utilizzatore, inoltre, ha l'obbligo di informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica (visita prima di essere adibito alla mansione, periodica e di cessazione) e i rischi specifici, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori.
Qualora si verifichino omissioni da parte dell’impresa utilizzatrice di tali obblighi, il contratto di somministrazione è da ritenere nullo con le evidenti conseguenze e ripercussioni in tema di regolarizzazione di personale in nero.