L’impresa virtuosa tra formazione e sicurezza.
Ambiente e Sicurezza Le novità in tema di ponteggi, rifiuti, edilizia.
Finalmente, si chiude la complicata e travagliata questione riferita ai corsi di formazione per pontisti. Entro il 23 febbraio 2008 tutti gli operai e i tecnici che, all'interno dei cantieri temporanei e mobili civili, industriali e impiantistici ecc., si occupano di montaggio, di smontaggio e di trasformazione dei ponteggi, hanno dovuto effettuare l’iscrizione al corso di formazione della durata di 28 ore, con conseguente esame di verifica dell'apprendimento teorico e pratico che dovrà essere completato entro il 23 Febbraio 2009. Tutte le imprese che montano, smontano, trasformano ponteggi, castelli di carico ecc., ad altezza superiore di 2,00 metri, hanno l'obbligo formativo. Sono esclusi solamente coloro che montano i trabattelli su ruote e i ponti su cavalletti ad altezza inferiore ai 2,00 metri.
Come è successo circa 15 anni fa per la rimozione dell'amianto, anche per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, occorre essere formati e possedere una specifica abilitazione.
Per i lavori più pericolosi, quindi, occorre un'attestazione di qualificazione del lavoratore, rilasciata da parte di un ente preposto, che attesti:
- la partecipazione a un corso che abbia una specifica durata e un determinato programma;
- il superamento della prova teorica;
- il superamento della prova pratica.
Gli Enti paretici e gli altri organismi riconosciuti non riescono a soddisfare le molte richieste che, tra l'altro, come purtroppo spesso capita, sono giunte all'ultimo minuto creando un vero e proprio ingorgo.
E’ specifico compito delle imprese rispondere a questi obblighi e organizzarsi per tempo, per non vedersi chiudere il cantiere dagli organi di vigilanza che dopo il 23 Febbraio 2009 imporranno, per chi non avrà frequentato il corso o non si sarà iscritto per tempo, il divieto a svolgere la mansione di "montatore di opere provvisionali".
Rifiuti
Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Dlgs. 16/1/2008, n. 4, che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Come devono essere gestiti i rifiuti in azienda?
1) Definizione di rifiuto: comprende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A (tab.1) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
2) I rifiuti vengono classificati:
- secondo l’origine in rifiuti urbani (Tab. 2) e rifiuti speciali (Tab.3);
- secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. (Tab 4)
È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
3) Deposito temporaneo: ossia il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
4) Raccolta/smaltimento: è stato modificato il regime temporale di raccolta e avvio dei rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento. La cadenza diviene almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, sia per i rifiuti non pericolosi sia per quelli pericolosi, oppure, in via alternativa, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
5) I registri di carico e scarico rifiuti: i soggetti che hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sono:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’arti. 184, comma 3, lettere c), d) e g), rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti:
- i produttori di rifiuti diversi da enti ed imprese
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8;
- le imprese commerciali e di servizi produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- le imprese edili di costruzione e demolizione, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- le attività mediche e veterinarie svolte non in forma di impresa;
- le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e vendita.
Inoltre, sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro i produttori di imballaggi, i Consorzi imballaggi, CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), produttori/importatori di pneumatici fuori uso, Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. A condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni, e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti.
Il registro di carico e scarico rifiuti si acquista presso i negozi di cancelleria e vendita di materiali e accessori per l’ufficio, deve essere conforme al modello individuato dal D.M. 1° aprile 1998, n. 148 e su di esso vanno annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti secondo la tempistica:
- produttori: almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto: almeno entro 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del trasporto;
- commercianti, intermediari e consorzi: almeno entro 10 giorni lavorativi dall’effettuazione della transazione relativa;
- soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento: entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Novità introdotta dal “correttivo ambientale” riguarda l’obbligo di vidimazione e numerazione dei registri di carico e scarico da parte esclusivamente delle Camere di Commercio territorialmente competenti e a decorrere dal 13 febbraio 2008. Le competenti amministrazioni ritengono ancora possibile, temporaneamente, l’utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Unioncamere, inoltre, ha diramato la nota con la quale specifica che: “I registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008; i registri in uso alla data del 13 febbraio 2008 già vidimati dall’Agenzia delle Entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento; i registri già vidimati dall’Agenzia delle Entrate, ma non ancora in uso alla data del 13 febbraio 2008, possono essere utilizzati fino al loro esaurimento”.
Dal 13 febbraio 2008, per procedere alla vidimazione dei registri di carico e scarico occorre:
- presentare, unitamente al registro, il Modulo di richiesta vidimazione (reperibile presso la sede o il sito internet della CCIAA territorialmente competente) regolarmente compilato e sottoscritto;
- l’attestazione di versamento dei diritti di segreteria che devono essere versati per l’importo di euro 25,00 indipendentemente dal numero delle pagine allo sportello del Registro delle Imprese preposto alla vidimazione o mediante c/c postale intestato alla CCIAA territorialmente competente, indicando la causale “Diritti di segreteria. Vidimazione registro rifiuti”.
Non sono dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo.
Come attribuire il codice CER al rifiuto
I rifiuti devono essere identificati nell’Elenco dei rifiuti e a essi devono essere attribuiti i rispettivi codici CER (Codice Europeo del Rifiuto). I rifiuti pericolosi sono indicati espressamente come tali con apposito asterisco (*). L’inclusione di un determinato materiale nell’elenco dei rifiuti non significa, tuttavia, che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di rifiuto.
Il codice CER è composto da 6 cifre:
- le prime due cifre identificano l’attività principale generatrice di rifiuti;
- le seconde due cifre definiscono la tipologia del processo, all’interno dell’attività generatrice di rifiuti;
- le ultime due cifre precisano la specifica tipologia di rifiuto generato.
Prima di tutto, nell’elenco dei rifiuti si deve identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20. Se nessuno dei codici di questi capitoli si presta per la classificazione di un determinato rifiuto occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99. Un rifiuto può essere identificato sia come non pericoloso sia come pericoloso (c.d. “voce a specchio”). In tal caso, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni.
Tab. 1 - CATEGORIE DI RIFIUTI Allegato A alla Parte Quarta del D.L. n. 152/2006
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;
Q2 Prodotti fuori norma;
Q3 Prodotti scaduti;
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione;
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria, filtri usati, ecc.);
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell’agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni;
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.
Tab. 2 - Rifiuti urbani
a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g);
c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Tab. 3 - Rifiuti speciali
a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186;
c) I rifiuti da lavorazioni industriali(1);
d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) I rifiuti da attività commerciali;
f) I rifiuti da attività di servizio;
g) I rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) Il combustibile derivato da rifiuti.
(1) A seguito della soppressione delle parole «fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i)» operata dal “correttivo ambientale”, il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo rientra nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
Tab. 4 - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
Edilizia sostenibile
Incentivi e certificazione energetica con le novità del Dlgs. 30/05/2008 n. 115.
Le novità più significative per l’edilizia, presenti nel decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, possono essere così sintetizzate:
- Scomputo dei volumi e delle superfici per i nuovi edifici che garantiscano almeno il 10% della prestazione energetica codificata dal D.Lgs. n. 192/2005. Nel caso di edifici di nuova costruzione, non verranno considerati nei computi per la determinazione di volumi, superfici, rapporti di copertura, quelle parti delle nuove edificazioni che presentano: lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiore ai 30 cm. e fino a un massimo di ulteriori 25 cm.; il maggiore spessore dei solai di copertura sino a un massimo di ulteriori 25 cm.; il maggiore spessore dei solai intermedi sino a un massimo di ulteriori 15 cm.
Questo “bonus” volumetrico e delle superfici potrà essere ottenuto solamente se l’edificio in questione è in grado di garantire, proprio grazie a questi maggiori spessori murari, una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. n. 192/2005, computato con le stesse procedure previste dalla certificazione energetica definite sempre dal predetto decreto.
- Deroga alle distanze minime tra gli edifici in caso di maggiori spessori per le ristrutturazioni energetiche delle costruzioni esistenti e sempre con almeno il 10% della prestazione energetica prevista: distanze minime tra gli edifici, distanze minime di protezione da nastro stradale, altezze massime degli edifici o qualora sia necessario aumentare gli spessori delle murature o delle coperture (es. cappotti termici, per garantire una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza delle componenti costruttive).
- Prolungamento delle scadenze per il contributo alle nuove costruzioni con alte prestazioni energetiche;
l’installazione di impianti che producano energia da fonti rinnovabili:
- viene rilasciata gratuitamente la concessione ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio ed all’uso razionale dell’energia;
- gli interventi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili o il risparmio energetico in edifici e impianti industriali non soggetti ad autorizzazione specifica sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria;
- l’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è da considerarsi come estensione dell’impianto idricosanitario già in opera.
- anche l’installazione di impianti solari (termici o fotovoltaici) non è da assoggettare a DIA nel caso in cui i moduli:
- siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici;
- con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- i componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi;
- la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto stesso.
In questo caso, l’installazione è assimilata dal decreto agli interventi di “manutenzione straordinaria”, ovverosia non soggetti alla denuncia di inizio attività, ma semplicemente a una comunicazione preventiva al comune (eccezion fatta per gli interventi effettuati su edifici a valenza storico-paesaggistica previsti nel Codice dei beni culturali e paesistici).
Il prolungamento delle date per l’ottenimento del contributo per le nuove costruzioni ad alte prestazioni energetiche.
L’ormai famosa detrazione del 55%. La Finanziaria 2007 prevedeva uno specifico contributo (15 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2007/2009) per gli interventi di realizzazione di nuovi edifici di volumetria complessiva superiore ai 10.000 metri cubi con un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo, per metro quadrato di superficie utile dell’edificio, inferiore di almeno il 50% dei parametri riportati nel D.Lgs. n. 192/2005. Nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, con un contributo pari al 55% degli extracosti sostenuti per conseguire quei valori di prestazione energetica, incluse le maggiori spese di progettazione.
Per accedere al contributo, i lavori avrebbero dovuto avere come inizio la data massima del 31 dicembre 2007 e concludersi nel termine dei tre anni successivi. A fronte della mancata emanazione del decreto attuativo, il decreto n. 115 del 2008 ha spostato la soglia di inizio dei lavori al 31 dicembre 2009, mantenendo quella di conclusione degli stessi sempre entro i tre anni successivi.
Nuove regole per la certificazione energetica degli edifici e dei soggetti abilitati a farlo.
In attesa che vengano pubblicate le linee guida nazionali in merito alle metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, il D.Lgs. n. 115/2008 anticipa quelli che probabilmente saranno gli approcci di calcolo termotecnico necessari alla certificazione dei manufatti edilizi.
Le regioni (come la Lombardia) che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva sul risparmio energetico degli edifici, dovranno adottare misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri contenuti rispetto a quelli del decreto legislativo.
Nel caso di edifici esistenti in cui non sia possibile conoscere le stratigrafie delle strutture componenti l’abitazione, è possibile utilizzare i valori di riferimento che consentono di individuare la trasmittanza termica in funzione della tipologia, dello spessore e dell’epoca di costruzione.
Relativamente a sistemi di nuova progettazione (sia in fase di ristrutturazione che esistenti), sono stati definiti dati e metodologie per la determinazione di:
- fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria;
- rendimenti e fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acqua calda sanitaria.
Nel caso di edifici in cui non siano disponibili tutti i dati di progetto e/o realizzazione, anche per questo tipo di impianti è previsto un approccio semplificato mediante valori di rendimento pre- calcolati in base alle condizioni predefinite dall’installazione. In ogni caso saranno il comitato termotecnica italiano (CTI) e l’ente nazionale italiano di unificazione (UNI) a effettuare le verifiche della corrispondenza di calcolo.
Novità di rilievo, invece, sono quelle riguardanti i soggetti che possono effettuare la certificazione energetica degli edifici. Viene specificato, infatti, che possono definirsi come “tecnici abilitati” i soggetti operanti:
- in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici;
- di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria come liberi professionisti, singoli o associati, iscritti ai propri ordini e abilitati alla progettazioni di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi.
Il tecnico, però, dovrà operare all’interno delle proprie competenze; nel caso non potesse coprirle tutte dovrà operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali di cui è richiesta la competenza.
Importante sottolineare come, ai fini della certificazione energetica, sono da considerarsi come “tecnici abilitati” tutti i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici - individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome - che devono aver frequentato specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento di esame finale, assicurando indipendenza e imparzialità di giudizio, ovverosia l’assenza di conflitti di interesse:
- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, garantendo il non coinvolgimento (diretto o indiretto) nel processo di progettazione o realizzazione dell’edificio, in particolare con i produttori dei materiali e dei componenti che vengono utilizzati, nonché rispetto ai vantaggi che ne possono derivare al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti garantendo il non coinvolgimento (diretto o indiretto), con i produttori dei materiali e dei componenti che vengono utilizzati, nonché rispetto ai vantaggi che ne possono derivare al richiedente.
Infine, nel caso di edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, ma sottoposti ad adeguamenti impiantistici (compresa la sostituzione del generatore di calore), l’aggiornamento dell’attestato potrà essere predisposto anche da un tecnico abilitato dall’impresa di costruzione/installazione incaricata di realizzare i predetti adeguamenti.
N.B. Tutte le deroghe dimensionali elencate non potranno essere utilizzate nel caso in cui ci si trovi di fronte a limiti posti dalle prescrizioni normative in materia di sicurezza stradale e antisismica. In ogni caso, le disposizioni sui “bonus” volumetrici e delle distanze contenute nel D.Lgs. n. 115/2008, avranno carattere di temporaneità, ossia rimarranno in vigore sino a quando le regioni non avranno provveduto a emanare apposita normativa locale che renda operativi i principi di esenzione minima decisi a livello territoriale.
Fonte : Ambiente sicurezza il Sole24ore.
Gazzetta Ufficiale