La verifica dell’idoneità in caso di subappalto
Sicurezza L’impresa affidataria è parte attiva nella organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Una casistica ricorrente è quella in cui un’impresa che ha preso in appalto da un committente privato la realizzazione di un lavoro, lo subappalti poi integralmente ad altra ditta.
Si può fare e a quali condizioni?
Nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’impresa affidataria è definita dall’art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso decreto legislativo come la “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” ed è oggetto di specifici obblighi per quanto riguarda l'organizzazione dei cantieri temporanei o mobili.
E’ chiaro quindi che l’impresa affidataria è diventata con il D. Lgs. n. 81/2008 parte attiva nella organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili anche nel caso in cui la stessa non sia poi l’impresa che esegue l’opera.
Quindi all’impresa che acquisisce i lavori dal committente, anche se poi sono realizzati da altro soggetto, spettano diversi compiti fra i quali la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese alle quali ha affidato i lavori secondo le modalità di cui all'allegato XVII.
Giovedi 16 Dicembre 2010
Mario Resta
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