Lavori sotto tensione: obbligo di formazione per gli operatori
IMPIANTI Il Decreto 4 febbraio 2011 pubblicato in G.U. l'11 aprile scorso, fissa le regole per i lavori in tensione. L'impresa deve assicurare una specifica formazione per il personale impiegato
Il Ministero del Lavoro, con Decreto 4 febbraio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile scorso, fissa le regole per i lavori in tensione.
Viene così regolamentato il settore dei lavori elettrici prestando massima attenzione alle particolari metodologie di lavoro da adottare e che richiedono una elevata professionalità degli operatori.
Il decreto individua le tipologie di lavori cui si applicano le nuove regole: si tratta di lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Tali lavori devono essere effettuati da aziende preventivamente autorizzate secondo precisi criteri, come stabilito dall'articolo 82, comma 2), lettera c), del Testo unico di Sicurezza.
Per svolgere questi lavori l’impresa deve ottenere l'autorizzazione dimostrando di possedere una serie di requisiti, tra cui una specifica formazione per il personale impiegato.
Il decreto fissa infatti i contenuti della formazione degli addetti, che dovranno seguire un corso teorico/pratico di almeno 120 ore al cui termine è previsto il rilascio del relativo certificato personale di idoneità. Il datore di lavoro potrà così rilasciare il documento di abilitazione, che deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato.
Il decreto elenca poi quali sono le operazioni che non costituiscono lavori sotto tensione, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche (quali in particolare le CEI EN 50110-1 e CEI 11-15) ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
Infine alcune precisazioni sulle attrezzature usate per l’effettuazione dei lavori sotto tensione: è richiesta la rintracciabilità della responsabilità per l'immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l'uso appropriato e la verifica periodica delle stesse.
In particolare per le verifiche le aziende dovranno rivolgersi a laboratori di prova.
Al fine di acquisire le necessarie conoscenze teoriche e tecniche per la conduzione dei lavori relativi a situazioni impiantistiche reali per affrontare lavori elettrici e di sottotensione su impianti elettrici in bassa tensione ai sensi della norma CEI EN 50110 (CEI 11 - 48), l'Associazione organizza un corso di formazione specifico.
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