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Le attività di controllo dell’ASL di Varese
Sicurezza Si inizia dal comparto della meccanica

Parole chiave: Attività ispettive / Macchine

L’obiettivo di raggiungere la riduzione dell’incidenza degli infortuni dettato dal Piano Regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro nel triennio 2008-2010, vede l’ASL di Varese impegnata dal prossimo mese di settembre in sopralluoghi presso le aziende del comparto metalmeccanica e rivolti alla verifica della sicurezza delle macchine e a una check-list di autovalutazione relativa al sistema di sicurezza che dovrà essere compilata e inviato alla Direzione del Servizio Ispettivo dell’ASL. La prima fase dei controlli è rivolta prevalentemente alla verifica delle macchine utensili, tra le più comuni tipologie di macchine e di dispositivi di sicurezza che devono essere presenti in azienda sulla base della normativa di sicurezza. Il Dlgs 81/08 - Titolo III -art. 70 e 71 si specifica che tutte le macchine messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi (cioè marcate CE) e comunque, se acquistate prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine (21 settembre 96), non sono esenti dalle disposizioni dell’allegato V e VI (disposizioni concernenti l’uso delle macchine) del decreto 81/08. Ciò equivale a dire che le macchine marcate CE devono comunque rispettare le disposizioni dell’All. VI; quelle non marcate CE (immesse sul mercato prima del 21/09/96) devono rispettare le disposizioni degli allegati V e VI. Per quanto riguarda le sanzioni l’articolo 70 al comma 4 del TU Sicurezza dispone che “Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura oggetto dell’accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato”.
E’ ovvio che in caso di infortunio verificatosi su attrezzature, anche marcate CE, le responsabilità penali del datore di lavoro in caso di mancanza di sicurezza siano tanto più palesi quanto più numerose sono le non conformità della macchina accertate. Per dovere di informazione ricordiamo che il 29/12/2009 entrerà in vigore la Nuova Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE) e ciò significa che da tale data non si potranno più immettere sul mercato macchine conformi alla Direttiva 98/37/CE.
Durante i sopralluoghi ASL, inoltre, potranno essere affrontate altre problematiche di salute e sicurezza come ad esempio la modalità di valutazione del rischio da movimenti ripetitivi, tipici di molte aziende del settore metalmeccanico. Le verifiche nelle aziende al di sotto dei 10 dipendenti coinvolgeranno, tra l’altro, anche le figure degli RLST.

Documenti collegati
» Allegato V
» Allegato VI
» Approfondimento Direttiva Macchine
» Approfondimento Attrezzature dopo il TU
» Fac-simile del Modulo di Autovalutazione


Giovedi 25 Giugno 2009

Michele Pasciuti
Email: pasciuti@asarva.org
Tel. 0332 256252
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