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Lo sconto INAIL, questo sconosciuto
Sicurezza Pubblicata l'attesa Delibera del 21 aprile 2010 n. 79

Parole chiave: Inail / Sicurezza
(14 aprile 2011)

Sul filo di lana, a ridosso della scadenza di presentazione delle domande di riduzione dei premi INAIL a valere per il 2011 (prevista per il 31/01 di ogni anno) è arrivata la tanto attesa pubblicazione della Delibera INAIL 21 aprile 2010, n. 79 con oggetto: Riscrittura a tariffa vigente dell’articolo 24 del DM 12.12.2000 - Riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione).

La Circolare
ha quindi atteso dall’aprile 2010 al gennaio 2011 prima di vedere la luce in Gazzetta Ufficiale, ma rappresenta un intervento molto atteso dalle imprese in quanto ha l’obiettivo di rendere maggiormente attrattiva la procedura dello sconto del premio INAIL – soprattutto alle piccole imprese “asse portante del sistema produttivo italiano” al fine di indurle ad investire in prevenzione. Nel provvedimento, inoltre, viene sancito lo slittamento del termine di presentazione delle domande dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine.

Cosa dice l’art 24: oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività?

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro, che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori anno Riduzione
Fino a 10 30%
Da 11 a 50 23%
Da 51 a 100 18%
Da 101 a 200 15%
Da 201 a 500 12%
Oltre 500 7%


2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente...l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell’istanza l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato....

Il 28 febbraio ormai è passato, ma abbiamo tempo un anno perché al 28/2/2012 non sfuggano alle aziende più attente, opportunità di risparmio.
Quali sono gli interventi migliorativi a cui si riferisce l'art. 24?
La loro importanza in termini prevenzionali è tale da garantire, da sola, livelli di attenzione all'igiene e sicurezza sul lavoro molto superiori alla mera conformità normativa, tanto che la sola selezione di uno degli interventi della sezione A del modello di richiesta dello sconto rende superflua la compilazione dei campi successivi.

Quali sono gli interventi particolarmente rilevanti?

a) L'adozione di comportamento socialmente responsabile, cioè: l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Il modo di operare dell'impresa attento non solo all'aspetto economico, ma anche a ciò che ricade nella sfera sociale ed ambientale.

b) L'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL) - I Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro definiscono e propongono una metodologia organizzativa che consente di gestire e migliorare gli aspetti di salute e sicurezza nell'azienda. Oggi i riferimenti più autorevoli (citati anche dall'art 30 del D.lgs 81/08 e s.m.i.) sono le linee guida SGSL (meglio note come UNI-INAIL) e la norma BS OHSAS 18001:07.

c) L'implementazione di un Sistema di gestione della salute e sicurezza certificato - Le aziende che hanno fatto certificare il proprio SGSL secondo la norma BS OHSAS 18001:07, l'unica ad oggi certificabile, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA (ex SINCERT) possono ottenere lo sconto del premio semplicemente allegando copia del certificato in loro possesso.

d) La selezione dei fornitori - Dal punto di vista della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la difficoltà sempre maggiore di gestire i rischi legati ai processi produttivi, ed in definitiva un aumento degli infortuni, deriva anche dalle “collaborazioni con i propri fornitori” tanto che il D.lgs. 81/08 ne prevede il coinvolgimento sia con riguardo all'obbligo di valutazione dei rischi interferenziali( DUVRI), sia soprattutto con il previsto meccanismo di "qualificazione delle imprese". Adottare una procedura di selezione dei fornitori, anche tenendo conto degli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro, le cui caratteristiche minime sono riassunte nell'Allegato III del modello di domanda) attesta come l’azienda gestisce gli acquisti e i fornitori.

e) La sottoscrizione di accordi di comparti INAIL/Parti sociali - L'INAIL, nell'ambito dell'attività di assistenza al mondo produttivo, stipula accordi con le associazioni datoriali e sindacali di specifici comparti produttivi volti a realizzare interventi di prevenzione di ampio respiro. Si tratta, in genere, di progetti riguardanti la responsabilità sociale delle imprese o i Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che nell'ambito dell'accordo vengono opportunamente adattati alle specificità di quel determinato settore produttivo. Le aziende che appartengono ad un comparto produttivo per il quale è stato stipulato un accordo, ed hanno aderito allo stesso realizzando gli interventi previsti, devono semplicemente citare sul modello l'accordo di comparto e l'intervento realizzato. Generalmente, gli interventi da attuare sono descritti in specifiche "linee di indirizzo" redatte dalle parti firmatarie dell'accordo.


IL NOSTRO SERVIZIO
Il nostro Servizio Sicurezza, nel 2010, aveva già avviato con INAIL un percorso per il riconoscimento delle attività di assistenza e verifica svolte annualmente presso le aziende (PUNTO SICURO, SGSL, ASSISTENZA ANNUALE) affinché tali attività potessero essere opportunamente valorizzate. Pur non potendo ancora annoverare tale riconoscimento tra gli accordi di programma INAIL/Parti sociali, esse sono già oggi contemplate tra quelle che permettono l’inoltro della domanda di riduzione del premio. Le percentuali di sconto del premio INAIL, innalzate sino al 30%, possono costituire un buon aiuto per le aziende e un riconoscimento tangibile di ciò che comunque ogni azienda, per obbligo normativo o per spiccata attenzione ai temi della salute e sicurezza, deve fare (ricordiamo a questo proposito anche i contributi ELBA in dotazione alle aziende che implementano i propri DVR).


ATTENZIONE
Invitiamo tutte le aziende interessate all’inoltro della domanda di riduzione per il 2012, a contattarci già da ora per stabilire cosa e quando è necessario approntare, poiché l’improvvisazione è l’unica opportunità non prevista.




Giovedi 14 Aprile 2011

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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