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Marcatura CE
Direttive prodotto e tecniche Obbligatoria dal 1° febbraio 2010

Parole chiave: Marcatura CE
(23 dicembre 2009)

La marcatura CE, che deve obbligatoriamente essere apposta dal fabbricante su determinate tipologie di prodotti, indica la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti essenziali richiesti per la sua commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea e previsti dalla Direttiva 89/106/CEE (CPD). A seconda della tipologia dei prodotti esistono diverse scadenze per l'obbligo della marcatura CE. Ad esempio:
•    01/02/2010 - Obbligo marcatura CE per i serramenti che dovranno essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14351 “Finestre e porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza a fuoco e/o di tenuta al fumo”.
•    01/03/2010 - Obbligo marcatura CE per le pavimentazioni in legno; norma europea armonizzata UNI EN 14342.
•    01/12/2011 - Obbligo della marcatura CE per la produzione di elementi strutturali in legno lamellare incollato; norma europea armonizzata UNI EN 14080.
•    01/09/2012 - Obbligo della marcatura CE per la produzione di elementi strutturali in legno massiccio a sezione rettangolare, produzione che dovrà risultare conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 14081.
Termina così la fase di coesistenza della Marcatura CE per finestre e porte pedonali esterne durato circa 2 anni; l’obbligo di marcare CE i prodotti contemplati dalla EN 14351-1 scatta definitivamente dal 1° Febbraio 2010.
Tale slittamento si è reso necessario per permettere a tutti i serramentisti di adeguarsi ai requisiti richiesti per legge, anche se in concreto già da un paio d’anni il mercato richiedeva la Marcatura CE. Chi non ha provveduto in tal senso potrebbe avere difficoltà nel commercializzare i propri prodotti. Inoltre è necessario tenere in considerazione che i laboratori, per poter eseguire tutte le prove per l’ottenimento della marcatura, hanno tempi d'attesa che vanno dai 4 ai 6 mesi.
La marcatura CE non è un marchio di origine o di qualità, ma una dichiarazione, resa dal fabbricant,e di conformità ai livelli minimi prestazionali del serramento della Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione (CPD) e di rispondenza alla norma di prodotto UNI EN 14351-1.

L’etichettatura del serramento
L’etichetta apposta sul serramento deve riportare i dati del produttore e le caratteristiche prestazionali del prodotto (come da EN 14351-1), attestare che il prodotto finito risponda a specifici requisiti e fornisca determinate prestazioni dichiarate di cui il produttore (serramentista) si assume la responsabilità. Le etichette potranno essere applicate sul serramento oppure sull’imballo dello stesso, o ancora come foglio di accompagnamento dell’infisso.
Su richiesta, oltre alla etichettatura, il produttore deve fornire anche la Dichiarazione di Conformità del serramento alle norme e direttive di riferimento.

Che cosa deve avere il produttore del serramento per dichiarare la Marcatura CE del proprio prodotto?
1.    I risultati delle prove eseguite sui serramenti campione presso un Laboratorio Notificato che attestano le caratteristiche prestazionali del serramento (prove ITT).
2.    Il Piano di Controllo della Produzione (FPC), per garantire la conformità di tutti i serramenti prodotti alle caratteristiche attestate tramite le prove del Laboratorio Notificato.
 
Quali caratteristiche deve avere il serramento?
Le prestazioni dichiarate possono essere di 4 tipi:
•    Requisiti obbligatori generali
•    Requisiti obbligatori specifici
•    Requisiti volontari generali
•     Requisiti volontari specifici

Requisiti obbligatori generali
•    Resistenza al vento (EN 12211), ovvero la capacità del serramento, sottoposto a forti pressioni e/o depressioni, di mantenere una deformazione ammissibile e di conservare le sue proprietà di salvaguardare la sicurezza degli utenti.
•    Tenuta all’acqua (EN 1027), ovvero la capacità di impedire infiltrazioni d’acqua sotto l’azione di una pressione differenziale tra interno ed esterno. La prova prevede che venga irrorata la superficie totale del serramento con una determinata quantità d’acqua con spruzzatori.
•    Permeabilità all’aria (EN 1026), ovvero la caratteristica di una finestra chiusa di lasciare filtrare aria nel caso di differenza di pressione tra l’interno e l’esterno.
•    Prestazione acustica (EN 140-3 o EN 14351), ovvero il potere di una manufatto (serramento, cassonetto, porte) di fornire protezione passiva contro il rumore tutelando gli ambienti interni delle abitazioni.
•    Trasmittanza termica (EN 12567-1/2 o EN 10077-1/2), ovvero il coefficiente che indica quanta energia (calore/refrigerazione) disperde il serramento attraverso la sua superficie.
Le norme indicate disciplinano le modalità di prova e la classificazione dei risultati.

Requisiti obbligatori specifici
• Resistenza al carico di neve (lucernai).
• Resistenza all’urto (ove richiesto da normative nazionali).

Requisiti volontari generali
• Resistenza alle effrazioni.
• Resistenza ai proiettili.
• Resistenza alle esplosioni.
• Resistenza meccanica.
• Durabilità meccanica.
• Sforzi di manovra.

Requisiti volontari specifici
• Ventilazione (se con dispositivi).
• Planarità delle ante.

TEST INIZIALI DI TIPO ITT (INITIAL TYPE-TESTING)
Il produttore può ottenere i risultati delle prove (ITT) sui serramenti campione con tre modalità:
a)    Direttamente, scegliendo tipologia e dimensioni dei serramenti da testare presso un Laboratorio Notificato.
b)    Tramite “Cascading” (a cascata), utilizzando i rapporti di prova (ITT) intestati al fornitore di profili o accessori ed a lui forniti per l’uso consentito tramite un contratto fra le parti;ì.
c)    Tramite modalità “Shared” (in comune), utilizzando il rapporto di prova condiviso da più produttori ed intestato ad uno di essi.

VALIDITÀ E DURATA DEI TEST INIZIALI
Le prove sono valide per il serramento campione senza limiti di tempo. Devono essere rifatte in caso di variazioni dimensionale o prestazionali del serramento.

a) TEST INIZIALE DIRETTO
Il produttore decide tipologia dell’infisso, dimensioni, materiali, accessori e processi. Le sue scelte e la sua capacità realizzativa determinano le prestazioni del serramento campione che invierà al Laboratorio Notificato per le prove ITT. Potrà prendere atto dei primi risultati delle prove e decidere se essere soddisfatto o agire per migliorare le prestazioni e/o modificarne le dimensioni.
Per quanto riguarda la dimensione, è conveniente la massima possibile compatibilmente con il sistema di profilati scelto. La Marcatura CE si estenderà a tutti i serramenti di dimensioni inferiori a quello campione e a quelli con larghezza fino al 50% in più.
Per quanto riguarda la prestazione, è da scegliere tenendo conto che la Marcatura CE si potrà estendere anche a serramenti di livello prestazionale superiore a quello campione, ma non inferiore.
È possibile sottoporre a test un serramento che con i risultati copra anche altre tipologie di infisso. Ad esempio, secondo la EN 14351-1, Appendice F.1, un’anta a ribalta copre la tipologia finestra fissa, finestra singola anta battente, anta ribalta e finestra a sporgere e a vasistas.
E’ intuitivo che, dato il costo delle prove, si dovrà porre una discreta attenzione alla selezione dei campioni da sottoporre ai test di laboratorio affinché il loro numero non cresca in modo esponenziale, ma comunque rappresenti tutte le famiglie di prodotto per quanto riguarda gli elementi sostanziali di variabilità così da coprire l’itera gamma della propria produzione.
Sono elementi sostanziali tutti quelli che possono variare le prestazioni del prodotto. Ad esempio: il peso, il disegno dei profili, la ferramenta, il sistema di guarnizioni, i sistemi di lavorazione e assemblaggio.

b) CASCADING
La prova viene fatta eseguire ad un Laboratorio Notificato da un fornitore (gammista, estrusore, accessorista, distributore o altro), a sue spese e che sceglie tipologie e dimensioni dei serramenti campione da testare. Tale fornitore può poi cedere il diritto d’uso dei risultati dell’attestato ITT ricevuto dal Laboratorio a vantaggio dei propri produttori serramentisti, tramite un contratto, allegando:
•    Le istruzioni di fabbricazione ed assemblaggio con i dettagli significativi per la ripetibilità delle prestazioni.
• I limiti per l’utilizzo dei risultati degli attestati relativamente alla struttura, ai materiali ed alle configurazioni dei serramenti.
• Gli elenchi, le schede ed i codici relativi ai materiali ed ai componenti utilizzati.
• Le istruzioni per la posa in opera, la manutenzione e l’uso corretto del serramento.

Il contratto di cascading non trasferisce alcuna responsabilità. L’unico responsabile del rispetto dei requisiti prestazionali, e quindi della marcatura CE, rimane il produttore del serramento (serramentista),  fermo restando la responsabilità del produttore dei singoli materiali impiegati. Il produttore è libero di sottoscrivere più contratti di cascading.

c) SHARED
Simile al cascading, si utilizzano i risultati delle prove eseguite da altri di cui si condividono, oltre ai costi delle prove ITT, la metodologia di produzione (materiali e processi). Generalmente riguarda grandi produttori di serramenti con più officine di produzione, oppure serramentisti con produzione analoga che si consorziano per condividere i costi.

IL PIANO DI CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE (FPC)

Una volta effettuate le prove sui campioni e ottenuta la verifica di conformità alla norma, il serramentista dovrà dotarsi di un Piano di Controllo della Produzione che garantisca il trasferimento, sull’intera produzione, delle caratteristiche di quanto testato.
Il sistema di controllo prevede che tutte le fasi produttive, cominciando dall’ordine dei materiali fino all’uscita del prodotto dallo stabilimento, siano controllate e che tali controlli vengano documentati per garantirne la rintracciabilità.

L’FPC deve prevedere:
•    La nomina di un responsabile dell’FPC
•    Punti di controllo (es.: ricevimento prodotti, taglio, lavorazioni telai, lavorazioni ante, inserimento guarnizioni, montaggio accessori,
assemblaggio ante e telai, inserimento vetri, preparazione bancali, controllo finale bancale, …)
•    Parametri controllati (es.: misura, squadro,.)
•    Limiti di accettabilità (es.: +/-1mm, …)
•    Metodi/strumenti di controllo (es.: calibro, metro, …)
•    Modalità di registrazione del controllo (es.: data e firma su documento interno,.)
•    Operatori che eseguono il controllo (es.: operatore taglio, …)
•    Documento di riferimento (es.: distinta di taglio, disegno esecutivo, …)

Responsabilità del produttore (serramentista)
La responsabilità della corretta Marcatura CE, in conformità ai requisiti della Direttiva Prodotti da Costruzione, della norma EN 14351-1, compete in ogni caso esclusivamente al produttore del serramento.
Responsabilità dei fornitori di componenti (estrusori, accessoristi, etc.)
Rimane inalterata la responsabilità di ogni fornitore per quanto fornito al produttore,
come da legislazione vigente sia nazionale che europea.

CONSEGUENZE LEGALI E COMMERCIALI
PER LA MANCATA MARCATURA CE

Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.
Per gli installatori
questa sanzione è particolarmente grave perché obbliga l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: il committente verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.
Inoltre, è prevista una sanzione da parte degli organi di polizia per i possessori dei prodotti e per il costruttore dell'edificio.
Le autorità pubbliche sono dotate del potere di imporre la sospensione dei lavori e del blocco delle attività commerciali dell'edificio in cui sono installati i prodotti fuori legge.
Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell' art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.
Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa.

Per informazioni sul nostro servizio di assistenza per la stesura del fascicolo del Controllo di Processo (FPC) e la convenzione per l’effettuazione delle prove di laboratorio con un Organismo Notificato al n. 0332/256.252 o presso il Servizio clienti delle sedi territoriali.



Mercoledi 23 Dicembre 2009

Michele Pasciuti
Email: pasciuti@asarva.org
Tel. 0332 256252
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