Area riservata ai Soci
Dimenticato la Password?

Marcatura CE: gli accessori per serramenti
nelle porte tagliafuoco/tagliafumo
Marcatura CE Le imprese artigiane del settore serramenti dovranno interveire nelle opere di adeguamento, montaggio o installazione di componenti e/o porte tagliafuoco

Con lo scadere, il 31/12/2006, del termine per l’adeguamento delle attività turistico-alberghiere alla normativa di riferimento, potrebbero essere molte le imprese artigiane del settore serramenti chiamate ad intervenire nelle opere di adeguamento, montaggio o installazione di componenti e/o porte tagliafuoco (le uniche per le quali è attualmente obbligatoria marcatura CE dei relativi accessori).
Appare allora importante evidenziare le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella progettazione, produzione, montaggio e manutenzione degli accessori per serramenti tagliafuoco.

Fabbricante
Ha l’obbligo di costruire prodotti conformi alle norme vigenti e garantire la conformità dei prodotti tramite apposizione di marcatura CE. Egli è chiaramente il soggetto più esposto ed il più identificabile attraverso il proprio marchio.

Venditore
Il cliente deve indicare al venditore la destinazione d’uso del prodotto che il venditore gli deve fornire in modo da evitare ogni equivoco ed errore (il capitolato dell’opera da realizzare contiene informazioni specifiche al riguardo). Il venditore deve quindi soddisfare contrattualmente tale richiesta. In virtù di questo obbligo contrattuale, ad es. negli appalti dove individuare la responsabilità di chi sceglie una serratura, è piuttosto complessa: se tale scelta ha dato origine a danni nasce una responsabilità oggettiva del venditore.

Installatore
Colui che installa una serratura ha l’obbligo di verificarne il corretto funzionamento, e le caratteristiche devono essere quelle indicate dal costruttore. Le sue responsabilità sono equiparabili a quelle del venditore.

Manutentore
Ha le stesse responsabilità dell’installatore. E’ importante sottolineare che, in caso di sostituzione di componenti in porte tagliafuoco, vengano osservate le istruzioni di montaggio di cui sono corredati i prodotti (in modo particolare per ciò che riguarda il fissaggio degli elementi) e che ciascun componente sia corredato da documento di garanzia. Decorsi i termini della garanzia ogni malfunzionamento è responsabilità dell’utilizzatore.
Gli accessori per serramenti sono sottoposti a Marcatura CE quando destinati all’uso su porte resistenti al fuoco o tagliafumo secondo la tabella sottoriportata:
- Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale: obbligo marcatura CE dal 01/04/2003;
- Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta: obbligo marcatura CE dal 01/04/2003;
- Cerniere ad asse singolo: obbligo marcatura CE dal 01/12/2003;
- Dispositivi di chiusura controllata dalle porte: obbligo marcatura CE dal 01/10/2004;
- Dispositivi elettromagnetici ferma porta per porte girevoli: obbligo marcatura CE dal 01/10/2004;
- Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte: obbligo marcatura CE dal 01/10/2004;
- Serrature azionate meccanicamente: obbligo marcatura CE dal 01/06/2006.

L’azienda che si trovi nella necessità di sostituire componenti di porte già installate e omologate con altri componenti equivalenti marcati CE deve informare il costruttore, il quale può:
- Fornire un’autocertificazione attestante che i nuovi componenti marcati CE, al posto di quelli indicati nel rapporto di prova, non diminuiscono le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta;
- Efftettuare una nuova prova di resistenza su di un prototipo recante i nuovi componenti marcati CE.


Giovedi 28 Dicembre 2006

Michele Pasciuti
Email: pasciuti@asarva.org
Tel. 0332 256252
facebook twitter youtube

Scadenziario

<

Maggio '12

>

L

M

M

G

V

S

D

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

I nostri Speciali Entra >>