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Marcatura CE: dal ministero le nuove chiarificazioni
Marcatura CE Nuove chiarificazioni riguardanti l'obbligo di Marcatura CE per porte e cancelli

Con una recentissima circolare, il Direttore Generale del Ministero delle Attività produttive interviene per ricordare alle imprese che, dal primo maggio 2005, la marcatura CE di porte e cancelli è un obbligo. La questione riguarda non solo le porte ed i cancelli industriali, ma anche quelli commerciali e da garage. Inoltre sono assoggettate anche le porte avvolgibili a serranda ed a griglia che vengono utilizzate nei negozi, siano esse automatizzate oppure azionabili a mano. La Circolare Ministeriale chiarisce, ora, che la problematica investe anche gli installatori di questi prodotti che nel momento in cui assemblano i vari componenti della porta o del cancello vengono assimilati ai produttori e quindi, sono tenuti ad eseguire la valutazione di conformità secondo quanto prevede la normativa e procedendo al termine alla marcatura. All’imprenditore costruttore/installatore chiamato ad eseguire la motorizzazione sia su porte costruite in precedenza da altri che su porte costruite in proprio, spetterà di attestare la rispondenza totale del prodotto alla direttiva 89/106/CE con l’apposizione della marcatura CE e con la fornitura al cliente finale di un libretto di uso e manutenzione contenente anche i riferimenti alla marcatura. Allo stesso artigiano/costruttore/installatore competerà anche la verifica di rispondenza – per le porte già installate – agli specifici requisiti di sicurezza previsti dalla norma più volte citata per la parte non motorizzata ove non già avvenuto.
Come accaduto per altre direttive, è consentita la commercializzazione – fino ad esaurimento delle scorte in magazzino – di prodotti costruiti entro la fine del periodo di coesistenza (fino al maggio 2005), purché ciò risulti da documentazione certa e depositata presso il costruttore/installatore e resa disponibile all’Autorità di controllo del mercato.

Azioni previste dall’applicazione della Direttiva
  • Prove iniziali sul prodotto, eseguite da laboratorio riconosciuto (Organismo Notificato dal Ministero);
  • Controllo della produzione in fabbrica (FPC: Factory Production Control) ad opera del costruttore, per assicurare che le prestazioni misurate sui prototipi vengano mantenute nella produzione corrente;
  • Etichettatura del prodotto con simbolo “CE” ad opera del costruttore;
  • Dichiarazione di Conformità CE rilasciata dal costruttore.



Venerdi 3 Febbraio 2006

Michele Pasciuti
Email: pasciuti@asarva.org
Tel. 0332 256252
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