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Materiali da demolizione
Rifiuti Per la Corte di Cassazione, sono "rifiuti" se necessitano di "cernita o selezione" prima di poter essere riutilizzati

I materiali da demolizioni, che necessitano anche della semplice preliminare attività di separazione e cernita per poter essere riutilizzati, sono rifiuti: ciò sia in base al precedente (Dlgs 22/1997) che all'attuale (Dlgs 152/2006) regime.
Ad effettuare l'ennesima ricognizione sul regime giuridico da applicare ai residui da produzione è la Corte di Cassazione, che con la recente sentenza 9 ottobre 2006 n. 33882 ha ripercorso lo stretto confine tra "rifiuto" e "materia prima secondaria" tracciato dalla normativa comunitaria e nazionale. E questo per riaffermare come in caso di sostanze che necessitano di una preliminare attività di trasformazione, per essere re-immesse in un ciclo di produzione o consumo, tale confine può ritenersi legittimamente varcato solo dopo che tali attività siano state effettuate.
Nel caso di specie, la questione posta all'attenzione del Giudice di legittimità verteva su una attività di trasporto, di deposito e di vaglio in un'area adiacente di materiale ricavato dalla demolizione di un edificio limitrofo e costituito da elementi di varia natura (pietre, plastica, ferro) in assenza di autorizzazione alla gestione di rifiuti.
Per la Corte di Cassazione i materiali in parola costruiscono rifiuti speciali, sia ai sensi del pregresso articolo 7, comma 3, lettera b) del Dlgs 22/1997, che alla luce dell'articolo 184, comma 3, lettera b) del nuovo Dlgs 152/2006 (cd. "Codice dell'ambiente", che dal 29 aprile
2006 ha espressamente abrogato il citato decreto del 1997). Per cui la relativa gestione, in assenza delle prescritte autorizzazioni (sia ex Dlgs 22/1997 che ex Dlgs 152/2006), costituisce un illecito penale e come tale è sanzionato dalla citata normativa. Rigettando le opposizioni fondate sulla natura di beni e non di rifiuti dei materiali in questione, poiché quelli in pietra sarebbero stati destinati alla diretta costruzione di altri immobili, con tale sentenza la Corte ha escluso che i medesimi potessero essere considerati "Materie prime secondarie" in quanto ai sensi delle predette norme:
  • Costituiscono Mps solo i materiali derivanti da operazioni di recupero completate (articolo 181, commi 6 e 13, Dlgs 152/2006);
  • La disciplina sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze possano essere reimmesse nel normale ciclo dei beni (articolo 181, comma 12, Dlgs 152/2006);
  • Che tra le operazioni di recupero vi rientrano espressamente anche la "cernita o la selezione" cui tali materiali venivano sottoposti in loco. Cernita e selezione costituiscono una attività preliminare di trasformazione, e più precisamente una operazione di recupero ex articolo 183, lettera h, Dlgs. 152/2006. Nell'argomentare la propria decisione, il Giudice ha ripercorso l'evoluzione della nozione di rifiuto, dalla direttiva 91/156/Cee al Dlgs. 22/1997, dal Dl 138/2002 di interpretazione autentica della nozione di "rifiuto" contenuta nel Dlgs. del 1997 alle censure della Corte Ue ed alla successiva abrogazione del medesimo ad opera del Dlgs. 152/2006. Nel ripercorrere tale tragitto, la Corte sottolinea come con l'abbattimento del censurato Dl 138/2002 possa in sostanza rinvenirsi, per quanto attiene alla questione in esame, una linea di coerenza tra la normativa del 1997 e quella, attuale, introdotta dal Dlgs. 152/2006.


Giovedi 25 Gennaio 2007

Servizio Ambiente e Sicurezza
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