Norme di prevenzione degli infortuni
Infortuni Aggravate dal 1° aprile 2006 le penalità per il reato di lesioni derivanti dalla mancata applicazione delle norme
La legge 21 febbraio 2006, n. 102, in vigore il 1° aprile 2006 ha, tra l’altro, modificato gli articoli 589 e 590 del codice penale nei commi riguardanti le pene per l’omicidio colposo e le lesioni colpose.
In particolare, per quanto riguarda l’omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha aumentato la pena prevista da 2 a 5 anni mentre (prima era di un anno).
Per quel che riguarda, invece, le lesioni personali gravi e gravissime, in proporzione, l'inasprimento è ancora più forte: innalzati i minimi e i massimi: le lesioni gravi passano da una reclusione da 2 a 6 mesi ad una reclusione da 3 mesi ad un anno, mentre le lesioni gravissime passano da una reclusione da 6 mesi a due anni ad una reclusione da 1 anno a 3 anni, con abolizione della sanzione penale pecuniaria alternativa della multa. La multa viene abolita per le lesioni gravissime e aumentata per quelle gravi: prima da 247 a 619 euro, ora da 500 a 2000 euro.
Per tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 102/2006, si continuerà ad applicare la disciplina degli articoli 589 e 590 del codice penale antecedenti alla modifica.