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Nuova direttiva macchine: “In pensione” la 98/37/CE
Ambiente e Sicurezza Dal 29 dicembre 2009 è valida la 2007/42/CE

Parole chiave: Direttive / Macchine
(25 gennaio 2010)

Ecco le principali innovazioni e modifiche rispetto alla Direttiva 98/37/CE:

Modifiche alla Direttiva ascensori.
“La nuova Direttiva Macchine comprende un articolo specifico” destinato a “introdurre modifiche di allineamento per la Direttiva 95/16/CE, concernente gli ascensori”. Ad esempio: “una categoria di prodotti, gli apparecchi di sollevamento che non si spostano lungo guide rigide, uscirà dal campo d’applicazione della Direttiva Ascensori ed entrerà in quello della Macchine” e “gli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s sono esclusi dalla Direttiva Ascensori (es. piattaforme elevatrici) e ricadono nella Direttiva Macchine”.

Il confine con la Direttiva Bassa Tensione
Questo confine ora è chiarito. “La distinzione non verrà più fatta sulla base del ‘rischio principale’. La nuova Direttiva Macchine elenca 6 categorie di macchine elettriche soggette alla Direttiva Bassa Tensione. Per altre macchine elettriche, gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione si applicano per i rischi elettrici, ma gli obblighi riguardanti le dichiarazioni di conformità e la messa sul mercato sono governati dalla Direttiva Macchine”.

Modifiche al campo di applicazione e alle definizioni di “macchina”.

La nuova definizione “esprime meglio l’idea di impianto, che deve essere conforme quanto le parti che lo compongono”.

Modifiche alle definizioni di “componente di sicurezza”
Anche in questo caso la definizione è più “precisa e chiara rispetto alla direttiva 98/37/CE”.

La definizione di “quasi macchine”
“Insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata”. “Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva”.

L’allegato IV
“L’elenco delle macchine che la Commissione ritiene essere le più pericolose, è stato oggetto di diverse modifiche redazionali, destinate a rendere più univoca l’individuazione di queste rispetto alle altre. Entrano a far parte dell’Allegato IV gli apparecchi portatili a carica esplosiva, tipo le cosiddette pistole spara chiodi, mentre risultano eliminate dall’elenco le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici ed i blocchi logici per comando di avviamento a due mani”.

Procedure per la valutazione della conformità
La direttiva a) “elimina il semplice deposito del Fascicolo Tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica”; b) elimina il ricorso all’esame del Fascicolo Tecnico da parte di un organismo notificato, conservando, però, la possibilità per il fabbricante di un processo di fabbricazione documentato e controllato internamente”; c) “introduce, quale alternativa per il fabbricante, la garanzia di qualità completa, tramite la quale il medesimo istituisce nella propria azienda un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e le prove. Detto sistema di qualità viene sottoposto a sorveglianza da parte di un organismo notificato”.

Altre novità:
> Arresto operativo: “Se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta”;
> Rumori e vibrazioni: “E’ stato aggiunto il concetto che il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili; inoltre la dichiarazione sulla potenza acustica emessa dalla macchina (da riportare sulle istruzioni) è necessario quando il livello di pressione supera gli 80 dB(A)”.

Quale è il campo di applicazione della nuova Direttiva macchine?
- Macchine
- Attrezzature intercambiabili
- Componenti di sicurezza
- Accessori di sollevamento
- Catene, funi, cinghie
- Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- Quasi-macchine

E’ stata prevista una estensione a:
» Ascensori da cantiere
» Ascensori con velocità fino a 0,15 m/sec.
» Apparecchi portatili a carica esplosiva (es. pistole sparachiodi, pistole per macellazioni o per marchiare).
Sono invece esclusi dal campo di applicazione della direttiva:
» Componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
» Macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
» Prodotti appartenenti a Direttiva Bassa Tensione: elettrodomestici destinati ad uso domestico, apparecchiature audio e video, apparecchiature per tecnologie dell’informazione, macchine ordinarie da ufficio, disgiuntori ed interruttori, motori elettrici.

Quale è la nuova definizione di macchina?
Per macchina si intende: “Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata”. La modifica introdotta alla definizione di macchina intende, da ora in poi, riferirsi anche quelle macchine prive di un sistema di azionamento.
Mentre per componente di sicurezza si intende ciò che:
» Destinato ad espletare una funzione di sicurezza
» Immesso sul mercato separatamente
» Il cui guasto mette a repentaglio la sicurezza
» Non indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

Che cosa sono le QUASI – MACCHINE?
Insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben eterminata. Un sistema di azionamento (drive system) è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi-machine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva. Il fabbricante della quasi-macchina, prima della commercializzazione, elabora:
a La documentazione tecnica pertinente (che dimostri quali requisiti essenziali si sicurezza sono stati applicati e soddisfatti);
b La dichiarazione di incorporazione;
c Le istruzioni per l’assemblaggio (cioè la descrizione delle condizioni da rispettare per una corretta incorporazione nella macchina finale al fine della sicurezza).

La Nuova Direttiva prevede l’apposizione della MARCATURA CE anche su:
» Componenti di sicuezza
» Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
» Catene, funi e cinghie




Lunedi 25 Gennaio 2010

Michele Pasciuti
Email: pasciuti@asarva.org
Tel. 0332 256252
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