Pulitintolavanderie e Cov
Pulitintolavanderie e Cov A ottobre il termine ultimo di adeguamento ai limiti di emissioni
Dal 12/03/2005 tutte le pulitintolavanderie hanno presentato la domanda di autorizzazione in via generale per la prosecuzione dell’attività e la contestuale tenuta dei registri delle attività che porteranno, da ottobre 2007, a determinare il rispetto o meno dei limiti massimi di emissione fissati dalla normativa. In vista di questa importante scadenza ricordiamo brevemente gli adempimenti che dovevano essere messi in atto:
- Le imprese esistenti al 12/03/2004 avrebbero dovuto presentare, entro il 12/03/2005, domanda di autorizzazione in via generale (la domanda si doveva inviare alla Regione Lombardia, Sindaco e ARPA di Varese tramite raccomandata R.R.)
- Dal 12/03/2005 compilazione del piano di gestione solventi, cioè la registrazione su fac-simili predisposti dei cicli di lavaggio eseguiti per ciascun anno (2005 e 2006) e il relativo impiego di solventi. Il rapporto, per questi due anni da conservare a disposizione delle autorità competenti, dovrà essere obbligatoriamente inviato alla Regione dal 30/04/2008;
- Dal 12/03/2005, compilazione del registro delle manutenzioni del macchinario.
Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (DPR. n. 203 del 24 maggio 1988 – art. 2 – punto 1 / d.p.c.m. del 21 luglio 1989 – art. 2 – comma 1 – punto B / d.m. del 12 luglio 1990 – art. 3 comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro e contemporaneamente minimizzare la percentuale di solvente organico non captato. Anche dopo il D.Lgs. 152/2006 questo precetto è in vigore. La scheda di ciascun sistema di abbattimento è riportata nell’Allegato denominato «MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI» (d.g.r. 1 agosto 2003,n. 13943).
L’impiego di tecnologie simili come principio di funzionamento, ma con parametri progettuali diversi da quelli definiti nelle schede MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI, o con tecnologie diverse da quelle previste alla Scheda B (tabella 3), non consentiranno l’accesso alla procedura di autorizzazione generale prevista dal d.m. 44/04 per l’attività in oggetto, ma si dovrà ricorrere alla normale procedura autorizzatoria.
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