| Parole chiave: Albi di iscrizione / RAEE / Rifiuti / Sostanze pericolose |
| Raee Domestici e Professionali | |
| Ritiro e raggruppamento Raee | 1) Da parte di Distributori di nuovi Aee.: > Assicurare il ritiro gratuito dei Raee all’atto della vendita di Aee nuovi n ragione di “uno contro uno”; > Per i Raee professionali, essere formalmente incaricati al ritiro dai produttori di tali apparecchiature nell’ambito dell’organizzazione del sistema di raccolta previsto dal Dlgs 152/2006. > Informare i consumatori sulla gratuità del ritiro. > Effettuare il raggruppamento dei Raee ai fini del trasporto presso i centri di raccolta (in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, coperto, con separazione rifiuti pericolosi e precauzioni antideterioramento dei Raee). Per i Raee professionali il trasporto deve avvenire presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee. > Il trasporto presso centri di raccolta deve avvenire con cadenza mensile e, comunque, al raggiungimento dei 3500 kg. > All’atto del ritiro dell’Aee, obbligo della compilazione dello “schedario di carico e scarico” previsto dal Dm. 2) Da parte di installatori e gestori centri assistenza tecnica Aee. Tali soggetti devono: > Effettuare esclusivamente raggruppamento di Raee domestici ritirati presso i locali del loro esercizio. > Per i Raee professionali essere formalmente incaricati dai produttori degli Aee e rispettare le condizioni per il ritiro dettate per i distributori di Aee professionali. > Effettuare il raggruppamento (in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, coperto, con separazione rifiuti pericolosi e precauzioni antideterioramento dei Raee). > Trasportare gli stessi dai locali del loro esercizio (o dal domicilio dei clienti) al centro di raccolta previa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in apposita sezione. > Adempiere all’obbligo della compilazione dello “schedario di carico e scarico”. > Autocertificare la provenienza domestica dei Raee attraverso il relativo documento. |
| Trasporto Raee |
1) Da parte di Distributori di nuovi Aee (o terzi che agiscono in loro nome): > Attuare esclusivamente il tragitto dal luogo di ritiro (esercizio o domicilio) al luogo di raggruppamento o centro di raccolta. > Trasportare non più di 3500 Kg di Raee tramite automezzi con portata non superiore a 3500 Kg e massa complessiva non superiore a 6000 Kg. > Accompagnare il trasporto con il “documento di trasporto” previsto dal Dm e copia dello “schedario di carico e scarico”. > Assicurare che i Raee giungano al centro di raccolta nello stato in cui sono stati conferiti, senza disassemblaggio o sottrazione di componenti (in questo caso si configurerebbe una attività di gestione dei rifiuti non autorizzata). 2) Da parte di installatori e gestori centri assistenza tecnica Aee. Devono: > Trasportare i Raee con mezzi propri dal loro esercizio (o domicilio del cliente) e verso il centro di raccolta. > Rispettare le medesime condizioni dettate per il trasporto effettuato dai distributori, ad eccezione dell’accompagnamento dello “schedario di carico e scarico”. |
| MUD | I soggetti che eseguono raccolta e trasporto di Raee nel rispetto delle regole dettate dal Dm in corso di approvazione, saranno esonerati dall’obbligo di compilazione MUD. |
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Sanzioni
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| Raccolta e trasporto |
Le violazioni saranno punite secondo le sanzioni già previste dal DLgs. 152/2006: > Dall’articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) per gli illeciti relativi all’attività di raccolta e trasporto. > Dall’articolo 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) per la violazione in materia di tenuta dei documenti di carico/scarico e di trasporto. |
Scadenziario
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