RAEE: slitta l’entrata in vigore
del Sistema di gestione
delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
RAEE La nostra Confederazione si è attivata per mettere in evidenza il disagio cui sarebbere andate incontro le piccole imprese artigiane
Il DL 300/2006, cosiddetto "Milleproroghe" e approvato il 29/12/2006, rinvia la partenza del "Sistema Raee" alla data dell'emanazione di alcuni decreti attuativi del Dlgs 151/2005 ed al massimo entro il 30 giugno 2007. La nostra Confederazione si è attivata durante tutto il periodo precedente l’approvazione della proroga per mettere in evidenza il profondo disagio cui sarebbero andate incontro le piccole aziende artigiane. In particolare, con una lettera alla Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente, si sono fatte rilevare alcune importanti istanze che coinvolgono i riparatori di AEE e cioè:
- Coloro che eseguono riparazione e manutenzione di AEE (elettricisti, idraulici, radiotecnici, ecc…) già provvedono al ritiro delle apparecchiature rotte e al loro corretto smaltimento secondo normativa vigente in tema di rifiuti;
- Già subiscono il nuovo obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali che è un aggravio economico ed amministrativo per realtà imprenditoriali piccolissime, spesso a conduzione familiare;
- Sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti e ove previsto del MUD;
- Tuttavia, essi sarebbero costretti a gestire, in aree di dimensioni limitate e con superfici poco adatte, il deposito o stoccaggio dei RAEE.
Cosa si è chiesto:
- Qualora venisse chiarito che anche i riparatori sono equiparati ai distributori (secondo i soggetti indicati dal 151/2005) si chiede la possibilità di conferire a titolo gratuito i RAEE raccolti sia per vendita che per operazioni di riparazione;
- Che anche i componenti rotti o da sostituire siano considerati RAEE e pertanto smaltiti a titolo gratuito come i prodotti interi;
- Che la fase di “messa in riserva”, in attesa del trasporto ai centri di raccolta, venga considerata deposito temporaneo, in quanto l’attività svolta da migliaia di centri di riparazione AEE non può essere considerata alla stregua di quella effettuata da un centro di recupero, ed implicare perciò le medesime procedure ed adempimenti previsti per i recuperatori di rifiuti prodotti da terzi;
- Prevedere l’obbligo di presenza presso i centri di raccolta di un responsabile che possa firmare la copia del documento di trasporto dei RAEE e certificare in tal modo l’avvenuta, corretta consegna;
- Che le imprese siano esentate dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, nonché dalla tenuta di registri di carico/scarico rifiuti e presentazione del MUD.
Contiamo di poter dare pubblicazione della risposta del Ministro non appena possibile.