Responsabilità amministrativa e sistema di gestione della sicurezza
Sicurezza È ora di parlarne anche nelle PMI
Parole chiave: Dlgs 81/08 / Sicurezza
|
(25 novembre 2010)
Perché adottare il Modello 231 integrato art. 30 D.Lgs. 81/08 se ciò non costituisce un obbligo di legge, ma solo un onere?
Crediamo sia questa la domanda che molti imprenditori si pongono con l’aria di crisi che imperversa nell’economia e la sostanziale de-motivazione verso la cura, il miglioramento e anzi l’ampliamento delle procedure già in atto in azienda per la Sicurezza.
L’introduzione tra i reati presupposto di quelli colposi, introdotta con l’art. 30 del Dlgs. 81/2008, amplia a quasi tutte le imprese anche micro, piccole e medie il pericolo di essere assoggettate alla nuova forma di responsabilità amministrativa a carico di società ed enti.
La carenza di strutture e di organizzazione porta ad una “colpa normativa”, o “di organizzazione”, che mette in pericolo quelle entità giuridiche che non provvedono a tutelarsi con un Modello integrato prima del tentativo o della realizzazione di un reato supposto da parte dei soggetti apicali (cioè che hanno la responsabilità dell’organizzazione aziendale) o ad essi sottoposti.
I benefici che possono derivare dall’adozione di un Modello organizzativo spaziano:
» dall’esonero della responsabilità amministrativa
» all’attenuazione del rigore delle misure cautelari interdittive
» sino alla riduzione delle sanzioni a seguito di eventuale condanna
» alla riduzione dei tassi di premio versati annualmente all’INAIL
» alla possibilità di far rientrare tali attività tra quelle finanziabili
Provare a “condurre per mano” quegli imprenditori che credono nell’utilità economica e nella importanza di evitare preoccupazioni di misure interdittive dotandosi di un “paracadute”, è quanto ci ha spinto già da due anni a mettere in atto “PUNTO SICURO”. Si tratta di una sorta di anticamera del modello organizzativo vero e proprio, per aiutare l’azienda nel percepire l’importanza di tenere monitorato il proprio grado di conformità alla normativa e l’importanza della formazione ai lavoratori.
Spesso “conoscere” aiuta a demolire tante dicerie e difficoltà che invece, nella realtà, possono essere agevolmente superate anche senza temere burocratizzazione e costi sproporzionati.
Attualmente esistono due sole norme certificabili e molte Linee Guida:
- BS OHSAS 18001:2007 (Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro - Requisiti).
» UNI 10617:99 (Sistema di Gestione sulla sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante).
» In Italia, nel 2001, è stata pubblicata la prima Linea Guida condivisa dalle parti sociali:
Documento UNI INAIL - Linee guida per un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSL).
Non può essere considerata una norma, o una specifica tecnica, da utilizzare a scopo di certificazione di parte terza né per attività di vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il seguire le linee guida non è un obbligo di legge, ma una decisione volontaria liberamente assunta.
Giovedi 25 Novembre 2010