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RIDUZIONE PREMI INAIL, solo se in regola con la legge.
Ambiente e Sicurezza

Il 3 marzo scorso è stata diramata una nota dall’INAIL concernente la pubblicazione del modello OT/20U, la cui compilazione consente alle imprese di ottenere una riduzione dei premi di tariffa INAIL pari al 15%. Condizione indispensabile per beneficiare della riduzione del tasso è aver applicato integralmente, nei primi due anni di attività, la normativa in materia di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro.
Per la concessione della riduzione, che non varia in funzione della tipologia o dimensione aziendale, il datore di lavoro è tenuto a presentare tanti modelli quante sono le unità produttive interessate dalle suddette attività prevenzionistiche.

N. B. - Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Michele Pasciuti: pasciuti@asarva.org - 0332 256252.

SICUREZZA SUL LAVORO

Scadranno il 16/05 i termini per:
- Adeguamento del DVR (e relative sanzioni) solo per i "rischi stress lavoro correlati" (art. 28 comma 1);
- Data Certa del DVR (art. 28 comma 2);
- Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art 18 comma 1 lettera r);
- Divieto di visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a);
- Comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS nominato al 31/12/2008.

Mentre scriviamo, però, in Parlamento si stanno già discutendo le norme di modifica (di cui circolano bozze e comunicati del Consiglio dei Ministri) che dovrebbero contenere un ulteriore slittamento per la valutazione dei rischi da stress, il chiarimento riguardo all’obbligo di Data Certa del DVR (probabilmente attribuibile con la firma congiunta di Medico competente, RSPP e RLS/RLST), abolizione del divieto di visita preassuntiva oltre ad una sostanziale revisione del sistema sanzionatorio, dei rapporti con gli Enti bilaterali e le tanto attese procedure standardizzate per le imprese sotto i 10 dipendenti.
Ovviamente, sino al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rimarranno solo ipotesi di ragionamento apprezzabili, in quanto tengono conto delle molte esigenze evidenziate dall’entrata in vigore del TU sulla Sicurezza (aprile 2008) anche da Confartigianato al tavolo delle parti sociali con il ministro Sacconi.
Considerando il momento economico e congiunturale che attraversano le imprese nel loro complesso, la revisione mira a promuovere una cultura ed una pratica più sostanziale della sicurezza sul lavoro, rivolta a politiche e strumenti di formazione e prevenzione, non a formalismi ed appesantimenti burocratici e ad una razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio.

Fin qui le analisi politiche; ciò che è importante, al di là delle depenalizzazioni che verranno introdotte e l’assillo continuo per rendere il DVR uno strumento valido ad analizzare realmente la salute e la sicurezza del lavoratore (semmai ci si riuscirà), il datore di lavoro non deve fraintendere e incentrare i propri sforzi solo sulla redazione di questo documento, tralasciando di puntare risorse umane ed economiche per fare prevenzione attiva in azienda.

E’ necessario che tutti gli accorgimenti pratici, sostanzialmente adottabili, siano effettuati secondo importanza e priorità come, ad esempio:
- Verificare la conformità dei luoghi di lavoro (uscite di sicurezza, presidi elettrici d’emergenza, altezze, pavimentazioni e vie di fuga in caso d’incendio o emergenza, scale, portoni, illuminazione, aereazione, estintori, ecc.) privilegiando i luoghi con numero di dipendenti oltre i 3 o con superficie molto estesa;
- Effettuare un controllo di conformità sui macchinari utilizzati, iniziando dai più vecchi o pericolosi (presse, seghe, macchine a CCN, automezzi aziendali per il trasporto merci, ecc.) e acquisendo per ciascuna la dichiarazione del produttore di adeguamento alla marcatura CE, o per quelli acquistati antecedentemente all’obbligo di marcatura prevedere il relativo adeguamento o sostituzione;
- Manutenzione e verifiche periodiche obbligatorie degli impianti e macchinari. Ricordiamo che tra gli impianti e i macchinari a disposizione dei lavoratori rientra anche l’impianto elettrico e relativa messa terra, che devono rispettare il calendario di verifica periodica ogni 2 anni (aziende con rischio incendio, estetica o studi medici) o 5 anni (tutti gli altri casi).
- Comportamenti individuali dei lavoratori quali: osservanza delle disposizioni aziendali in merito all’uso dei DPI, delle protezioni posizionate sulle macchine, in merito all’uso di sostanze chimiche pericolose e, secondo gli ultimi indirizzi in materia di alcol e tossicodipendenza, la responsabilità individuale nell’esercizio di alcune mansioni considerate pericolose per sé e per gli altri.
- La ricorrenza dei momenti di formazione (pur con la dovuta registrazione) che portino alla diffusione tra i propri dipendenti degli sforzi aziendali nell’applicazione di comportamenti in merito alla sicurezza con lo scopo di accrescere la conoscenza dei rischi legati alla propria attività lavorativa, una matura consapevolezza nell’acquisire automatismi di lavoro che portino ad una effettiva prevenzione e tutela della sicurezza, senza tralasciare il problema dei lavoratori stranieri o extracomunitari.

Quindi, il DVR è ancora vincolato dall’attuale legislazione ad assolvere un obbligo meramente “formale”, ma ogni imprenditore che da sé privilegi (e ne possa fornire l’evidenza oggettiva) un sistematico impegno verso le strutture, i macchinari e i comportamenti dei lavoratori quotidianamente presenti in azienda, ha già intrapreso il primo e più importante passo verso il miglioramento e l’efficacia della sicurezza in azienda. La redazione dei documenti “fiscali” (valutazione rumore, vibrazioni, chimico, ecc.) non sarà che un atto meramente burocratico.

SICUREZZA GAS TOSSICI
Il rinnovo delle patenti all’uso di gas tossici, rilasciate o revisionate tra il 01/01 e il 31/12/2004, devono presentare domanda di revisione all’ASL di Varese entro il 26/10/2009 su carta con marca da bollo € 14,62 e allegando, oltre alla copia della patente soggetta a revisione, anche il certificato generale del casellario giudiziario (o autocertificazione), marca da bollo € 14,62, versamento su c/c postale n. 108 52 218 intestato a ASL Prov. Varese – via o. Rossi, 9 – Varese. Causale: Nominativo del richiedente – Dip. Prev. Medico – Rinnovo patente Gas tossici.

AMBIENTE
La Regione Lombardia, approvando la Dgr. 8745/08, aggiorna le “Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia” (già approvate con la D.G.R. n. 5018/2007, ed integrata dalla D.G.R. n. 5773/2007).
Rimandiamo per gli approfondimenti tecnici alla sintesi della delibera su EnergyA+ , di cui citiamo alcune delle novità di maggiore interesse generale anche alla luce degli sviluppi che l’approvazione del “Piano Casa”, attualmente in discussione al Governo, potrebbe portare nel comparto dell’edilizia e impiantistica in generale.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- Obbligatorio anche nel caso di solo rifacimento o ristrutturazione dell'impianto termico;
- Obbligatorio nel recupero di sottotetti a scopo residenziali (indipendentemente dalla estensione);
- Viene introdotta una classe energetica estiva;
- Spostato al 1° luglio 2010 l'obbligo di certificare gli immobili pubblici si superficie maggiore a 1.000 m2;
- La nomina del certificatore energetico deve essere comunicata al Comune di competenza entro l’inizio dei lavori;
- L’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica è implicita nella dichiarazione di conformità resa dallo stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento.

PRESTAZIONI E VERIFICHE IN FASE DI PROGETTO
- Le Disposizioni sono valide anche per interventi non soggetti a titolo abilitativo;
- Relazione tecnica di Legge 10 necessaria anche in caso di semplice sostituzione di generatore (se Pn superiore a 35 KW);
- Il recupero del sottotetto a scopi residenziali è soggetto alla verifica dell'indice di prestazione energetica EPH (indipendentemente dalla estensione);
- Nei casi di ristrutturazione che intessano più del 25% delle superfici disperdenti, si procede alla verifica dell'indice di prestazione energetica EPH (indipendentemente dalla estensione);
- Obbligo di coprire il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili (anche pompe di calore e teleriscaldamento solo se alimentato da RSU, biogas e reflui energetici), senza più prevedere la percentuale del 20% nei centri storici;
- Le chiusure apribili ed assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, devono rispettare la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti;
- TARGA ENERGETICA: non più obbligatoria.
Può essere richiesta anche per il singolo appartamento dal Soggetto certificatore, che ne sostiene i costi pari a 50 €, e viene realizzata dall'organismo regionale.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
- Confermato l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso;
- Dovrà essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante, l'inesistenza di cause determinative delle decadenze dell'attestato di certificazione energetica. (L'idoneità dell’attestato di certificazione energetica decade per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica. Esso decade, altresì, per le sole unità immobiliari che dovessero mutare la destinazione d’uso).

CARATTERISTICHE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’attestato di certificazione energetica può riferirsi:
- Alla singola unità immobiliare, nel caso in cui l'edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi;
- A più unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio se:
a) le stesse siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento,
b) abbiano la medesima destinazione d’uso,
c) sia presente un unico proprietario o un amministratore.

Qualora l’attestato si riferisca alla certificazione di più unità immobiliari, il Soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia, conforme all’originale, dello stesso. L’attestato di certificazione energetica è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e timbrato per accettazione dal Comune.
Asseverazione dell'Attestato
Attraverso l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore assume la responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste, non potendo svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) Progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) Costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) Amministrazione dell’edificio;
d) Fornitura di energia per l’edificio;
e) Gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f) Connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
g) Connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) Connesse alla funzione di direzione lavori.

La delibera prevede che l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica sia implicita nella dichiarazione di conformità resa dallo stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento, e quindi non va più resa la dichiarazione autonoma in forma di atto notorio.

Validità dell'attestato
L’attestato di certificazione energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico e decade per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, dovessero modificare la loro prestazione energetica o mutare la destinazione d’uso. Nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, l’attestato di certificazione deve essere aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che modifichi la prestazione energetica dell'edificio.

Dichiarazione di validità da inserire nei rogiti di trasferimento.
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici, già dotati di attestato di certificazione energetica, dovrà essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante, l’inesistenza di cause determinative delle decadenze richiamate nel paragrafo precedente.

Esposizione dell'attestato e della targa energetica.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, l’attestato di certificazione energetica, unitamente alla targa energetica, deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Forma dell'attestato.
Cambia forma l'attestato di certificazione che, raddoppiando le pagine di cui è composto, contiene ulteriori informazioni:
- La classe energetica estiva (sotto forma di “cruscotto”);
- Specifiche sulla tipologia dell'impianto termico;
- La priorità degli interventi di miglioramento non sarà più espressa in termini qualitativi, ma dovranno essere esplicitati per ogni intervento proposto:
a) la superficie interessata;
b) il miglioramento percentuale del valore di trasmittanza, di rendimento e della prestazione energetica EPH;
c) la classe energetica raggiunta e la riduzione di CO2.

ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI
Compiti dell'Organismo Regionale di accreditamento
Chiarendo un dubbio interpretativo scaturito dalla lettura delle delibere precedenti, è stato chiarito che l'Organismo regionale di accreditamento provvede a verificare la correttezza di quanto riportato nell’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato, dal Soggetto certificatore, entro 5 anni dalla registrazione del medesimo nel catasto energetico. A tale scopo, l’Organismo regionale di accreditamento potrà chiedere al Comune la relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 10/91, nonché i documenti progettuali ritenuti necessari. L’Organismo regionale di accreditamento, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, effettua le operazioni di verifica della conformità di quanto riportato sull’attestato di certificazione energetica, anche su richiesta del Comune, del proprietario dell’edificio, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, è a carico dei richiedenti.

Compiti dei Comuni
Il Comune rimane titolare, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005, dei controlli sulle relazioni tecniche di cui all'art. 28 della legge 10/91 e degli edifici in costruzione, anche con ispezioni entro 5 anni dal rilascio del certificato di agibilità.




Lunedi 20 Aprile 2009

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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