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Rifiuti: attenti al Dlgs 205/2010!
Rifiuti Il Decreto recepisce la nuova Direttiva sui Rifiuti e va a modificare una parte del Testo Unico Ambientale (Dlgs n. 152/2006)

Parole chiave: Dlgs 205/2010 / Mud / Rifiuti / Sistri

Sulla GU n. 288 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 205 del 3/12/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". Il decreto, in vigore dal 25 dicembre 2010, è uno di quelli da ricordare perché recepisce la nuova Direttiva sui Rifiuti e va a modificare una parte del Testo Unico Ambientale (decreto legislativo n. 152/2006).
Il decreto contiene, fra l’altro, anche le sanzioni inerenti al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI di cui riportiamo in sintesi le principali novità.

Ricordiamo che l’entrata in operatività del Sistema SISTRI (e del relativo apparato sanzionatorio) è stata differita dalla legge “mille proroghe” al 31 maggio 2011, termine sino al quale è stato inoltre differito l’obbligo di compilare registri di carico e scarico in capo ai soggetti che trasportano i propri rifiuti non pericolosi qualora essi non intendano aderire volontariamente al Sistri. Fino al 31 maggio 2011, però, tutto procederà come prima.

TRA LE MODIFICHE SALIENTI INTRODOTTE DAL Dlgs. 205/2010:

Priorità nella gestione dei rifiuti (art. 4)

La nuova formulazione indica con chiarezza la gerarchia delle azioni di gestione:
- Prevenzione;
- Preparazione per il riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/Ce);
- Riciclaggio;
- Recupero di altro tipo (compreso di energia);
- Smaltimento.

Rifiuti organici (art. 9)
I contenitori e i sacchetti per la raccolta separata devono essere certificati a norma Uni En 13432-2002. Gli enti locali avranno tempo fino al 23 giugno 2011 (180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del Dlgs. 205/2010) per introdurre misure volte a incoraggiare la raccolta separata, il trattamento e l'utilizzo dei rifiuti organici.

Modifiche alla classificazione di cui all’articolo 184 del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 11)
Rispetto alla formulazione precedente, il legislatore ha eliminato dall’elenco dei rifiuti specialii:
- Macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso;
- Il combustibile da rifiuti.

Introduzione di un nuovo articolo 184 bis: sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto (art. 12)
Il nuovo articolo disciplina le caratteristiche essenziali che una sostanza od oggetto deve avere per essere qualificato come sottoprodotto e non come un rifiuto:
1 Origine da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2 Certezza di utilizzo nel corso dello stesso, o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
3 Utilizzo diretto, cioè senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
4 Principio di legalità: la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Sulla base delle 4 condizioni sopra illustrate, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze, o oggetti, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

NB - L'articolo 39 del Dlgs. 205/2010 stabilisce che l’attuale disciplina sulle terre e rocce da scavo rimanga in vigore sino all’adozione di specifici decreti. Da quel momento sarà abrogato l’articolo 186 (terre e rocce da scavo). Ai fini dell’equiparazione dei residui di lavorazione di pietre e marmi alla disciplina dettata per terre e rocce da scavo, viene richiesto il rispetto delle caratteristiche stabilite dal nuovo articolo 184-bis. Il Dlgs. 152/2006 richiede, invece, l’assenza di agenti o reagenti non naturali nell’attività.

Tra le esclusioni dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs. 152/2006 entra a far parte il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno", ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati.
Diventano "assolute" le esclusioni già previste per il suolo non contaminato riutilizzato a fini "naturali", nonché "paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo e forestale non pericoloso" utilizzato in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia.

Nuovo il comma 4 dell’art. 13, che impone una valutazione ai sensi della nuove definizioni di rifiuto, di sottoprodotto e di cessazione della qualifica di rifiuto del "suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati".

Nuovo obbligo del registro di carico e scarico per le imprese che trasportano propri rifiuti non pericolosi (modifica al comma 1 dell’art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006) - (Art. 16; per ora deferito).
L’obbligo (che si applica alle imprese che non dovevano nemmeno iscriversi al SISTRI) è un ingiustificato e paradossale aggravio amministrativo per le imprese, poiché nella loro attività ordinaria esse non sono normalmente tenute alla compilazione del registro. Già nella prima stesura del Dlgs.152/2006, sia nella successiva modifica del 2008, tale adempimento era stato espressamente escluso per i trasporti di propri rifiuti speciali.

ATTENZIONE!
A questo proposito, Confartigianato si è immediatamente attivata per ottenere una rapida abrogazione dell’obbligo in oggetto.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – trasporto dei rifiuti (modifiche all’art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006)
È stata accolta la richiesta di Confartigianato di precisare i limiti dell’occasionalità e saltuarietà del trasporto dei rifiuti non pericolosi senza formulario d’identificazione. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi od i cento litri all’anno.

Nuove disposizioni in materia di oli usati e relative comunicazioni alla Commissione UE (nuovo articolo: 216 bis del Dlgs. 152/06)
La nuova norma stabilisce come - fatti comunque salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi - gli oli usati debbono essere gestiti in base alla classificazione ad essi attribuita.
Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, le varie tipologie di oli usati da destinare, secondo l´ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro.
E’ fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. Il legislatore ha infine stabilito come i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati da olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.

Rifiuti da manutenzione fognaria (Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo n. 152/2006)
I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche sia a servizio di edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI e sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti.


LE SANZIONI

Aumento della sanzione per la fattispecie dell’abbandono dei rifiuti (modifica all’articolo 255 del decreto legislativo n. 152/2006)
La sanzione amministrativa per l’abbandono dei rifiuti viene aggiornata, venendo fissata tra 300 – 3.000 Euro. Qualora l’abbandono concerna rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Sanzioni per i soggetti non aderenti al SISTRI (modifiche all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152/2006)
Revisione delle sanzioni per i soggetti non aderenti al SISTRI.
- Chi omette di tenere, ovvero tenga in modo incompleto, il registro di carico e scarico viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro;
- Per i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa la sanzione amministrativa pecuniaria va da 15.500 euro a 93.000 euro;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzioni in materia di Sistema di controllo per la Tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI
Confartigianato si è battuta – rispetto alle intenzioni del Ministero dell’Ambiente – perché venisse eliminata la fattispecie dell’arresto.
Nei prossimi mesi il nuovo obiettivo sarà invece quello di operare per l’introduzione della “buona fede presunta” per uno stesso errore commesso più volte prima della contestazione da parte dell’organo di vigilanza, prevedendosi così l’applicazione della relativa sanzione una singola volta, nonché in favore dell’introduzione di una clausola di (temporanea) non sanzionabilità per i soggetti che si iscrivono in ritardo al SISTRI.

Di seguito un riepilogo sintetico delle sanzioni, suddivisa fra impresa e trasportatori, ricordando come le stesse entreranno in vigore il 1° giugno 2011, per effetto del differimento (di cinque mesi) dell’entrata in vigore del Sistema SISTRI al 31 maggio 2011.

SANZIONI PER L’IMPRESA

- Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro (da 15.500 euro a 93.000 euro per i rifiuti pericolosi);
- Omesso pagamento nei termini del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro (da 15.500 euro a 93.000 euro per i pericolosi). Si rammenta come all’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio;
- Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure vigenti ovvero fornitura di informazioni incomplete, o inesatte, alterazione fraudolenta di uno dei dispositivi tecnologici SISTRI: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro (da 15.500 euro a 93.000 euro per i pericolosi nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile, ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore).

Se le indicazioni riportate, pur incomplete o inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.
Nel caso in cui venga approntato un certificato di analisi di rifiuti, da utilizzarsi nell’ambito del sistema SISTRI, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti ovvero venga utilizzato un certificato falso, sempre ai fini SISTRI, si applicherà la pena di cui all’articolo 483 del Codice Penale – falso ideologico in atto pubblico (reclusione fino a 2 anni).


SANZIONI PER IL TRASPORTATORE

- Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, se richiesto dalla legge, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro;
- Anche per il trasportatore, nel caso in cui venga approntato un certificato di analisi di rifiuti, da utilizzarsi nell’ambito del sistema SISTRI, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero venga utilizzato un certificato falso, sempre ai fini SISTRI, si applicherà la pena di cui all’articolo 483 del Codice Penale – falso ideologico in atto pubblico (reclusione fino a 2 anni);
- Qualora il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice Penale – falso materiale del pubblico ufficiale e del privato (rispettivamente: reclusione da sei mesi a tre anni e reclusione da quattro mesi a due anni. Le pene in questione vengono, tuttavia, aumentate fino ad un terzo nel caso si tratti di rifiuti pericolosi).

Qualora le suddette condotte non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.


SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Per il trasportatore, fermo amministrativo e confisca dei veicoli utilizzati:
- All’accertamento della violazione inerente il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata nonché nel caso di altre condotte che non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti. Il fermo ha una durata di 12 mesi e si applica nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 del Codice Penale (recidiva di reato) o all’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (reiterazione del quinquennio della medesima violazione) o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole, o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia dal Codice della Strada;
- Ai soggetti che omettano l’iscrizione al SISTRI e che trasportino rifiuti si applicherà la sanzione accessoria del fermo amministrativo di 12 mesi del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell’ iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

Si rammenta, infine, come il decreto legislativo n. 205/2010 prescriva sempre, in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L’articolo 39 del Dlgs 250/2010 fissa le modalità di calcolo degli importi di mora per l’iscrizione ritardata al Sistema SISTRI:
- Contributo dovuto + sanzione del 5% del contributo annuale => per iscrizioni dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;
- Contributo dovuto + sanzione del 50% del contributo annuale => per iscrizioni dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011


DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE DEL MARMO - LAPIDEI

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 250/2010, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deve fissare, con decreto, le condizioni che permettono di qualificare come sottoprodotto il materiale che scaturisce dalle estrazioni e lavorazioni di marmo e lapidei in genere.



Il nostro servizio
Presso gli uffici del nostro Servizio Ambiente (telefono: 0332/256.111) le imprese interessate potranno ricevere ogni informazione per uniformare alle nuove disposizioni la loro posizione in materia di rifiuti, nonché per l’iscrizione al Sistema Sistri e i successivi adempimenti.




Giovedi 24 Febbraio 2011

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