| Parole chiave: Dlgs 205/2010 / Mud / Rifiuti / Sistri |
| ATTENZIONE! A questo proposito, Confartigianato si è immediatamente attivata per ottenere una rapida abrogazione dell’obbligo in oggetto. |
| SANZIONI PER L’IMPRESA - Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro (da 15.500 euro a 93.000 euro per i rifiuti pericolosi); - Omesso pagamento nei termini del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro (da 15.500 euro a 93.000 euro per i pericolosi). Si rammenta come all’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio; - Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure vigenti ovvero fornitura di informazioni incomplete, o inesatte, alterazione fraudolenta di uno dei dispositivi tecnologici SISTRI: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro (da 15.500 euro a 93.000 euro per i pericolosi nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile, ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore). Se le indicazioni riportate, pur incomplete o inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550. Nel caso in cui venga approntato un certificato di analisi di rifiuti, da utilizzarsi nell’ambito del sistema SISTRI, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti ovvero venga utilizzato un certificato falso, sempre ai fini SISTRI, si applicherà la pena di cui all’articolo 483 del Codice Penale – falso ideologico in atto pubblico (reclusione fino a 2 anni). |
| SANZIONI PER IL TRASPORTATORE - Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, se richiesto dalla legge, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro; - Anche per il trasportatore, nel caso in cui venga approntato un certificato di analisi di rifiuti, da utilizzarsi nell’ambito del sistema SISTRI, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero venga utilizzato un certificato falso, sempre ai fini SISTRI, si applicherà la pena di cui all’articolo 483 del Codice Penale – falso ideologico in atto pubblico (reclusione fino a 2 anni); - Qualora il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice Penale – falso materiale del pubblico ufficiale e del privato (rispettivamente: reclusione da sei mesi a tre anni e reclusione da quattro mesi a due anni. Le pene in questione vengono, tuttavia, aumentate fino ad un terzo nel caso si tratti di rifiuti pericolosi). Qualora le suddette condotte non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550. |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE Per il trasportatore, fermo amministrativo e confisca dei veicoli utilizzati: - All’accertamento della violazione inerente il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata nonché nel caso di altre condotte che non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti. Il fermo ha una durata di 12 mesi e si applica nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 del Codice Penale (recidiva di reato) o all’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (reiterazione del quinquennio della medesima violazione) o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole, o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia dal Codice della Strada; - Ai soggetti che omettano l’iscrizione al SISTRI e che trasportino rifiuti si applicherà la sanzione accessoria del fermo amministrativo di 12 mesi del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell’ iscrizione e del correlativo versamento del contributo. Si rammenta, infine, come il decreto legislativo n. 205/2010 prescriva sempre, in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto. |
Scadenziario
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I nostri Speciali Entra >>