Rifiuti: le norme sui veicoli fuori uso
Rifiuti Introdotte alcune disposizioni integrative per la gestione dei "veicoli fuori uso"
Con la pubblicazione in G.U del D.Lgs. 149/2006 sono state introdotte nell’ordinamento giuridico nazionale alcune disposizioni integrative per la gestione dei “veicoli fuori uso”.
Si ricorda che la disciplina si applica esclusivamente:
- Ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (cioè veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente);
- E N1, cioè veicoli destinati al trasporto di merci aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate della direttiva 70/156/CEE e ai relativi componenti e materiali;
- Ai veicoli a motore a tre ruote così come definiti dall’art. 1, direttiva 2002/24/CE e ai relativi componenti e materiali, con esclusione dei tricicli a motore.
Per tutti gli altri veicoli fuori uso si applica il nuovo disposto di cui all’art. 231, D.Lgs. n. 152/2006, e il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 2 maggio 2006 che disciplina le norme tecniche relative alle caratteristiche dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento di queste tipologie di veicoli.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2006:
1) La possibilità, offerta all’art. 5, comma 3, di coinvolgere direttamente i concessionari o i gestori degli automercati o delle succursali delle case costruttrici sin dalle fasi iniziali della “gestione” dei veicoli fuori uso. Infatti, si prevede che i veicoli, anche quelli a motore a tre ruote, debbano esser classificati “fuori uso”, e quindi trattati come rifiuti ai sensi della vigente legislazione non solo quando il detentore li consegni direttamente o tramite un trasportatore autorizzato a un centro di raccolta, ma anche qualora vengano consegnati al concessionario (o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice). Quest’ultimo, se accetta di ritirare il veicolo destinato alla rottamazione, rilascia il conseguente certificato di rottamazione al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, completo di una sua descrizione nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA. Solamente il rilascio del certificato di rottamazione ha efficacia liberatoria delle responsabilità collegate alla proprietà del veicolo. La cancellazione dal PRA deve avvenire senza alcun onere di agenzia a carico del detentore del veicolo e con la tempistica e le modalità di cui al nuovo comma 8 dell’art. 5.
Di conseguenza, qualora il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato decidano di accettare la consegna – da parte del detentore - del veicolo fuori uso, in quel momento avverrà la “produzione del rifiuto”, e il suo deposito temporaneo senza autorizzazione potrà essere protratto «fino ad un massimo di trenta giorni» trascorsi i quali il veicolo fuori uso dovrà essere consegnato agli impianti autorizzati al trattamento dello stesso, al fine di evitare le sanzioni penali previste dall’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
2) Un’altra modifica riguarda le modalità con cui avviene la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso. Infatti, ora si stabilisce che:
- La cancellazione può avvenire, esclusivamente, a cura del titolare del centro di raccolta, oppure del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore del veicolo;
- Entro trenta giorni dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, i soggetti abilitati a cui è stato consegnato il veicolo debbono restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe;
- Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal PRA solo previa presentazione di copia del certificato di rottamazione.
Inoltre, vengono coinvolte anche le imprese che esercitano l’attività di autoriparazione e che in base al nuovo comma 15 dell’art. 5 debbono consegnare, qualora sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati derivanti dalla riparazione dei veicoli, qualificandoli come rifiuto, agli operatori economici autorizzati alla raccolta e definiti all’art. 3, comma 1, lettera u), ad eccezione di quei pezzi per i quali è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.