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Rifiuti: scade il 30/04/2010 la presentazione del Modello MUD
MUD Rivista ed integrata tutta la modulistica prevista per la dichiarazione annuale

Parole chiave: Rifiuti
(25 gennaio 2010)

Con il d.P.C.M. 2 dicembre 2008, è stata rivista ed integrata tutta la modulistica prevista per la dichiarazione annuale “MUD” .
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD
In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD per le sue diverse parti sono i seguenti:
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Consorzio Nazionale degli imballaggi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g);
  • Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione;
  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
  • Gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta.
Principali novità del MUD 2010, dati 2009
Le modifiche ed integrazioni più rilevanti sono:
1. L’obbligatorietà della compilazione su supporto informatico da trasmettersi per via telematica di tutte le dichiarazioni, eccettuati i seguenti casi:
  • MUD rifiuti speciali semplificato (riservato solo a particolari casistiche di produttori);
  • MUD rifiuti urbani per comuni con non più di 5.000 abitanti;
2. Non è più prevista la possibilità di presentazione del MUD su floppy-disk o CD-Rom;
3. Non è più prevista la possibilità di consegnare il MUD a mano presso gli sportelli: l'invio può avvenire solo tramite spedizione postale;
4. Introduzione della comunicazione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE e RAEE).

Per quanto concerne i contenuti delle comunicazioni relative ai rifiuti speciali, le novità più significative sono:
  • Non è più prevista l’indicazione dello stato fisico dei rifiuti dichiarati;
  • Per ciascun rifiuto dichiarato deve essere indicata anche la giacenza al 31 dicembre (tale indicazione non è prevista nel caso venga presentata la dichiarazione semplificata);
  • Per i rifiuti in uscita dall’unità locale deve essere indicata, per ciascun trasportatore, la quantità totale annua dallo stesso trasportata;
  • Nella dichiarazione ordinaria (quella informatizzata) i rifiuti prodotti dal dichiarante debbono essere distinti a seconda che si tratti di rifiuti “iniziali” o rifiuti da attività di recupero o smaltimento;
  • E’ stato soppresso il modulo (RE) per indicare la provenienza di rifiuti prodotti in attività “esterne”;
  • I rifiuti da attività di manutenzione o di assistenza sanitaria si considerano prodotti nella sede di riferimento del soggetto che ha svolto tali attività e vanno dichiarati come prodotti in tale sede (unità locale);
  • Per i rifiuti da operazioni di bonifica (bonifiche di cui al titolo quinto della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006) deve invece essere presentata una dichiarazione per ogni sito di intervento;
  • E’ stato definitivamente chiarito che il produttore che provvede al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi non deve, per tale attività, fornire alcuna informazione (il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi non viene in alcun modo evidenziato nel MUD); per contro il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi, anche se in quantità inferiori ai 30 chili o litri/giorno, deve sempre essere dichiarato;
  • Per le attività di recupero e di smaltimento deve essere indicato il titolo abilitativo (autorizzazione o comunicazione in regime semplificato) con la relativa scadenza e la potenzialità autorizzata.
Il nostro servizio
I nostri uffici stanno già provvedendo a raccogliere i dati per la compilazione del modello 2010. Tutte le imprese che negli anni passati provvedevano in proprio alla compilazione del MUD, e che stante le modifiche introdotte desiderano avvalersi del servizio di invio telematico messo a disposizione dalla nostra Associazione, possono rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti, presenti presso le nostre sedi territoriali, per concordare apposito appuntamento. Oppure telefonare al Servizio Ambiente e Sicurezza allo 0332 256111. In vista della concomitante scadenza del termine di adesione a SISTRI  (previsto per il 30/03/2010) raccomandiamo di prendere contatto entro e non oltre il 15/03 p.v.

ATTENZIONE
Ricordiamo che l’iscrizione al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è obbligatoria per tutte le imprese che producono e/o trasportano rifiuti.
In vista della scadenza del termine di adesione previsto per il 30/03/2010 (per le imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti) raccomandiamo di contattare ENTRO IL 15 MARZO il nostro servizio Ambiente e Sicurezza, per ottenere tutte le informazioni riguardanti il SISTRI e la relativa iscrizione.


Per informazioni
Matteo Borghi
borghi@asarva.org telefono: 0332 256357
Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org telefono: 0332 256252
Gloria Cappellari cappellari@asarva.org telefono: 0332 256249



Lunedi 8 Marzo 2010

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