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Sicurezza
Sicurezza Nuove indicazioni dal Ministero del Lavoro

La circolare n. 24 del Ministero del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni di carattere interpretativo della L. 3/08/2007, n. 123, sull’applicazione della sospensione delle attività in presenza di gravi violazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. E cioè:
> Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
> Le tessere di riconoscimento per il personale impegnato in appalti;
> La moratoria sugli accertamenti ispettivi;
> L’applicazione dell’istituto della diffida.
Il problema della fruizione, da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del documento di valutazione dei rischi era già stato oggetto di precedenti normative. Ora, viene letteralmente esplicitato che il datore di lavoro è tenuto a consegnargli “materialmente copia del documento nonché del registro infortuni”.
L’articolo 6 della Legge del 3 agosto 2007 n. 123 introduce, anche per datori di lavoro non edili e con decorrenza dal 1 settembre 2007, l’obbligo di munire il personale occupato nell’ambito degli appalti e subappalti di “apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
La circolare specifica che la tessera deve riportare la fotografia e i dati di riconoscimento (almeno nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e dell’impresa datrice di lavoro (nome o ragione sociale).
Inoltre, per le imprese con meno di 10 dipendenti, si conferma la possibilità di assolvere all’obbligo della tessera “mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.
Riguardo a queste imprese, la circolare del Ministero precisa e chiarisce alcuni punti:
> E’ necessario istituire più registri se l’attività è dislocata in luoghi diversi;
> Ogni registro non può essere rimosso dal luogo di lavoro;
> Le annotazioni sul registro devono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

La circolare del Ministero pone, inoltre, dei limiti alla moratoria di un anno degli accertamenti ispettivi per le imprese che hanno presentato domanda di emersione, secondo quanto indicato dal comma 1198 della L. 296/2006. Si chiarisce in modo inequivocabile che la sospensione delle verifiche ispettive “non trova applicazione con riferimento alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori”.
Infine, il Ministero ha voluto chiarire alcuni problemi relativi all’applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria da parte del personale amministrativo degli Enti previdenziali che accerta d’ufficio la sussistenza di violazioni amministrative. Si rende esplicito che tale procedura di diffida è estesa a tutto il personale che pur non rivestendo tale qualifica svolge, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, un attività accertativa in materia previdenziale.


Giovedi 20 Dicembre 2007

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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