Sicurezza: alcune novità in pillole
Sicurezza Novità su verifiche periodiche, rilascio autorizzazioni e formazione
Parole chiave: Autorizzazioni / Formazione / Sicuezza / Verifiche periodiche
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VERIFICHE PERIODICHE
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011 ha disciplinato le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche alle quali devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro, di cui all’All. VII del Dlgs. 81/2008 e i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che vogliono effettuare queste verifiche se l’INAIL e le ASL non le hanno effettuate.
Il provvedimento ha individuato, inoltre, le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di organizzazioni pubbliche o private abilitate.
Per info: Servizio Ambiente e Sicurezza - telefono 0332 256111
RILASCIO AUTORIZZAZIONI
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 febbraio 2011 ha stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati all’effettuazione dei lavori sotto tensione in alta tensione con la contestuale abrogazione della regolamentazione precedente. Contestualmente, la nuova norma ha affrontato una serie di tematiche connesse al mondo dei lavori elettrici sotto tensione riconoscendo la necessità di regolamentare un settore molto particolare in relazione alle peculiari metodologie di lavoro che devono essere adottate, nonché alla elevata professionalità richiesta all’organizzazione aziendale e agli operatori del settore. Sono trattati alcuni aspetti dei lavori relativi principalmente alla prevenzione del rischio da shock elettrico e da arco elettrico anche se per questa tipologia di lavori devono essere considerati, da parte del datore di lavoro, anche altri tipi di rischi (per esempio, caduta dall’alto ecc.).
Per info: Servizio Ambiente e Sicurezza - telefono 0332 256111
FORMAZIONE DEI RSPP (Datori di Lavoro)
E DEI LAVORATORI (RLS)
In fase di conclusione l’iter che porterà alla pubblicazione dell’accordo Stato Regioni per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori (RLS) così come previsto dal D.Lgs 81/2008.
LA BOZZA DI ACCORDO PRODOTTA DAL TAVOLO TECNICO INTERCOORDINAMENTI PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, POTREBBE SUBIRE ULTERIORI MODIFICHE PRIMA DELLA SUA PUBBLICAZIONE FINALE IN GAZZETTA UFFICIALE, ma già traccia quali saranno le linee fondamentali sulle quali poggerà il sistema dei corsi di formazione per RSPP e RLS. Fondamentale per l’azienda dotarsi di uno strumento di planning della formazione che agevoli e tenga traccia di tutte le scadenze e delle sezioni formative eseguite e da eseguire ai fini della costituzione e mantenimento della “dote formativa” di ciascun lavoratore e datore di lavoro.
In estrema sintesi le ipotetiche linee programmatiche che regoleranno la formazione di lavoratori e DdL ad approvazione della Bozza di Accordo.
FORMAZIONE DATORI DI LAVORO che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):
- I corsi saranno articolati in tre differenti livelli di rischio: basso (durata minima di 16 ore); medio (32 ore); alto (48 ore).
- introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennali (di 12, 16 e 20 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).
- in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
Formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza)
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
Per i lavoratori è’ previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore
CREDITI FORMATIVI
Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione:
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore.;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta
Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.
Le notizie di questa sez. sono tratte da Ambienteicurezza.ilSole24Ore.com, statoregioni.it, lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro.it
Giovedi 23 Giugno 2011