Area riservata ai Soci
Dimenticato la Password?

Sicurezza: la Cassazione condanna il privato committente del lavoro
Sicurezza Il proprietario è garante delle condizioni di salute e sicurezza

Confermata una pena di otto mesi per omicidio colposo al proprietario di un appartamento ritenuto responsabile della morte di una persona contattata per la pittura dei soffitti.
La Cassazione (IV sezione penale – Sentenza nr. 42465/10) ha infatti riconosciuto che il proprietario che fa eseguire lavori in assenza di un direttore risulta committente del lavoro e garante delle condizioni di salute e sicurezza, che nel caso specifico erano praticamente assenti.

La persona contattata infatti stava lavorando ad un altezza di circa tre metri, privo di casco, privo di imbragature e su un ponteggio improvvisato con assi inchiodate.
Viene imputa inoltre al proprietario la responsabilità di non aver verificato la preparazione e qualifica del “lavoratore autonomo”, il quale poi non è risultato nemmeno iscritto alla Camera di commercio.

La sentenza ribadisce il raggio di applicazione dell’ex D. Lgs. 626/94 che non si limitava ad occuparsi della tutela del lavoro subordinato, ma esplicava la sua funzione anche al di là del lavoro dipendente, così come cita l’Art. 7 in merito al Contratto di appalto o contratto d’opera:
“Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale (iscrizione alla Camera di commercio);
b) fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza;
(..) I datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”
Lavoratore dipendente e lavoratore autonomo in materia di norme anti-infortunio devono quindi essere equiparati. Il lavoratore autonomo non è l’unico responsabile della sua sicurezza e nello specifico caso oggetto della sentenza è indubitabile per la suprema corte che l’adozione delle necessarie misure di protezione, non richieste né fornite dal proprietario dell’appartamento, così come la mancata indagine sulla idoneità del lavoratore, avrebbero evitato l’incidente le cui responsabilità ricadono quindi sul proprietario/committente del lavoro.

» Clicca per leggere la sentenza della Cassazione


Lunedi 24 Gennaio 2011

Mario Resta
Email: resta@asarva.org
Tel. 0332 256216
facebook twitter youtube

Scadenziario

<

Maggio '12

>

L

M

M

G

V

S

D

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

I nostri Speciali Entra >>