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SICUREZZA. Chi è e cosa fa il preposto
Ambiente e Sicurezza Compiti, responsabilità, obblighi formativi e sanzioni

Parole chiave: Sicurezza
(21 settembre 2010)

L'organizzazione di molte aziende, grandi e piccole, presenta spesso nel proprio organigramma lavoratori con mansioni di capiturno, capisquadra, capofficina, capocantiere (o anche semplicemente il collega più anziano o con maggior esperienza) che coordinano operativamente altri lavoratori o gruppi di lavoratori.

Anche il Testo Unico della Sicurezza (DLgs. 81/2008) ha disciplinato in modo più puntuale questi lavoratori, definendoli come "preposti" per alla sicurezza e prevedendo:
  • l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
  • l'esplicazione dei compiti che deve svolgere (articolo 19);
  • la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);
  • la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299);
Soprattutto in quest’ultimo caso, realtà più frequente nelle micro-imprese, il preposto condivide con il datore di lavoro oneri e responsabilità connessi agli obblighi di sorveglianza, anche se con sfumature diverse a seconda delle sue reali mansioni.

Ad esempio il preposto non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve comunque vigilare affinché gli ordini impartiti dal Datore di lavoro vengano regolarmente eseguiti. L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un infortunio dal mancato uso di tali cautele.

Chi è dunque il preposto?
Se partiamo dalla definizione data dal Dlgs. 81/08 - articolo 2, comma 1 - il preposto è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Al preposto è quindi attribuita (di fatto, o mediante specifico incarico) una funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa anche degli altri lavoratori.

La Corte di Cassazione indica che "i preposti non esauriscono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari".
Il preposto, quindi, si inserisce nell'organizzazione aziendale con un ruolo sostanzialmente di controllo esecutivo-operativo sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dal datore di lavoro, e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva.

Egli non può disattendere le sue responsabilità allorquando, ordinando un tipo di lavoro, non controlli che questo sia compiuto anche secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa aziendale.

Operando nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale, il preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro aziendale.
Quindi, anche un preposto "di fatto", pur privo di formale investitura, poiché esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto assume anche le relative responsabilità come "preposto di fatto" a condizione che gli altri lavoratori, effettivamente, osservino le indicazioni date loro da questa figura "informale".

Occorre anche sottolineare che la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto a soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini. In sostanza, preposto può essere chiunque esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante.

Quali compiti e responsabilità ha il preposto in tema di sicurezza?
Obblighi del preposto - D.Lgs. 81/2008 - Articolo 19
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3 i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro, o al dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.


La definizione specifica del preposto e l’attribuzione di competenze specifiche va di pari con l’introduzione di sanzioni specifiche:

Sanzioni per il preposto - DLgs. 81/2008 - Articolo 56
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) Con l’arresto fino a due mes, o con l’ammenda da 400 a 1200 euro, per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), c), e), f);
b) Con l’arresto sino a un mese, o con l’ammenda da 200 a 800 euro, per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), d), g);

A queste sanzioni di carattere “generale” si aggiungono varie sanzioni presenti lungo il decreto per tematiche specifiche.

Quali obblighi formativi ha il datore di lavoro nei confronti del preposto?
E’ intuitivo che lo svolgimento adeguato del ruolo di preposto imponga una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione, informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi prevenzionali che sono posti a carico del preposto, il cui corretto adempimento in concreto non può prescindere da una forte e radicata consapevolezza del contenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adempimento e delle corrispondenti responsabilità.

Ancora una volta il D.Lgs. 81/08 stabilisce uno specifico percorso formativo per la figura del preposto (art. 37 comma 7) stabilendo che:
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) Valutazione dei rischi;
d) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".
E ancora, articolo 35 comma 2 lett. d) (“riunione periodica”), secondo cui “nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti […] i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”.


La formazione ricevuta dal preposto si aggiunge, comunque, alla formazione ricevuta da tutti i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo. E’ da notare che contrariamente ad altre figure, non vi è alcun rimando a successivo decreto per la definizione di contenuti e durata della formazione dei preposti.

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Martedi 21 Settembre 2010

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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