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Sicurezza: le prossime novità
Sicurezza La posizione di Ministgero del Lavoro e Regione Lombardia. Le responsabilità dei datori di lavoro

Parole chiave: Appalti / Impianti / Lavoro / Sicurezza / Sinp
(18 maggio 2011)

L’andamento dei processi produttivi in questi ultimi anni (globalizzazione, compressione del costo manodopera, competitività) hanno comportato sistemi di organizzazione del lavoro sempre più rivolti all’affidamento di talune parti del ciclo produttivo ad aziende esterne o a forme di lavoro cosiddette “flessibili”. Questo nuovo modo di produrre ha avuto indubbiamente riflessi sugli aspetti legati alle tutele non solo contrattuali ma anche degli aspetti legati alla prevenzione e sicurezza di tutte le parti in causa.
Il MinLavoro ha stigmatizzato in una propria circolare (n. 5 del 11/02/2011) “Quadro giuridico degli appalti” alcuni dei problemi più rilevanti che ruotano attorno a questo fenomeno, in particolare per tutti i lavori svolti in regime di appalto, con l’intento anche di fornire direttive ai propri organi di vigilanza.

Anche sul fronte regionale Regione Lombardia nel presentare il proprio Piano Regionale 2011-2013 per la promozione della Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, fa propri gli indirizzi comunitari di riduzione del 25% del tasso complessivo di incidenza degli infortuni sul lavoro accanto a quelli di contenimento delle princiapli patologie professionali

In questo quadro generale quali devono essere allora le responsabilità su cui i datori di lavoro devono focalizzare le proprie attenzioni?

1) Le attività svolte in regime di APPALTO
Contratti nei quali non vengono indicati i costi della sicurezza derivanti da interferenze (DUVRI) sono nulli.
Si specifica che per appalto si intende il contratto attraverso il quale vi è l’assunzione di responsabilità dell’organizzazione di uomini e mezzi al fine di fornire al committente un’opera o un servizio.
Questa mancanza è tanto più importante e grave in quanto puo essere rilevata d’ufficio dal giudice e l’azione di nullità del contratto può essere sollevata da chiunque abbia a qualsiasi titolo interesse nel contratto ed inoltre non è soggetta a prescrizione.
Appalti con necessità di autorizzazione: la mancanza dell’autorizzazione al subappalto, obbligo già previsto e necessario da quasi settant’anni, determina negli appalti privati alcune conseguenze civilistiche (risarcimento danni), nel caso in cui l’opera finita presenti vizi rispetto a quanto concordato tra le parti, diversamente, negli appalti pubblici vi sono specifiche sanzioni di natura penale (reato per violazione dell’art. 21, legge n. 646/1982).

2) Cartellini idenficativi in cantiere & Co.
Il tesserino di riconoscimento nato con cosiddetta “legge Bersani” era obbligo esclusivo da rispettare nel solo ambito dei cantieri edili. Successivamente, con la L. n. 123/2007, ne è stata estesa l’applicazione anche al di fuori del settore edile, ma fin dal principio è stato un obbligo che riguarda tanto i lavoratori dipendenti quanto i lavoratori autonomi.
Criticità di alcune novità:
- indicazione del nominativo del committente: crea parecchie perplessità poichè un lavoratore autonomo può lavorare (e di fatto lavora) in molti cantieri durante lo stesso periodo, oppure perché, il più delle volte, il lavoratore autonomo ha ricevuto l’appalto da un’altra impresa esecutrice invece che dal committente. Sufficiente è che lo stesso lavoratore autonomo sia sempre munito del contratto d’appalto dal quale risultano i nomi dei contraenti (quindi, anche quello del committente).
- L’obbligo di “esporre la tessera” Il MinLavoro già nella circolare n. 29/2006 stabiliva «Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani)».
E ancora nella circolare 24/2007 «di portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento tanto che si tratti di lavoratori autonomi quanto di dipendenti o comunque lavoratori inseriti nel ciclo produttivo (ad esempio contratti a progetto)».
Ora si è ribadito che «L’obbligo datoriale è quello di “munire” il personale occupato dell’azienda, intendendosi
«L’obbligo datoriale è quello di “munire” il personale occupato dell’azienda, intendendosi per tale tanto i lavoratori subordinati quanto coloro che sono inseriti nel ciclo produttivo (ad es. lavoratori a progetto), della tessera di riconoscimento, mentre l’obbligo in capo al lavoratore è quello di esporre detta tessera».
Sappiamo tutti che quando va bene l’operaio, ma anche l’artigiano autonomo, tiene il tesserino nel portafogli o nel furgone oppure lo ha dimenticato a casa, ma certamente non lo ha in chiara evidenza; spesso il tesserino è incompleto rispetto ai contenuti minimi fissati dalla normativa oppure il titolare non ha fornito i cartellini ai propri dipendenti o non possiede alcuna attestazione scritta dell’avvenuta consegna degli stessi agli operai e questi ultimi, in effetti,non li possiedono o dichiarano di non averli indosso.
Se teniamo conto dell’elevata usura alla quale sono soggetti i cartellini in cantiere (polveri, intemperie, le mani dei lavoratori a contatto con superfici o attrezzature non pulite per cui, a loro volta, nel toccare i cartellini per sistemarseli addosso li macchiano e li rendono sempre meno leggibili o si sganciano mentre lavorano e vanno persi o si rovinano in modo non recuperabile) e quanto contenuto nel Collegato Lavoro (art. 4, legge n. 183/2010, in vigore dal 24/11/2010) “l’unico documento valido per attestare la regolare costituzione del rapporto di lavoro è la comunicazione preventiva obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l’impiego competente” l’espressione del MinLavoro «portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento» può essere intesa in modo non rigidamente formale e letterale e quindi è considerato accettabile l’estrarre il cartellino dal portafogli, dal furgone
o che un familiare del lavoratore gli porti in cantiere il cartellino in caso di verifica ispettiva.

Contenuto minimo della tessera di riconoscimento per i lavoratori e gli equiparati minimi
1 Fotografia
2 Generalità del lavoratore ossia il nome, il cognome e la data di nascita
3 Nome o ragione sociale del datore di lavoro
4 Data di assunzione ( in vigore dal 7/9/2010 Elemento specificatamente introdotto dall’art. 5 della L.. n. 136/2010)
5 Autorizzazione al subappalto nel caso di soli appalti pubblici ( in vigore dal 7/9/2010 Elemento specificatamente introdotto dall’art. 5 della legge. n. 136/2010)
Contenuto minimo della tessera di riconoscimento per i lavoratori autonomi
1 Fotografia
2 Generalità del lavoratore autonomo ossia il nome, il cognome, P. IVA o codice fiscale
3 Indicazione del committente (in vigore dal 7/9/2010 Elemento introdotto dall’art. 5 della L. n. 136/2010)

3) Sul fronte regionale altro obiettivo strategico è il contenimento delle malattie professionali mentre per gli infortuni l’esaustività dei dati è assicurata dall’obbligo di denuncia all’INAIL, per le malattie professionali viene riscontrata una diffusa sottonotifica di patologie correlate al lavoro. Sono in via di attivazione nuovi strumenti informativi che permettano di disporre dei dati sanitari dei lavoratori e le relative patologie diagnosticate in particolare nella ricerca di tumori professionali e malattie associate allo stress lavoro-correlato, allergopatie, muscolo-scheletriche. Le ASL hanno quindi il compito di individuare le aree e i comparti con priorità di controllo su cui verterà l’azione ispettiva.

4) Le attività in ambienti sospetti di inquinamento o luoghi confinati:
moltissimi infortuni anche con conseguenze mortali sono stati causati in questi ultimi anni da asfissia o intossicazione dovuta ad esalazioni tossiche di agenti chimici pericolosi. Le carenze nel mancato controllo e in una verifica, anche strumentale, dell’atmosfera nella quale dovranno operare i lavoratori. Oltre ad individuare una mancante o lacunosa redazione dei DVR, i verbali hanno evidenziato la mancanza delle più elementari misura di prevenzione, carenza della formazione del personale che deve operare in simili ambienti e una insufficiente gestione delle emergenze.
Il Ministero puntualizza anche la mancanza di consapevolezza dei rischi letali per gli operatori nella carenza di scambio di informazioni tra l’impresa committente e le imprese (o lavoratori autonomi) che devono eseguire i lavori. Tutte le attività oggi oggetto di appalto di servizi di manutenzione (es. silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie, fogne, camini, fosse, caldaie e simili e più in generale ambienti ove è possibile il rilascio di gas deleteri) saranno quindi oggetto di una più attenta campagna di verifica e controllo al fine di porre rimedio agli alti indici infortunistici evidenziati da questo tipo di attività.

5) I controlli nel comparto della meccanica: già dal 2010 le ASL di Varese sono impegnate in sopralluoghi presso le aziende del comparto metalmeccanica con meno di 10 dipendenti e rivolti alla verifica della sicurezza delle macchine tra le più comuni tipologie e dei dispositivi di sicurezza che devono essere presenti su ciascuna (es. rispetto delle condizioni di sicurezza per quelle non marcate CE - immesse sul mercato prima del 21/09/96). Inoltre sin dall’avvio in servizio dell’attrezzatura/impianto, occorre definire un programma manutentivo (manutenzione ordinaria e straordinaria) che ne constati l’efficienza e la sicurezza. Tale manutenzione va affidata a personale (interno o esterno) competente e registrata su apposito registro di controllo. Linea guida di partenza, per la manutenzione minima, deve essere il manuale d’uso e manutenzione della macchina redatto dal fabbricante ed indicante tutti gli accorgimenti da tener presente nelle manutenzioni (tempi, modi, parti da sostituire soggette ad usura, etc.) con particolare attenzione agli obblighi per quelle attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione per le quali il DL provveda affinchè:
1) siano sottoposte a controllo iniziale ed a controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere […] al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a deterioramento e che possono generare pericolo sia sottoposti a controlli periodici con cadenza indicata dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica o di buona prassi; ovvero a controlli straordinari al fine di garantirne la sicurezza a seguito di eventi straordinari (incidenti, eventi naturali, periodi di inattività, etc.)
3) tali controlli siano effettuati da personale competente.
4) I controlli sopra descritti siano annotati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e a disposizione dell’organo di vigilanza.

» Clicca per il modello di autovalutazione che le imprese possono usare come guida per una prima verifica di conformità

Le verifiche degli impanti: è appena il caso di ricordare che ai sensi del Dlgs. 81/08 gli “impianti” sono considerati “macchine“ e che dunque registrazione delle manutenzioni, adeguamenti e verifiche sono parimenti obblighi in capo al datore di lavoro.
Impianti elettrici e relativi verifiche periodiche della messa a terra, impianti di riscaldamento e condizionamento, tubazioni per liquidi infiammabili e gas, impianti a pressione, impianti di sollevamento, impianti di aspirazione, impianti antincendio, ecc. da passare in rassegna secondo gli Allegati V, VI, VII del Dlgs. 81/08.

6) Qualificazione delle imprese: sempre con l’intento di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, verificatisi negli ultimi anni, è in via di definizione un “pacchetto” di misure ( tuttora in discussione alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro), tra le quali:
> c.d. “patente a punti” degli edili: La patente, inizialmente, per le sole aziende edili, ma poi sarà estesa anche ad altri settori, se il meccanismo si dimostrerà efficace prevede come per quella di guida, l’attribuzione di un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La realizzazione di attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza costituiranno gli elementi più rilevanti ai fini della valutazione. Mancanze in questi ambiti determineranno il decurtamento dei punti assegnati e, l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore, nel caso in cui i punti si riducano a “zero”.
> qualificazione delle imprese che eseguono lavori sotto tensione (già in G.U. il D.M. 04/02/2011): previsto per i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1.000 V, (eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza) ed effettuati da aziende autorizzate; garantita la sicurezza secondo le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15; eseguiti da lavoratori abilitati; con attrezzature conformi e DPI secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Lo svolgimento dei lavori ricadenti nel campo di applicazione del decreto è ora consentito alle aziende che abbiano ricevuto l’autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione I punti salienti del decreto:
ABILITAZIONE DEI LAVORATORI su specifica dichiarazione del datore di lavoro a seguito del conseguimento, al termine dei corsi di formazione dell’idoneità all’effettuazione di lavori sotto tensione e dell’attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Il documento di abilitazione personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, ed ha validità solo per le attività svolte dall’azienda autorizzata che lo ha rilasciato. Inoltre deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente.
ATTREZZATURE: fermo restando quanto previsto dal D. Leg.vo 81/2008, le aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l’identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l’immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l’uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature.
AZIENDE GIA’ RICONOSCIUTE: Le aziende già operanti ai sensi del D.M. 09/06/1980 e del D.M. 13/07/1990, n. 442, hanno diritto al riconoscimento delle autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 1, e art. 5, comma 3, (effettuzione dei lavori e formazione) e sono tenuti ad adeguarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.M. 04/02/2011
ABROGAZIONI: Alla data di entrata in vigore del D.M. 04/02/2011 sono abrogati i D.M. 09/06/1980 e D.M. 13/07/1990, n. 442.

> qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi negli ambienti sospetti di inquinamento e confinati: per quest’ultimo in estrema sintesi si prevedono:
- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica formazione e addestramento (con esame finale) e aggiornamento, relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle procedure di sicurezza ed emergenza per tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
- imposizione ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato,
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti, se esiste il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza;
- integrale rispetto degli obblighi in materia di DURC e relativi obblighi per CCNL, compreso il contributo all’ente bilaterale di riferimento;
- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione).

7) Previsto anche l’avvio del Sinp (Sistema informativo nazionale della prevenzione) uno strumento la cui responsabilità sarà in capo all’Inail che già detiene buona parte delle informazioni. Già a marzo 2011 un protocollo per la condivisione e lo scambio immediato di dati in materia di vigilanza tra Carabinieri e INAIL. Questo primo accordo sarà successivamente completato con l'integrazione degli altri enti dello stato coinvolti nell'attività ispettiva (sono già stati avviati contatti con l'Inps, il ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate, mentre molti altri sono in fase preparatoria).
Una rete di banche dati capace di snellire le procedure nell'attività ispettiva ma anche di aiutare la definizione di indicatori di rischio per scoprire le aziende dove sono più probabili irregolarità sostanziali.

Lavoro nero e norme

Il Ministero del Lavoro ha presentato i dati relativi all’attività di vigilanza condotta sulle aziende per quanto riguarda sicurezza del lavoro e lavoro nero. Dati e percentuali (stilato in collaborazione con INAIL, INPS ed ENPALS) che ha evidenziato quanto nel 2010 siano aumentate le sanzioni sia per quanto riguarda le violazioni delle norme riguardanti la salute dei lavoratori e la conformità di strutture e misure di prevenzione, sia per quanto riguarda il lavoro sommerso e irregolare. A dimostrazione di quanto sia alto attualmente il livello di guardia istituzionali nei confronti del mondo del lavoro e di quanto ormai sia controproducente non adempiere a quanto la legge prevede per la regolarità e sicurezza degli ambienti lavorativi. Il notevole innalzamento dei livelli di qualificazione e controllo - con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro – di qualunque operatore, impresa o lavoratore autonomo, e il mancato rispetto delle previsioni normative determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente.
Verifica di elementi sostanziali, come l’organizzazione del lavoro, l’applicazione di standard contrattuali, la formazione, una verifica che coinvolge tutti i livelli, in modo da non lasciare scoperte le attività svolte in appalto
e subappalto, per innalzare lo stato delle tutele lungo tutta la filiera.

Per gli appassionati di statistica
Sanzioni per la sicurezza sul lavoro nel 2010: 38.357 (26.404 nel 2009) il 45% in più sanzioni per il lavoro nero: 57.186 illeciti per quanto riguarda il lavoro nero; 15.907 nella gestione degli appalti; 2.604 violazioni delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori; 3.316 truffe nei confronti degli istituti previdenziali; 4.886 ipotesi di reato relative a evasioni contributive; 1.280 violazioni di reato riguardanti la tutela delle lavoratrici madri; 973 mancanze nei confronti della tutela fisica dei lavoratori per un totale di multe e sanzioni che, comunica il Ministero del Lavoro, hanno raggiunto un importo pari ai 297,1 milioni di euro.



Mercoledi 18 Maggio 2011

Lucia Pala
Email: 0332 256318
Tel. pala@asarva.org
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