SISTRI & Co. Facciamo un p̣ d’ordine tra i rifiuti?
SISTRI Interrogativi che permangono su SISTRI sono ancora molti, sia per quanto riguarda le sanzioni, sia per le numerosissime tipologie di categorie, situazionie casi particolari che la norma non disciplina
Parole chiave: Mud / Rifiuti / Sistri
|
(20 maggio 2010)
La prima scadenza di SISTRI, quella dell’iscrizione entro il 29/4 si è chiusa. Ora occorre procedere con la fase 2 e cioè quella di ritiro delle chiavette USB.
A quanti hanno affidato alla nostra Associazione questo compito, stiamo inviando tutte le informazioni che servono per completare anche questo secondo passaggio.
E chi non si è ancora regolarizzato?
A dire la verità gli interrogativi che permangono su SISTRI sono ancora molti, sia per quanto riguarda le sanzioni (esiste una bozza di decreto che però non ha ancora avuto il placet definitivo), sia per le numerosissime tipologie di categorie, situazioni e casi particolari che la norma non disciplina.
Pazienza, ci vuole molta pazienza.
Una cosa però in questi frangenti di incertezza la si può - e la si deve fare - e cioè approfittare del cambio di marcia per fare una propria verifica interna di conformità.
In queste settimane, passate al telefono con le imprese, abbiamo registrato come, ancora oggi, moltissime aziende non sanno adeguatamente classificare i propri rifiuti prodotti, distinguendoli tra pericolosi e non pericolosi, non sanno quando sono obbligate ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali e per quali categorie di trasporto, chi è tenuto a compilare il MUD e quando e come vanno effettuate le registrazioni sui registri di carico e scarico.
Vogliamo mettere un pò d’ordine?
Di seguito un elenco puramente indicativo di rifiuti pericolosi che sono prodotti da un determinato processo produttivo, raggruppati per attività svolta dall’impresa.
All’interno di questi, alcuni sono certamente pericolosi, altri possono diventarlo a seconda delle concentrazioni di taluni componenti o in funzione di determinati processi di produzione del rifiuto stesso
» clicca qui per visualizzare la TABELLA RIFIUTI PERICOLOSI
Ricordiamo che secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma 5), sono considerati rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco nell’elenco dei codici CER2002 che trovate pubblicato alla pagina del nostro sito http://www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/pagina.php?id=2959
In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine (questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione) mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti* presenti nel rifiuto.
* antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri elementi, in composti chimici)
Ricordiamo ancora che tutti i contenitori utilizzati in azienda per il deposito dei rifiuti pericolosi devono essere appositamente contrassegnati attraverso etichetta inamovibile, o marchio, a fondo giallo recante la scritta “R” di colore nero, riportare in maniera chiara il codice CER del rifiuto contenuto e le classi di pericolosità.
Con il nuovo catalogo CER è prevista per tutta una serie di rifiuti, definiti comunemente “codici specchio”, la classificazione come pericolosi o meno attraverso un accertamento analitico cui viene correlata la effettiva presenza di concreti fattori di pericolosità. (Vedi FIG. 1)
In estrema sintesi: tutti i rifiuti contrassegnati da asterisco e descritti o individuati in ragione della presenza, oltre a specifiche concentrazioni, di una o più, sostanze pericolose (esempio: “contenente mercurio”, oppure “contenente metalli pesanti”, o ancora “contenente sostanze pericolose”) devono essere classificati pericolosi (anche attribuendovi i relativi codici di pericolosità); per determinare se quella o quelle sostanze superano la concentrazioni limite fissate nell’art. 2 della decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione 2001/118/CE serve apposita certificazione di analisi.
Poiché, in ogni caso, la corretta caratterizzazione di un rifiuto ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 è il primo importante adempimento al quale risulta tenuto ciascun “produttore” di rifiuti, è utile descrivere per sommi capi anche come viene attribuito il codice CER ai rifiuti; a tal fine si riporta nel seguito l’algoritmo di classificazione dei rifiuti contenuto nell’“introduzione” dell’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 (Vedi FIG. 2):
- Anzitutto è importante ricordare che l’inclusione di un determinato materiale nell’elenco non significa che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza.
- Diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto e da corrispondenti codici a 4 e a 2 cifre per i rispettivi capitoli di appartenenza.
- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. (es.un carrozziere avrà rifiuti da capitoli 14, 15,16) in funzione delle varie fasi della produzione. NB: rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 si presta per descrivere correttamente il materiale occorre analizzare i capitoli 13, 14 e 15.
- Se non ancora possibile assegnare un codice CER univoco i dovrà fare riferimento ai codici del capitolo 16.
- 6. Solo quando non sarà possibile assegnare un codice nel capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3 precedente.
- I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi, Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell’Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità ≤ 55 °C
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25%
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥1%
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥5%
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥10%
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale ≥ 20%
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≥0,1%
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥1%
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione ≥0,5%
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ≥5%
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ≥0,1%
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ≥1%
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE .
La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.
» clicca qui per visualizzare TAB. RIFIUTI SPECIALI
Giovedi 20 Maggio 2010