SISTRI in vigore dal prossimo 1 giugno
Rifiuti Sostituirą le registrazioni nei registri di carico e scarico
Parole chiave: Mud / Rifiuti / Sistri
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(14 aprile 2011)
Il SISTRI sostituirà le registrazioni nei registri di carico e scarico dal 1° giugno 2011.
- Per i rifiuti prodotti nel 2010 si è presentato il MUD entro il 30 APRILE 2011;
- Il contributo per l’iscrizione al SISTRI, per il 2011, deve essere effettuato entro il 30 APRILE 2011;
- Per i produttori accidentali di rifiuti pericolosi, che non sono iscritti al SISTRI, l’iscrizione deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla data di produzione del rifiuto;
- I trasportatori dei propri rifiuti in conto proprio, che non hanno aderito volontariamente al
SISTRI, dovranno dotarsi dal 1° GIUGNO 2011 di un registro di carico e scarico;
- Chi non aderisce a SISTRI dovrà continuare ad utilizzare il registro carico/scarico rifiuti cartaceo per documentare la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
I soggetti obbligati al registro cartaceo, poiché la loro adesione a SISTRI, è facoltativa sono:
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del DLgs. n. 152/2006, con meno di dieci addetti;
• Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
• Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (iscritte all'Albo Gestori ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti).
→ Ricordiamo che prima dell'utilizzo, il registro di carico/scarico rifiuti va vidimato presso la Camera di Commercio di competenza.
SANZIONI SISTRI
Mancata iscrizione
Sanzione amministrativa da 2600 a 15500 euro per rifiuti non pericolosi;
Sanzione amministrativa da 15500 a 93000 euro per rifiuti pericolosi;
+ fermo amministrativo di 12 mesi per chi trasporta il rifiuto.
Mancato versamento contributo
Sanzione amministrativa da 2600 a 15500 euro per rifiuti non pericolosi;
Sanzione amministrativa da 15500 a 93000 euro per rifiuti pericolosi;
+ sospensione servizio SISTRI e versamento immediato del contributo.
Mancata compilazione del registro o scheda SISTRI nei modi e nei tempi previsti, alterazione dei dispositivi
Sanzione amministrativa da 2600 a 15500 euro per rifiuti non pericolosi;
Sanzione amministrativa da 15500 a 93000 euro per rifiuti pericolosi + sospensione carica;
Sanzione amministrativa da 1040 a 6200 euro per imprese con meno di 15 dipendenti per rifiuti non
pericolosi.
Mancata compilazione del registro o scheda SISTRI nei modi e nei tempi previsti, alterazione dei dispositivi
Qualora le indicazioni consentano comunque la tracciabilità: sanzione amministrativa da 260 a 1550 euro.
Predisposizione di un certificato analitico falso utilizzato in ambito SISTRI
Sanzione penale: reclusione fino a 2 anni.
Trasportatore che non accompagna il trasporto con copia cartacea scheda SISTRI e/o con
certificato analitico(ove dovuto)
Sanzione amministrativa da 1600 a 9300 euro per rifiuti non pericolosi;
Sanzione penale: reclusione fino a 2 anni per i rifiuti pericolosi.
Trasportatore che accompagna il trasporto con certificato analitico falso
Sanzione amministrativa da 1600 a 9300 euro + sanzione penale: reclusione fino a 2 anni
Trasportatore che accompagna il trasporto con scheda SISTRI falsa
Sanzione penale: reclusione da 6 mesi a 3 anni + fermo per 12 mesi del veicolo;
Nel primo periodo di applicazione del SISTRI le sanzioni sono così ridotte:
Omessa/ritardata iscrizione:
Primo periodo, dal 1/06/2011 al 30/06/2011: importo annuale + 5% (mese/frazione di mese);
primo periodo, dal 1/07/2011 al 31/12/2011: importo annuale + 50% (mese/frazione di mese).