TARSU ridotta
TARSU Solo per locali inutilizzabili
Ai fini della riduzione della Tarsu, il presupposto dell'inutilizzabilità dei locali "adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo" deve dipendere da fattori oggettivi e non dalla volontà o dalle esigenze dell'utente.
Questo è quanto ha affermato la Cassazione (sentenza 10978/2007), esplicitamente richiamando una sua precedente pronuncia (18316/2004).
Secondo la sentenza, l'articolo 66, comma 3 lettera c del D.Lgs 507/1993 prevede la possibilità di riduzione della Tarsu di un importo non superiore ad un terzo, solo in questi casi, effettivamente documentabili.
Tuttavia, questo articolo - la cui concreta regolamentazione resta nella facoltà dell'Ente locale, che può o meno decidere in tal senso - deve essere interpretato in senso assai restrittivo.
E’ importante ricordare che la mancata utilizzazione di locali o aree scoperte, legata alla volontà o alle esigenze dell'utente, non può portare né al mancato pagamento della Tarsu, né ad un suo ricalcolo basato sull'uso effettivo.
Venerdi 27 Luglio 2007
Servizio Ambiente e Sicurezza
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