Tesserini di riconoscimento nei cantieri edili
Cantieri edili Chiarimenti da parte del Ministero
La Circolare del Ministero con interpretazioni di chiarimento riguarda i provvedimenti sospensivi del cantiere e chiarisce:
- Che il provvedimento di sospensione dei lavori si applica alla singola impresa di cui si è riscontrata l'irregolarità e non all'intero cantiere (a meno che non vi lavori la sola azienda irregolare);
- Come si effettua il calcolo del personale in nero ai fini del computo del 20% di personale irregolare oltre il quale scatta la sospensione;
- Le circostanze particolari che possono sconsigliare di adottare il procedimento di sospensione a motivo dell'eventuale peggioramento delle condizioni di rischio;
- Le condizioni di revoca della sospensione che, oltre alla messa in regola in campo previdenziale, contributivo, amministrativo e sanzionatorio comprende anche l'assolvimento di obblighi prevenzionistici riscontrabili nel D.Lgs.n.626/94 (insistendo soprattutto su aspetti di natura sostanziale quali le visite mediche, formazione, informazione, dotazione di DPI, ecc.).
Un approfondimento particolare merita la parte che riguarda l'individuazione dei soggetti occupati in cantiere tramite i tesserini di riconoscimento o registri.
Pareva esistesse la possibilità ad accettare la modalità di esposizione del tesserino dietro richiesta dell'ispettore; in sostanza, senza il criterio della "visibilità" l'addetto avrebbe potuto conservare il tesserino in tasca, nel portafogli, ecc. Questa possibilità viene del tutto scartata dal testo della circolare che riafferma come unico criterio valido di "esposizione" del tesserino quello del "portarlo indosso in chiara evidenza".
E' ovvio che la disposizione scritta in esame prevale sull'orientamento verbale citato precedentemente. Per quanto riguarda i registri, se ne conferma l'istituzione in ciascun cantiere e:
- Si precisa che i lavoratori autonomi iscritti giornalmente sul registro sono da intendersi quei soggetti stabilmente impiegati dall'impresa stessa attraverso forme contrattuali anche non subordinate;
- Si indica che la modalità di vidimazione è quella riscontrabile nel decreto 3/6/1965 n. 1124.
- Per quanto riguarda la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, la circolare ministeriale precisa che:
- Il campo di applicazione riguarda le imprese edili in senso stretto e non già quelle imprese che svolgono attività e lavorazioni in cantiere esplicitate nell'Allegato I del D.Lgs.n.494/96 già richiamato;
- L'invio va effettuato con modalità varie (postali, telematiche, informatiche) per le quali possa essere dimostrata con certezza la data di partenza e che quindi, in pratica, essa possa anche essere festiva.
La parte che riguarda la norma contro il lavoro nero tratta di aspetti qualitativi e quantitativi delle sanzioni. Si prevede che la maxisanzione non venga assorbita, ma al contrario si aggiunga a quelle previste per altre irregolarità. Si tratta evidentemente di misure che intendono incidere ancora più pressantemente sul lavoro nero con misure di dissuasione e di contrasto di natura repressiva