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Tesserino di riconoscimento per tutti
Tesserino Dal 1° settembre 2007 i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice devono essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, con l’obbligo di esporlo

Dal 1° settembre 2007, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice devono essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, con l’obbligo di esporlo.

La disposizione, introdotta dall’art.6 della Legge 123/2007 tra le misure di tutela della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro nero, riguarda aziende di qualsiasi settore, non solo quindi di quello edilizio come prevedeva invece il Decreto Bersani (Legge n. 248 del 4 agosto 2006).
Oltre ad impiantisti ed installatori che lavorano in cantiere, potranno ad esempio essere coinvolte imprese che operano: nella manutenzione del verde, serramentisti, imprese di pulizia, lavanderie,ecc.
L’obbligo della tessera di riconoscimento grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, possono assolvere all’obbligo di munire i lavoratori del tesserino, mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Per il computo delle unità lavorative si deve tenere conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena osserva tuttavia che “l'utilizzazione del tesserino è, da un punto di vista pratico, preferibile anche nelle piccole imprese in quanto il registro va aggiornato quotidianamente e se ne deve tenere uno per ciascun luogo di lavoro.”
La Legge 123/2007 non ha stabilito alcun modello di tesserino, ma ha disposto solo che esso debba contenere la fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Sanzioni severe sono previste per datori di lavoro e lavoratori che non rispettano questi obblighi.
Per il datore di lavoro che non munisce i lavoratori di tesserino (o, nel caso di meno di 10 dipendenti, che non tiene l’apposito registro) è prevista una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Si ricorda che il tesserino di riconoscimento non è in alcun modo sostitutivo di altri documenti che obbligatoriamente debbono essere presenti sul posto di lavoro (libro matricola, libro paga, ecc).


Martedi 18 Settembre 2007

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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