Testo per L’Ambiente. Si “rinnova”.
Testo Unico Ambientale Il Consiglio dei Ministri approva le modifiche al TU Ambiente
e riscrive le regole del D.Lgs. 152/2006.
Si attende pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il 21/12/2007 il Consiglio dei Ministri approva le modifiche al TU Ambiente. Riscritte le regole del D.Lgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali; abrogati la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore. Forniamo una sintesi dei nuovi provvedimenti adottati in materia di rifiuti anche se il Ministro ha già annunciato un futuro decreto correttivo con ulteriori modifiche in tema di aria, acqua e bonifiche. (*)
Nella Prima Parte del Dlgs 152/2006 sono stati rivisti alcuni principi fondamentali, ossia:
• Principio sulla "produzione del diritto ambientale", in base al quale le disposizioni generali ex Dlgs. 152/2006 sono "principi fondamentali" e "norme fondamentali di riforma economico-sociale" che, in conformità al Titolo V della Costituzione, limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia speciale;
• Principio dello "sviluppo sostenibile", in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela ambientale;
• Principio di "prevenzione" e principio di "precauzione", in base ai quali occorre in primis evitare di creare rischi per l'ambiente, e solo in subordine cercare di arginare quelli esistenti;
• Principio del "chi inquina paga", che obbliga all'integrale ripristino dello "status quo ante" dell'ambiente;
• Principio di "sussidiarietà", in base al quale lo Stato interviene solo per inefficacia delle azioni poste a livello inferiore;
• Principio del libero "accesso alle informazioni ambientali" senza necessità di un interesse giuridicamente rilevante.
Rifiuti (Parte Quarta del Dlgs. 152/2006)
> Sottoprodotti.
Due le novità previste:
1) Riformulazione in senso restrittivo della nozione di sottoprodotto. Nuove condizioni che, in aggiunta a quelle già previste, i materiali derivanti da un ciclo produttivo devono rispettare per potere uscire dal regime dei rifiuti. Ossia: il processo da cui derivano non deve essere direttamente destinato alla loro produzione; fin dalla fase di produzione dovrà essere assicurata la certezza e l'integrità del loro reimpiego;
2) Cancellazione dal Dlgs. 152/2006 della categoria dei "sottoprodotti ex lege", ossia di quelle sostanze coincidenti con le ceneri di pirite e polveri di ossido di ferro provenienti da alcuni procedimenti industriali attualmente sottratte in via presuntiva dal Codice ambientale dal regime dei rifiuti.
> Materie prime secondarie. Regolamentazione più restrittiva anche per i materiali di scarto produttivo che, sottoposti a operazioni di recupero e rispettando determinate condizioni, escono dal regime dei rifiuti. Il correttivo inserisce nel Dlgs. 152/2006 nuovi requisiti merceologici che tali materiali devono rispettare e l'eliminazione della nozione delle "materie prime secondarie sin dall'origine", ossia di quelle materie che derivano da un processo di recupero "imperfetto".
> Mud. Viene reintrodotto l'obbligo, per i produttori di determinati rifiuti speciali non pericolosi (quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), di effettuare la comunicazione annuale alle Camere di Commercio. Sono invece esclusi dall'obbligo - esclusivamente in relazione ai rifiuti non pericolosi - le imprese e gli Enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.
> Registri di carico e scarico. Quelli relativi alla gestione di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi possono essere sostituiti dai registri Iva di vendita e acquisto. Reintrodotta invece la vidimazione presso le Camere di Commercio degli altri registri rifiuti.
> Albo Gestori Ambientali. Mantenuta l’iscrizione in una sezione speciale dell’Albo per la raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o, per i produttori di rifiuti pericolosi, entro il limite dei 30 Kg/30 litri giorno. Invariato per ora il diritto annuale di iscrizione (50 euro l’anno), ma incrementati i dati che l’impresa deve fornire all’atto dell’iscrizione:
- Sede e attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- Caratteristiche e natura dei rifiuti prodotti;
- Estremi identificativi e idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, nonché le modalità del trasporto stesso.
> Deposito temporaneo. Resta confermata la regola secondo la quale il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (se non si superano i 10 mc di deposito per i pericolosi ed i 20 mc per i non pericolosi).
TARSU/TIA
La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani spetta allo Stato. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Allo stesso modo non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari, per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani.
RAEE
L’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tali semplificazioni sono da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
> Terre e rocce da scavo. In base alle modifiche previste dal "correttivo", per poter essere riutilizzate direttamente in reinterri ed affini, i detriti derivanti da attività edili devono rispettare, oltre alle vigenti, le seguenti nuove condizioni: non devono provenire da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, devono essere reimpiegati integralmente in interventi "preventivamente" individuati. L’eventuale deposito prima del reinterro non può superare l’anno e il loro utilizzo deve essere dimostrato e verificato a partire dal permesso di costruire (DIA).
> Rottami ferrosi e non ferrosi. Abrogazione delle norme contenute nella legge 308/2004 (la legge delega del Dlgs. 152/2006) relative al regime di favore inizialmente riservato agli scarti da attività siderurgiche e metallurgiche (sottoposte alla disciplina delle materie prime in luogo di quella sui rifiuti) e parallela istituzione di un "regime transitorio" nel Dlgs. 152/2006, in base al quale coloro che gestiscono tali materiali in base al pregresso regime di favore possono continuare a farlo fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione necessaria per lo svolgimento della stessa attività in base alla nuova disciplina. Detti soggetti devono però presentare domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del "Correttivo" in parola.
> Coke da petrolio. Non è più escluso dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti ex Dlgs. 152/2006.
(*) Fonte: Comunicato del Ministro dell’Ambiente e Reteambiente.