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Tossicodipendenza e alcol: obbligo di accertamento per le mansioni a rischio.
Ambiente e Sicurezza Definite le procedure di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

Il Provvedimento 18/09/2008 della Conferenza Stato-Regioni dà attuazione all'articolo 8 comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
La Conferenza Unificata già il 30 ottobre 2007, aveva previsto un apposito Accordo relativo alla individuazione di procedure diagnostiche e medico-legali, compresa le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, nonchè le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi.
L'Accordo del 2008 con un unico articolo e un allegato definisce le "procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007)."

Nell’accordo sono stabilite modalità che hanno lo scopo di attivare procedure e misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità del lavoratore stesso e di terze persone. Il fine è quello di prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio e che prevedono la non idoneità di tali lavoratori nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, “indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza”.
Non vi è quindi distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza
al fine di attivare la sospensione cautelativa.

Nel caso in cui nell'applicazione delle procedure (che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto, oltre che della privacy, della dignità del lavoratore) vengano rilevate condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza, occorre obbligatoriamente indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione.

In coerenza con il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, i lavoratori devono essere sottoposti ad accertamento “prima dell'assunzione in servizio”: tale accertamento non è quindi da intendere come accertamento pre-assuntivo, ma come visita medica preventiva post assunzione da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio.

Ricordiamo che, sempre ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è compito del medico competente accertare anche l’assenza di stato di dipendenza da alcol. Con la legge n° 125 del 30/03/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati”, si è definito anche in questo caso un elenco di mansioni per le quali è necessario l’accertamento di idoneità alla mansione del lavoratore.

Di seguito abbiamo messo a confronto i due elenchi, per rendere più chiara l’individuazione delle mansioni per le quali è obbligatorio uno o entrambi gli accertamenti. Le mansioni evidenziate sono quelle più ricorrenti nel settore artigianato.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione Artigiani.
 


ACCERTAMENTO DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA.

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

  • impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  • fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
  • Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto

  • conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta,verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  • personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  • personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  • conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  • personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  • controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  • personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;


3)Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.


ACCERTAMENTO DI ASSENZA DI ALCOOLDIPENDENZA.

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

  • impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
  • conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
  • attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
  • fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635);
  • vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
  • direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente dellaRepubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche)
  • g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);


2) Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);


3) Sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;


4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;


5) Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;


6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;


7) Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;


8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

  • addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  • personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
  • personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
  • personale navigante delle acque interne;
  • personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
  • conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  • personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  • responsabili dei fari;piloti d'aeromobile;controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  • personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  • collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  • addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;


    9) Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;


    10) Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;


    11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;settore idrocarburi;


    12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;


    13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili


    14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere

 



Venerdi 28 Novembre 2008

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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