TU Ambiente: il punto sugli ultimi sei mesi di decreti.
Ambiente e Sicurezza
Dal 02/03/2009 - La legge di conversione del Dl 208/2008 approvata in via definitiva ha stabilito:
- La possibilità per i Comuni, in caso di inerzia del Ministero dell’Ambiente, di adottare le componenti e costi per la “TARSU”, per i Comuni secondo il regime di tariffa prevista dal medesimo Codice ambientale in base alle norme in vigore.
- Dovranno essere considerati come “destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”, ai sensi del Dm 5 febbraio 1998, i prodotti, le sostanze e le materie secondarie “stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o dalle raccolte dedicati di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno”.
Le regole sostanziali relative alle materie prime secondarie sono quelle stabilite dagli articoli 181, comma 3 e 181-bis del Dlgs 152/206, le quali prevedono che:
» La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero (181, comma 3);
» Non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti da un emanando decreto ministeriale (nell’attesa del quale continua ad applicarsi il Dm 5 febbraio 1998 sulla individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ed il Dm 161/2002 sui rifiuti pericolosi), nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
Fino all’emanazione del nuovo e citato Dm attuativo del Dlgs 152/2006 continuano ad applicarsi le regole tecniche stabilite dal Dm 5 febbraio 1998, il quale prevede che i prodotti secondari non sono più rifiuti solo quando vengono “destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”.
- La possibilità di riutilizzare terre e rocce da scavo per miglioramenti ambientali in siti non inquinati, prevedendo che "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato";
- Lo slittamento della operatività della nuova modulistica "Mud" prevista dal Dpcm 22 dicembre 2004. La dichiarazione da presentare per il 2009 deve essere effettuata utilizzando il modello recato la Dpcm 24 dicembre 2002 (come modificato dal Dpcm 22 dicembre 2004). La nuova modulistica sarà utilizzata a partire dalla dichiarazione del 2010;
- Il Conai deve acquisire “da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi”.
Dal 31/12/2008:
- Prorogata l’applicazione della tariffazione, ai rifiuti assimilati agli urbani, rispetto alle quantità conferite nel circuito dei rifiuti urbani;
- Mediante modifica del Dlgs 151/2005, [il provvedimento in tema di produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e gestione dei relativi rifiuti (Raee)] si stabilisce che non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente in base ad accordo finanziario, salvo che agisca come fabbricante, venditore o importatore. Ancora, slitta alla più vicina data tra la definizione del sistema Ue di identificazione dei produttori e lo scadere del 31 dicembre 2009, il termine a partire dal quale i produttori di Aee devono assumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei Raee nuovi, cioè quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Dal 9/12/2008 - Schema di Dm sulle sostanze che gli impianti di gestione pile devono utilizzare per evitare danni all’ambiente.
Dal 12/11/2008 - Pubblicato il decreto (Gu 12/11/2008- Dm Ambiente 22/10/08) che stabilisce un regime amministrativo semplificato per raccolta e trasporto dei toner giunti a fine vita.
Discorso a parte merita il tema della tutela delle risorse idriche. Sempre con il DL 208/2008, si è stabilito, infatti, che i costi per la realizzazione degli impianti di depurazione diventano componente vincolata del servizio idrico integrato che gli utenti devono pagare dall'avvio delle procedure di affidamento per l'attivazione del servizio.
Riprendiamo, a questo proposito, un interessante articolo apparso sulla rivista specializzata “reteambiente” che ben sintetizza gli antefatti e le motivazioni che hanno portato alla decisione del Governo di intervenire in materia. La questione è nata nello scorso autunno, quando la Corte Costituzionale (sentenza 10 ottobre 2008, n. 385) stabilì l'incostituzionalità sia dell'articolo 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche, cd. "legge Galli"), sia dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, cd. "Codice ambientale" che, a partire dal 29 aprile 2006, ha sostituito in maniera pressoché integrale la "legge Galli").
Secondo la Corte Costituzionale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione non è un tributo, ma un corrispettivo per un servizio reso e conseguentemente, quando l'impianto di depurazione non c'è o non funziona, la tariffa non può contemplare anche la parte destinata al servizio di depurazione.
Secondo il Giudice costituzionale, inoltre, anche nel caso in cui tale quota venga assegnata ad un fondo vincolato alla costruzione dell'impianto, la previsione risulta ugualmente incostituzionale, perché l'utente non può comunque essere certo di poterne usufruire.
Alla luce del fatto che la quota relativa alla depurazione incide per circa il 30% sulla tariffa totale, e che molti comuni italiani non sono serviti dagli impianti di depurazione, ne consegue che molti cittadini dovrebbero essere rimborsati in relazione alle somme "incostituzionalmente" versate negli ultimi anni.
La ricaduta economica della decisione sugli enti gestori dei servizi idrici è notevole, anche prescindendo dal momento preciso in cui si ritiene di far agire retroattivamente la sentenza della Corte Costituzionale. Il punto è dibattuto: l'interpretazione maggiormente condivisa ritiene che la sentenza vada fatta retroagire fino all'ottobre del 2000, a partire da quando è entrata in vigore la riforma tariffaria prevista dalla cd. "legge Galli". Per quanto riguarda le entrate future, le stime prevedono incassi inferiori di oltre 300 milioni di euro l'anno, mentre per quanto riguarda i rimborsi delle tariffe illegittimamente percepite negli anni scorsi, si calcola che i gestori debbano sborsare una cifra superiore ai 3 miliardi di lire. Si consideri, inoltre, che la tariffa idrica è la principale fonte di finanziamento per gli ammodernamenti delle infrastrutture idriche.
Il Legislatore ha dovuto affrontare un problema spinoso, anche perché la prima reazione di alcuni gestori dei servizi è stata quella di aumentare le tariffe di tutti gli altri utenti (cioè quelli serviti dal servizio di depurazione), con il paradossale risultato che chi meno inquina, più paga.
Dopo alcuni tentativi parlamentari andati a vuoto, la soluzione definitiva scelta dal Governo ha fatto la sua comparsa nella legge di conversione del Dl 208/2008, ed in particolare nel nuovo articolo 8-sexies, in vigore dal 2 marzo 2009, che schematicamente può essere così riassunto:
Per il futuro
I costi sostenuti dai gestori per realizzare, o completare gli impianti di depurazione, diventano una "componente vincolata del servizio idrico integrato", che concorrono alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente, pertanto, è dovuta nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché nel rispetto dei tempi programmati.
Per il passato
Il rimborso per gli utenti non collegati a impianti di depurazione non sarà integrale essendo escluse le quote che hanno finanziato "attività di progettazione, realizzazione o completamento avviate". L'importo delle somme da versare dovrà essere individuato dai singoli gestori, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 3 luglio 2009). I gestori possono scegliere se compensare tali importi dalle nuove tariffe dovute, oppure restituirli direttamente agli utenti, anche in forma rateizzata, entro un termine massimo di 5 anni. Nel far ciò, i gestori saranno guidati da un futuro Dm Ambiente, da emanarsi entro il 3 maggio 2009.
DOPO il REACH e’ in arrivo il CLP: nuova normativa in tema di etichettatura, imballaggio delle sostanze chimiche e miscele (ex preparati). (Regolamento Parlamento Europeo 1272/2008 – GUCE n. L.353 – 31/12/2008 – Direttiva della Commissione 209/2/CE del 15/01/09).
A dicembre 2008 molte delle nostre aziende hanno dovuto confrontarsi con il Regolamento REACH in tema di sostanze e preparati pericolosi. Da gennaio 2009, con un nuovo regolamento - il CLP (Classification, Labelling, Packaging) - l’Unione Europea ha fissato i parametri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele raccordando la normativa REACH a quella degli altri sistemi esistenti a livello internazionale in materia di classificazione di sostanze pericolose. Viene prevista una graduale abrogazione delle norme previgenti in tema di classificazione, etichettautra e imballaggio che, riprendendo integralmente le definizioni del Regolamento REACH (sostanza, articolo, polimero, utilizzatore a valle, distributore, ecc) contempla, in un arco temporale dal 1/12/2010 al 1/06/2015, il subentro del sistema di classificazione del Regolamento CLP.
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio riguarda da vicino anche tutte le aziende piccole e piccolissime, perché comporterà un impegno e attenzione maggiori nell’aggiornamento, ad esempio, delle schede di sicurezza, delle relative classi di pericolo identificate nei documenti di valutazione dei rischi, nelle schede e cartellonistica affissa in azienda o nelle immagini apposte in sede di confezionamento dei prodotti.
Tuttavia, la Commissione europea valuta che, a fronte di questo impegno, sarà certamente agevolato il regime di transito delle sostanze non solo a livello europeo ma anche mondiale, grazie a standard di classificazione uniformi in quasi tutti i Paesi.
Quindi, verifica periodica con i propri fornitori abituali circa le eventuali variazioni di classificazione o etichettatura dei prodotti acquistati, con conseguente informazione da trasmettere al tecnico della sicurezza e al medico competente.
SORVEGLIANZA SANITARIA – La Regione Lombardia prepara le linee di prevenzione per le patologie da movimenti ripetitivi degli arti superiori.
Dopo l’integrazione delle tabelle di riconoscimento di alcune malattie professionali operata dall’INAIL, si pone la necessità di individuare criteri sempre più condivisi di prevenzione e gestione dell’incremento di alcune patologie quali tendiniti, borsiti, epicondiliti, sindrome del tunnel carpale, ecc. Sempre più spesso, infatti, queste patologie si dimostrano correlate ad attività lavorative che comportano movimenti ripetuti degli arti superiori, utilizzo di strumenti vibranti o prolungamenti delle postazioni sedute o in piedi. Accanto a metodi di valutazione già in uso da alcuni anni (il più conosciuto è il metodo OCRA, preferito anche nella stesura delle Linee guida regionali), devono però trovare posto anche interventi di contenimento del rischio (miglioramento della struttura del posto di lavoro, interventi riorganizzativi del processo di lavorazione con introduzione di pause, rotazioni di mansione, frequenza e ripetitività dei gesti anche attraverso innovazioni tecnologiche) e di formazione e condivisione con i lavoratori delle nuove soluzioni ideate. Infatti, solo in questo modo sarà possibile vedersi riconosciuta una minor graduazione del rischio e la possibilità di accedere ai sistemi premianti messi in atto ogni anno dall’INAIL per la riduzione del premio.
Si tratta di un processo che richiede tempo per essere sviluppato al meglio ed in ogni sua componente, nel quale ovviamente trova spazio la preziosa collaborazione del Medico competente cui l’azienda può rivolgersi, ad esempio in sede di sopralluogo periodico annuale, per valutare in prima istanza i necessari provvedimenti da intraprendere.
Riferimenti legislativi:
D.lgs 152/2006 – Reteambiente “Rifiuti - bollettino informazione”.