Area riservata ai Soci
Dimenticato la Password?

T.U. Sicurezza: prime linee-guida per Rumore e Vibrazioni.
Ambiente e Sicurezza

SICUREZZA

L’ISPESL, in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, ha pubblicato le prime indicazioni per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardanti la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, sostanzialmente inerenti i rischi Rumore e Vibrazioni.

L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire delle indicazioni operative di orientamento per una corretta applicazione del Titolo VIII del DLgs. 81/2008.

Ricordiamo che l'entrata in vigore dei diversi capi del titolo VIII del decreto è slittata al 01/01/2009, mentre per quanto concerne invece il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) si è prevista una entrata in vigore differita per tempi significativi:

> campi elettromagnetici l'entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012.

> radiazioni ottiche artificiali l'entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.

Per quanto riguarda, dunque, i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. "il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici", mentre l'art. 180 precisa che "per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori". Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all'art. 180.

1 Le linee guida sul RUMORE
Il rumore può provocare una serie di danni alla salute, il più grave e meglio conosciuto è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente, di vario grado, della capacità uditiva. Sussistono poi effetti complessi anche su altri organi e apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale e altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, le interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre. Fondamentali poi gli effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione dei segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.
Purtroppo, il rumore costituisce ancora oggi la maggior causa di tecnopatia denunciata all’INAIL (circa il 24% del totale dei casi di malattie professionali denunciate). Ecco perché il nuovo TU della Sicurezza vi dedica una importante sezione.

Come deve essere redatto il documento di valutazione del rischio rumore (fonometria). Ricordiamo che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi generale (DVR) deve predisporre apposita valutazione del rumore durante il lavoro redigendo un documento che contiene in particolare:
» Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, includendo anche qualsiasi esposizione al rumore impulsivo;
» I valori limite di esposizione e i valori di azione ai sensi dell’art. 189;
» Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili all’esposizione a questo agente, ponendo particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai minori;
» Per quanto tecnicamente possibile, tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori derivanti dalla concomitante azione di rumore e di sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e di rumore e vibrazioni;
» Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori che derivano dall’interazione tra rumore e i segnali di avvertimento o di altri suoni che devono essere osservati al fine di ridurre il rischio di infortunio;
» Le informazioni sull’emissione sonora dell’attrezzatura di lavoro fornite dal costruttore della stessa conformemente alle disposizioni vigenti in materia;
» La disponibilità di attrezzature di lavoro progettate allo scopo di ridurre l’emissione sonora;
» Nei locali di propria responsabilità, il prolungamento dell’esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
» Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprendendo, quando e se possibile, quelle reperibili dalla letteratura scientifica;
» La disponibilità di dispositivi di protezione uditivi con le opportune caratteristiche di attenuazione.
» Se in seguito alla valutazione risulta che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro dovrà misurare i livelli di rumore ai quali risultano esposti i lavoratori, riportando i risultati di questa analisi nel documento di valutazione; dovranno essere utilizzati metodi e apparecchiature adeguati alle condizioni prevalenti, in particolare, in funzione delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell’esposizione e dei fattori ambientali secondo le indicazioni della normativa tecnica. I metodi utilizzati per questa misurazione possono includere anche quello della campionatura, purché rappresentativa dell’esposizione del lavoratore. Nello svolgimento di questi adempimenti, il datore di lavoro dovrà considerare l’incertezza delle misure «determinate secondo la prassi metrologica».
» La valutazione dovrà individuare le misure di prevenzione e di protezione necessarie.

In attività con livelli di rumore certamente al di sotto dei limiti di legge, si tende spesso a interpretare come “autocertificazione” una semplice dichiarazione, in assenza di misurazioni con fonometro, del non superamento dei livelli inferiori di rumore. Sulla scorta del nuovo TU e di queste linee guida si comprende che invece anche questa dichiarazione, deve comunque contenere tutti gli elementi sopra descritti ed evidenziare in modo inequivocabile il motivo per cui non si intende procedere con misurazioni dettagliate delle proprie attrezzature.

Frequentemente poi le aziende chiedono quale comportamento adottare nel caso di una valutazione del rischio rumore effettuata ai sensi della precedente normativa (D.Lgs. 195/06 o prima ancora del D.Lgs. 277/91).
Il documento dell'ISPESL afferma che, innanzitutto bisogna evitare di dare una interpretazione burocratica dell'esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, aggiornandolo solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.
La valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:

1 L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C)
2 Presenza delle condizioni di rischio indicate all'art.190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
3 Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o L(Cpicco) > 137 dB(C)
4 Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi
5 Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C).

La maggior parte di queste indicazioni sono già contenute nelle fonometrie eseguite ai sensi del D.Lgs. 195/2006 mentre non erano contemplate nelle fonometrie eseguite ai sensi del D.Lgs. 277/91.

Quindi, per l'aggiornamento della valutazione è necessario verificare se tali 5 elementi non sono presenti e, nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)), se l'azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative (che la legislazione precedente prevedeva come obbligatorie solo al superamento del valore superiore di azione).

La limitazione dell’esposizione.
Con l’art. 194, «Misure per la limitazione dell’esposizione», sono stati previsti ulteriori adempimenti che ricadono in capo al datore. Infatti, confermato l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, qualora si riscontrino, nonostante l’applicazione delle misure di cui al D.Lgs. n. 81/2008, esposizioni superiori a questi valori limite, lo stesso deve:
» Adottare «misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione»;
» Individuare «le cause dell’esposizione eccessiva»;
» Modificare «le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta».
Confermato pienamente, quindi, il precedente art. 49octies, D.Lgs. n. 626/1994, disponendo che il divieto di superamento dei valori limite di esposizione sia effettivo, non formale, e garantito da misure immediate ed efficaci per ricondurre i livelli di esposizione al di sotto di questi limiti.

2 Le linee guida sulle VIBRAZIONI
Le vibrazioni meccaniche sono un agente di rischio che interessa sostanzialmente due distretti corporei, il sistema mano-braccio e il tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale, proprio perché è in queste aree che maggiormente si concentrano e fanno risentire i propri effetti negativi quasi tutte le frequenze vibratori; sia quelle che si propagano ulteriormente (fino alla mano o alla testa) sia quelle che si arrestano, essendo quelli i tratti più vicini al punto di ingresso delle vibrazioni. Questi due distretti non hanno nulla in comune tra di loro e si comportano come se fossero due organi distinti interessati da due agenti di rischio diverso, pur essendo tutto originato dallo stesso fenomeno meccanico.

Si devono segnalare due significative novità rispetto a quanto previsto nel D.Lgs. n. 187/2005. La prima consiste nell’abbassamento da 1,15 m/ s2 a 1,0 m/s2 del valore limite dell’indicatore A(8) per il corpo intero. Inoltre, sono stati introdotti, per la prima volta (non erano presenti nel D.Lgs. n. 187/2005), i valori limite sui periodi brevi, considerati come quei valori che, ancorché più elevati di quelli riconosciuti come limite, possono essere tollerati solo per tempi contenuti . Purtroppo, nel decreto non compare una definizione di quale debba essere la durata di questi tempi “brevi”. Altra interessante novità, è l’uso del livello giornaliero massimo ricorrente in caso di variabilità del livello di esposizione giornaliera.
Come deve essere redatta la valutazione del rischio vibrazioni.
La misurazione delle accelerazioni è il metodo di riferimento per la valutazione delle vibrazioni. Questa valutazione si può fare anche con un accorto uso della banca dati ISPESL oppure sulla base di informazioni fornite dai costruttori, purché nelle condizioni di lavoro specifiche dell’attività svolta.
Nel documento di valutazione il datore di lavoro deve esplicitare in particolare:
» Il livello di esposizione e del tipo (se impulsive, continue o miste)
» La durata dell’esposizione, includendo le vibrazioni intermittenti e l’eventuale presenza di urti ripetuti.
» Si dovrà tenere conto dell’eventuale presenza, nel ciclo produttivo, di individui particolarmente sensibili al rischio, con particolare attenzione per le donne in gravidanza e i minori.
» Prendere in considerazione gli eventuali effetti indiretti che originano dall’interferenza tra rumore, vibrazioni, ambiente di lavoro e altre attrezzature di lavoro.
» Le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura vibrante impiegata sono di fondamentale importanza per l’attenuazione delle vibrazioni. Sul manuale d’uso e manutenzione possono essere indicate numerose accortezze, da adottare periodicamente, che consentono all’attrezzo di funzionare nelle condizioni di attrezzo “nuovo” e che, pertanto, hanno un effetto sulla sua emissione di vibrazioni. Di queste indicazioni si dovrà dare attuazione nel documento di valutazione dei rischi.
» Dovrà essere considerata e documentata l’esistenza di attrezzature equivalenti che espongono a un livello di vibrazioni minore. La loro eventuale adozione dovrà essere programmata sulla base della tendenza alla riduzione dell’esposizione.
» Il datore di lavoro dovrà valutare anche gli effetti della permanenza del lavoratore in locali di sua pertinenza oltre l’orario di lavoro, relativamente alle vibrazioni al corpo intero. Infatti, su diversi mezzi viaggianti, i turni alla conduzione prevedono spazi di riposo sul mezzo stesso. La permanenza in questi locali, quindi, non interrompe l’esposizione.
» Considerare anche condizioni di lavoro, come le basse temperature o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori o del rachide, che hanno effetti sull’esito dell’esposizione alle vibrazioni.
» Dovranno inoltre essere considerate anche le informazioni raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria.

Scegliere tra Banca-dati e Misurazioni.
Per molti degli attrezzi riportati nelle banche dati non è possibile un reale confronto con i valori misurati presso l’azienda poiché in alcuni casi le misure sul campo presenti nella banca dati sono state eseguite in condizioni differenti rispetto a quelle operative aziendali. Ad esempio non è possibile rapportare i valori ottenuti per una stessa smerigliatrice, che esegue la stessa operazione sullo stesso tipo di materiale, ma utilizzante due dischi non perfettamente identici (potrebbero variare la dimensione, la grana o più semplicemente il grado di usura).
Il confronto tra i valori numerici delle vibrazioni assorbite dall’uomo presenti nelle banche dati e quelli misurati nell’azienda evidenzia che nel 50% dei casi l’accelerazione dovuta alle vibrazioni segnalata nelle banche dati è superiore a quella ottenuta tramite la rilevazione diretta in azienda con discrepanza, nelle situazioni più pericolose, tra valori in banca dati e valori misurati in ditta, superiore a 1,5 m/s2 e nel 30% è risultato uno scostamento superiore ai 2 m/s2.
Le informazioni contenute nella banca dati, infatti, sono da ritenersi attendibili solo per quegli utensili e mezzi esaminati nelle stesse condizioni operative, d’uso e di manutenzione.
Se una macchina in uso in azienda fosse rispondente al modello e marca di quella riportata nella banca dati potrebbero esistere comunque differenze nelle condizioni di esercizio (il materiale lavorato, stato di efficienza, l’utensile utilizzato, ecc.). I valori presenti nelle banche dati rispecchiano specifiche realtà operative, e non possono ovviamente rappresentare la generalità dei casi riscontrabili. La banca dati rimane, tuttavia, un valido strumento, consentito dalla legge, per effettuare l’analisi del rischio da vibrazioni. Permette un agevole reperimento dei valori di vibrazione emesse dalle macchine, sia in sede di certificazione sia in condizioni operative standard, con risparmio di tempo e risorse.

Va in proposito sottolineato che i valori di certificazione non sono generalmente contenuti nei cataloghi illustrativi della macchina: il più delle volte essi sono reperibili unicamente all’interno della documentazione tecnica di accompagnamento del macchinario, una volta che questo sia stato acquistato. Essi pertanto risultano di difficile se non impossibile reperimento per i datori di lavoro al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, già in fase di valutazione preventiva. Da questo punto di vista la banca dati italiana permette, quindi, di prevedere la pericolosità intrinseca di alcuni macchinari. Inoltre, è importante sottolineare che in taluni casi i dati dichiarati dai costruttori tendono a sottostimare l’esposizione nelle reali condizioni di impiego di alcune macchine. Tutte queste informazioni sono di rilevanza assoluta ai fini dell’attuazione delle fondamentali azioni di tutela prescritte dal TU, quali la riduzione del rischio alla fonte e l'adozione di “misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione”.
A questo proposito vogliamo sottolineare che la riduzione del rischio alla fonte è, il più delle volte, l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a vibrazioni a valori inferiori ai limiti prescritti dalla normativa, non esistendo dispositivi di protezione dalle vibrazioni idonei a garantire il conseguimento di livelli di esposizione accettabili sotto il profilo igienistico.
Le nuove Linee Guida sono disponibili sul nostro sito www.asarva.org alla pagina dedicata al Nuovo TU Sicurezza.


AMBIENTE
Contributi al risanamento ambientale

Bando Salvambiente 2008: contributi alle imprese artigiane della Lombardia per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa.
I contributi sono destinati alla certificazione ambientale, alla realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia da fonti rinnovabili, all'introduzione di tecnologie innovative che riducano le emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore, all'introduzione di tecnologie volte al risparmio di materie prime e a ridurre gli scarti di lavorazione.
Presentazione domande: 15 luglio - 15 ottobre 2008

REACH: tutti in regola entro il dicembre 2008? Nei numeri precedenti abbiamo già dato informazione sulla complessità del nuovo regolamento REACH. In estrema sintesi si prevede che, dal 1 dicembre 2008 non si potranno più produrre od importare le sostanze che non sono state registrate al REACH. Solo la pre-registrazione permette di guadagnare tempo in attesa della registrazione vera e propria. Di fatto ogni materiale, impianto, articolo o sostanza chimica deve essere censito. Anche le imprese artigiane, che per la maggior parte sono degli “utilizzatori a valle” (secondo il REACH solo i consumatori finali e i distributori non rientrano in questa categoria) non potranno impiegare per le proprie attività alcuna sostanza che non sia stata pre-registrata. I propri prodotti potranno essere costituiti solamente da sostanze:
> Esplicitamente esentate dalla registrazione
> Pre-registrate, e quindi con facoltà di circolare nel mercato comunitario fino alla definitiva registrazione;
> Già state registrate.

Da queste prime informazioni si intuisce che tutti i rapporti cliente-fornitore saranno interessati dagli obblighi imposti dalla normativa sia a monte che a valle. Per questo motivo invitiamo tutte le aziende a verificare che i propri fornitori di materiali stiano ottemperando agli obblighi di pre-registrazione (che ribadiamo scadono al 01/12 p.v.) per non trovarsi improvvisamente a dover modificare la propria catena di approvvigionamento. Per sapere i propri obblighi, quali comunicazioni inviare ai propri fornitori o clienti, che tipo di informazioni fornire o richiedere, tempi e modalità, organizziamo un incontro gratuito con i consulenti REACH. Il termine per la prenotazione all’incontro è il 31/10 p.v. presso tutti gli sportelli di delegazione o direttamente al Servizio Ambiente Sicurezza.




Venerdi 19 Settembre 2008

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
facebook twitter youtube

Scadenziario

<

Maggio '12

>

L

M

M

G

V

S

D

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

I nostri Speciali Entra >>