TU sicurezza: le ultime novità
Testo Unico Sicurezza Approfondimenti sulle modifiche al TU Sicurezza aggiornato dal D.Lgs 106/2009 in vigore dal 20 agosto 2009
Parole chiave: Dlgs 81/08 / Edilizia / Sicurezza / Testo Unico
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(24 novembre 2009)
Approfondimenti sulle modifiche al TU Sicurezza così come aggiornato dal DLG. 106/2009 in vigore dal 20 agosto 2009.
Le semplificazioni per i lavori edili privati, non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, prevede che il committente o il responsabile dei lavori (soggetto delegato dal committente per svolgere i suoi compiti) possono nominare solo la figura del coordinatore per la esecuzione dei lavori. Quest’ultimo dovrà svolgere anche le funzioni del coordinatore per la progettazione. Tale norma è stata inserita al fine di semplificare gli adempimenti nei cantieri non particolarmente complessi, dove le funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori possono essere svolte da una identica figura. Il coordinatore per l'esecuzione, oltre quindi ai suoi normali obblighi previsti (art. 92), predisporrà anche quanto stabilito all’art. 91, e cioè:
> Redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
> Predisporre il fascicolo dell'opera;
> Coordinare il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera per le scelte di tipo architettonico, tecnico e organizzative al fine di realizzare il crono programma dei lavori.
Ricordiamo che la designazione delle due figure deve essere contemporanea (art. 90, comma 3), e dunque questa dovrà avvenire anche nel caso in cui il coordinatore per l’ esecuzione svolga anche gli obblighi di coordinatore per la progettazione. Particolare attenzione merita quanto stabilito dall’art. 57 del Dlgs 106/2009 (che modifica l’art. 88 del Dlgs 81/2008): tra i lavori esclusi dal campo di applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili vengono inseriti quelli relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purchè non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Tale allegato X elenca
> Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
> Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
> Inoltre, le disposizioni previste per i cantieri temporanei e mobili non si applicano alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Se ne desume che gli obblighi connessi alla redazione del POS/PIMUS sono sempre validi nell’ambito dei lavori all’interno di un cantiere, diversamente dai lavori e/o servizi in appalto (es. contratti di manutenzione macchinari e impianti, pulizie, giardinaggio, ecc) per i quali, se non vengono eseguiti lavori edili, non vige l’obbligo di redazione di tali documenti.
Altra puntualizzazione da tener presente è per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In questi casi, il requisito d’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
1. Del certificato di iscrizione alla CCIAA e del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti tecnico-professionali previsti dall’allegato XVII (per il quale vale specificare che visite mediche e attestati di formazione, per i soli lavoratori autonomi, sono facoltativi).
N.B. L’obbligo da parte del committente della verifica della idoneità tecnico professionale, sia delle imprese che dei lavoratori autonomi che sono chiamati ad operare nei cantieri temporanei o mobili, è previsto anche nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi facciano poi ricorso ad altre imprese o lavoratori autonomi ai quali trasferiscono parte o tutti i lavori avuti in appalto. Le imprese o i lavoratori autonomi appaltanti, infatti, assumono nei confronti delle ditte subappaltatrici la veste di sub-committenti e a loro carico, quindi, sorgono gli stessi obblighi posti a carico del committente. In particolare quello di verificare la idoneità tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici e con le stesse modalità di cui al medesimo Allegato XVII.
Sempre in ordine alla verifica dei requisiti tecnico-professionali, essa vale anche per i datori di lavoro che non operano in campo edile (ad esempio nei contratti di appalto alle imprese di pulizie, di manutenzione impianti, ecc. dove, ricordiamo, vige sempre l’obbligo del DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali da allegare al contratto d’appalto).
L’art. 26 del D. Lgs. 81/09 stabilisce, infatti, che un datore di lavoro nel caso che affidi lavori, servizi o forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare l’ idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Tale idoneità tecnico-professionale consiste, in concreto, nel possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee ai lavori da realizzare.
Nel TU si rimanda ad un Decreto - da emanarsi - che uniformi le modalità di verifica tra attività nei cantieri temporanei e mobili e appalto di servizi fuori dai cantieri. E’ presumibile che tale Decreto (quantomeno per allineare le modalità per tutte le attività imprenditoriali) imponga anche la esibizione al committente del DURC.
Per il datore di lavoro committente che affida alcuni lavori, servizi o forniture a ditte appaltatrici, è quindi consigliabile verificare sempre la regolarità contributiva delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche in virtù della responsabilità solidale tra committente e appaltatore per il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi per i danni per i quali il lavoratore non risulti eventualmente indennizzato ad opera dell’INAIL.
3. Dichiarazione dell’organico medio annuo, mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Il committente, o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:
> Copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 (ricordiamo che dal 01/01/2010, in Lombardia, sarà da effettuare on-line; vedi Artigiani oggi n. 10/09);
> Il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
> Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai punti 1 e 2 precedenti.
Infine, ricordiamo che relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, il solo caso in cui non è previsto è quello relativo a lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. O per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
La comunicazione della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Ci viene spesso richiesto dalle aziende, se la delega di funzione in materia di salute e sicurezza conferita, in caso di società, ad uno dei soci vada comunicata dopo la sua accettazione a qualche ente o istituto. Per quanto è attualmente previsto dalla normativa vigente, non vi è l’obbligo di alcuna comunicazione a enti o istituti relativa alla delega di funzioni. Il documento (cui va attribuita data certa nei modi ormai noti e sottoscritta per accettazione dal delegato) va conservato fra la documentazione dell'azienda e va esibito all'organo di vigilanza o agli ufficiali di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta. Tali organi devono poter individuare i responsabili per una eventuale mancata applicazione in azienda delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e relative sanzioni.
Riferimenti legislativi e fonti:
Dlgs. 81/08-106/09
Risorse web: amblav.it, ispesl.it, porreca.it, ambientesicurezza.ilsole24ore.com