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Valutazione Rischi Radiazioni Ottiche: in vigore dal 26 aprile 2010
Valutazione rischi In vigore dal 26 aprile 2010 la Valutazione del rischio sulla prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali"

Parole chiave: Dlgs 81/08 / Rischio radiazioni
(20 aprile 2010)

Il 26 Aprile 2010 è entrata pienamente in vigore, e quindi sanzionabile, la Valutazione del rischio sulla prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali" (Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008).
Il Coordinamento Tecnico delle Regioni, in collaborazione con l’ISPESL, l’11 marzo 2010 ha pubblicato un documento di aggiornamento riguardante le principali valutazioni dei rischi fisici con i quesiti più ricorrenti e le indicazioni operative anche in merito a questo adempimento.
» Clicca per scaricare il documento

Situazioni lavorative che devono essere certamente valutate sia per le principali sorgenti non coerenti di radiazione ottica che per le sorgenti di radiazioni UV sono indicativamente:
- Arco elettrico (saldatura elettrica)
- Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione
- Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing”
- “Luce Nera” usata nei dispositivi di test e controllo non distruttivi (eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN 62471:2009)
- Lampade/sistemi LED per fototerapia
- Lampade ad alogenuri metallici
- Fari di veicoli
- Lampade scialitiche da sala operatoria
- Lampade abbronzanti
- Lampade per usi particolari eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente”
- Lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai sensi della norma CEI EN 62471:2009
- Corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo incandescente a vista e loro lavorazione
- Riscaldatori radiativi a lampade
- Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico

Per quanto riguarda la radiazione laser, tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica coerente classificate nelle classi 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 (nella vecchia classificazione) devono essere valutate secondo lo standard IEC 60825-1.
In alcuni casi, ad esempio, nella lavorazione di materiali con sorgenti laser possono essere prodotte emissioni secondarie non coerenti, che devono essere valutate.
Quindi, a partire dal 26 Aprile 2010 sono pienamente in vigore gli obblighi a carico del datore di lavoro di:
a) Valutare, e se necessario, calcolare o misurare i livelli di radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono esposti;
b) Tenere conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i valori di esposizione;
c) Individuare eventuali metodi di riduzione dell'esposizione;
d) Provvedere ad attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Potrebbe essere necessario procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche se revisionato recentemente, integrandolo con l'indicazione degli esiti della valutazione e delle eventuali misure di prevenzione e protezione adottate per questo tipo di rischio.
Le inadempienze agli obblighi previsti dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, per il datore di lavoro (art. 219) variano a seconda delle omissioni riscontrate e riassumibili in:
- Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per mancata Valutazione dei rischi;
- Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda d
a 2.000 a 4.000 euro, per mancato aggiornamento del DVR e mancata sorveglianza sanitaria;
- Arresto da 2 a 4 mesi, o ammenda da 750 a 4.000 euro, per mancata informazione e formazione.

Ricordiamo, da ultimo, che tutti i rischi fisici ricompresi nel Titolo VIII del Dlgs. 81/2008 sono da rielaborare ogni 4 anni.

Riferimenti legislativi e fonti:
Rapporto Legambiente Comuni Rinnovabili 2010
Coordinameto tecnico interregionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro.



Martedi 20 Aprile 2010

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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